C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 27/09/2024 – Delibera – BELLEGRA 1962 – RVM PALESTRINA

BELLEGRA 1962 - RVM PALESTRINA

Il Giudice Sportivo, esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società POL. BELLEGRA 1962, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore n. 8 LUNARDINI Francesco (Soc. RVM PALESTRINA), senza averne titolo, in quanto squalificato per n.1 gara per recidività in ammonizioni (II infr.) come da C.U. n.421/LN del 22/06/2023, a seguito della gara Città di Rieti 1936 - Sporting San Cesareo, della finale di Coppa LAZIO 1ª cat. disputata il 18/06/2023. La Società, pertanto, invoca, per l'effetto, quanto previsto ai sensi dell'art. 10, comma 7, del C.G.S. Il ricorso è infondato Infatti, l'art. 19, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, detta: "Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate da Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni". Considerato quanto sopra premesso, accertata la regolarità della partecipazione del calciatore LUNARDINI Francesco alla gara in oggetto,

PQM DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla Società POL. BELLEGRA 1962 2. di convalidare il risultato conclusasi con il seguente punteggio: POL. BELLEGRA 1962 - RVM PALESTRINA 2 - 0; 3. Il contributo va incamerato.

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