C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 25/09/2024 – Delibera – FONTE MERAVIGLIOSA – VIS AURELIA S.S.D. A R.L.

FONTE MERAVIGLIOSA - VIS AURELIA S.S.D. A R.L.

Il Giudice sportivo, preso atto del ricorso proposto dalla Società Fonte Meravigliosa, fatto pervenire nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore FERRENTINO Andrea Luca (nato il 01/03/2007), (entrato con il n. 14, al 39' del II t. in sostituzione del n. 3 CANIGLIA Antonio), della società Vis Aurelia, non avendo scontato la squalifica per n. 1 gara effettiva (per recidività in ammonizioni - V infrazione) comminatagli con Comunicato Ufficiale n.206 /SGS del 09/05/2024. Pertanto, per tale motivo, chiede l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Vis Aurelia. Il ricorso è fondato. Nella fattispecie, va fatto riferimento all'art. 21, commi 1, 2, 6 e 7 del CGS: In particolare qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato categoria di appartenenza, la squalifica viene scontata, per le residue giornate nel campionato in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova categoria di appartenenza. Nel caso di cui trattasi, il calciatore FERRENTINO Andrea Luca, risultava in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica d una gara per recidività in ammonizioni (V infrazione) inflittagli con Comunicato Ufficiale n.206/SGS del 09/05/2024 in quanto in età per prendere parte al Campionato Juniores. Pertanto la squalifica doveva essere scontata in detto Campionato. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, comma 2, 6 e 7 del C.G.S.

PQM DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società Fonte Meravigliosa; - Di irrogare alla società Vis Aurelia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; - Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. VALERI Roberto, fino a 04/10/2024; - Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore FERRENTINO Andrea Luca; - Il contributo va restituito.

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