C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 25/09/2024 – Delibera – ARCE 1932 – POMEZIA CALCIO 1957

ARCE 1932 - POMEZIA CALCIO 1957

Il Giudice sportivo, preso atto del ricorso proposto dalla Società Arce 1932, fatto pervenire nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore DI MAGGIO Mattia (nato il 15/06/2006), con il n. 3, della società Pomezia Calcio 1957, non avendo scontato la squalifica per n. 1 gara effettiva (per recidività in ammonizioni - V infrazione) comminatagli con Comunicato Ufficiale n.367 /LND del 26/04/2024. Pertanto, per tale motivo, chiede l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Pomezia Calcio 1957. Nella fattispecie si riporta quanto indicato ai comma 1, 2, 6 e 7 dell'art. 21 del CGS: Il ricorso è fondato. Infatti, il citato calciatore DI MAGGIO Mattia, risultava in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara per recidività in ammonizioni (V infrazione) inflittagli con Comunicato Ufficiale n.367/LND del 26/04/2024 e, nella fattispecie, essendo ancora in età per prendere parte al Campionato Juniores, la squalifica doveva essere scontata in detto Campionato. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, comma 2, 6 e 7 del C.G.S.

PQM DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società Arce 1932; - Di irrogare alla società Pomezia Calcio 1957 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; - Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. MAIORANA Salvatore, fino al 04/10/2024; - Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore DI MAGGIO Mattia; - Il contributo va restituito.

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