C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 02/10/2024 – Delibera – CAMPUS EUR 1960 – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

CAMPUS EUR 1960 - ROCCASECCA T.SAN TOMMASO

Il Giudice sportivo, preso atto del ricorso proposto dalla Società Roccasecca T. San Tommaso, fatto pervenire nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore GIUNCATO Matteo (nato il 11/01/-2004), (entrato con il n. 18, al 26' del II t. in sostituzione del n. 7 SPERATI Matteo), della Società Campus EUR 1960, non avendo scontato la squalifica per n. 3 gare effettive, comminatagli con Comunicato Ufficiale n.337 /LND del 10/04/2024. Pertanto, per tale motivo, chiede l'applicazione di quanto previsto dal vigente Codice, con la sanzione sportiva della punizione della perdita della gara a carico della Società Campus EUR 1960. Il ricorso è fondato. Nella fattispecie, va fatto riferimento all'art. 21, commi 2, 6 e 7 del CGS: In particolare qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato categoria di appartenenza, la squalifica viene scontata, per le residue giornate nel campionato in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova categoria di appartenenza. Nel caso di cui trattasi, il calciatore GIUNCATO Matteo, risultava in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di tre gare inflittagli con Comunicato Ufficiale n.337/LND del 10/04/2024 in quanto non più in età per prendere parte al Campionato Juniores (C.U. n. 1 C.R. Lazio/LND del 06/07/2024, par. 3.7 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - UNDER 19, punto 2, let. b). Pertanto la squalifica doveva essere scontata nel Campionato di Eccellenza. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore predetto alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, comma 2, 6 e 7 del C.G.S.

PQM DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Roccasecca T. San Tommaso; - Di irrogare alla Società Campus EUR 1960 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00; - Di inibire il dirigente accompagnatore, sig. DAGOSTINO Giorgio, fin all'11/10/2024; - Di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore GIUNCATO Matteo.

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