C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 04/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATTIA SANTUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD SPORT SABINA 2021, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT SABINA 2021 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23/08/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATTIA SANTUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD SPORT SABINA 2021, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT SABINA 2021 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23/08/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 802pfi 23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’aggressione verbale subita il giorno 12.2.2024 dall’arbitro della gara Sport Sabina 2021 – Sporting MDC Lisciano del 10.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:  segnalazione del 14.2.2024 della sezione A.I.A. di Rieti e documentazione allegata;  foglio censimento relativo alla società A.S.D. Sport Sabina 2021 per la stagione sportiva 2023 - 2024; estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Santucci Mattia;  verbale di audizione del 28.3.2024 dell’arbitro della gara Sport Sabina 2021 – Sporting MDC Lisciano del 10.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria;  verbale di audizione del 23.4.2024 del sig. Mattia Santucci, calciatore tesserato per la società A.S.D. Sport Sabina 2021; Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il giorno 12.2.2024, nei pressi dell’ingresso dell’Istituto scolastico Aldo Moro di Passo Corese il sig. Mattia Santucci, calciatore tesserato per la ASD Sport Sabina 2021, ha aggredito verbalmente l’arbitro della gara Sport Sabina 2021 – Sporting MD Lisciano del 10.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, alla quale lo stesso aveva preso parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sport Sabina 2021; in tale circostanza, in particolare, alla presenza di alcuni studenti, rivolgendosi all’arbitro il sig. Mattia Santucci proferiva le seguenti testuali espressioni: “hai sospeso la partita non capisci un cazzo, sei proprio un deficiente, incompetente e una testa di cazzo, sei proprio un deficiente, incompetente e una testa di cazzo cacasotto”. Tale circostanza trova puntuale conferma nelle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale dallo stesso sig. Mattia Santucci, in quale con pieno valore confessorio ha riferito quanto segue: “ammetto di aver detto quanto mi si riferisce, ad eccezione dell’ultima parolaccia. Devo riferire che lo stesso giorno, durante l’intervallo, mi sono rivisto con il P. (arbitro della gara oggetto del procedimento – n.d.r.) e a fronte di una sua espressione di malcontento per quanto era avvenuto la mattina, non ho risposto e mi sono allontanato”; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, deferisce innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) il sig. Mattia Santucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Sport Sabina 2021; 2) la società A.S.D. Sport Sabina 2021; per rispondere: - il sig. Mattia Santucci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Sport Sabina 2021: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 12.2.2024 nei pressi dell’ingresso dell’Istituto scolastico Aldo Moro di Passo Corese, aggredito verbalmente l’arbitro della gara Sport Sabina 2021 – Sporting MD Lisciano del 10.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, alla quale aveva preso parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sport Sabina 2021; in tale circostanza, in particolare, il sig. Mattia Santucci, alla presenza di alcuni studenti, rivolgendosi all’arbitro proferiva le seguenti testuali espressioni: “hai sospeso la partita non capisci un cazzo, sei proprio un deficiente, incompetente e una testa di cazzo cacasotto”; - la società A.S.D. Sport Sabina 2021 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mattia Santucci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Nella riunione fissata dallo scrivente Tribunale Federale per il giorno 22 agosto 2024, è presente in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Vignoli Francesco, mentre nessuno per i deferiti. Il Presidente del Tribunale dichiara che si procede in assenza dei deferiti, dopo aver verificato che gli avvisi sono stati tutti consegnati. La Procura Federale si riporta integralmente all’atto di deferimento, dichiara che i fatti sono stati appurati e confermati anche dal deferito. Pertanto, chiede l’accoglimento del deferimento con le seguenti sanzioni: - Santucci Mattia, n.6 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza per la stagione 2024/2025; - Sport Sabina 2021, € 400,00 di ammenda. Il Tribunale Federale, dalla lettura degli atti d’indagine ritiene emergere la responsabilità dei deferiti rispetto agli addebiti contestati. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Santucci Mattia, squalifica per n.4 gare; - Sport Sabina 2021, ammenda di euro 100,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

 

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