C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 132 del 08/11/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CUZZUCOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPENA CALCIO 2021, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AI CALCIATORI APPENA CITATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ ALLA STESSA, OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPENA CALCIO 2021 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 70 del 27/09/2024

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CUZZUCOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPENA CALCIO 2021, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, COMMA 1, E 43, COMMI 1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7, COMMA 1, DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AI CALCIATORI APPENA CITATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA PRIVI DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITÀ ALLA STESSA, OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CAPENA CALCIO 2021 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 70 del 27/09/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 1069 pfi23-24, avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserati, di diversi calciatori nelle fila della squadre schierate dalla ASD Capena Calcio a gare valevoli per il campionato Primi Calci e Pulcini della stagione sportiva 2023 - 2024”, deferiva: 1. il sig. Giovanni Cuzzucoli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Capena Calcio 2021; 2. la società A.S.D. Capena Calcio 2021; per rispondere: il sig. Giovanni Cuzzucoli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Capena Calcio 2021; della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Capena Calcio 2021, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori minori sigg.ri S.L., M.U., S.D.F., F.F., M.G., C.S., S.R., V.I, D.F., C.A., M.Y., G.S., D.C., S.P., K.K. ed L.S., nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Capena Calcio 2021, alle seguenti gare e precisamente: i calciatori minori sigg.ri S.L., M.U., S.D.F., F.F., M.G. e C.S. alla gara A.S.D. Capena Calcio 2021 - Vigor Rognano del 25.11.2023 valevole per il campionato Pulcini II anno 7vs7, i calciatori sigg.ri S.R. e V.I. alla gara A.S.D. Real Monterotondo Scalo – A.S.D. Capena Calcio 2021 del 24.2.2024 valevole per il campionato Primi Calci, ed i calciatori sigg.ri D.F., C.A., M.Y., G.S., D.C., S.P., K.K. ed L.S. alla gara Spes Montesacro – A.S.D. Capena Calcio 2021 del 23.3.2024, valevole per il campionato Primi Calci; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; la società A.S.D. Capena Calcio 2021 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Cuzzucoli così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il procedimento trae origine da una segnalazione di posizione irregolare del Comitato Regionale Lazio dell’11.4.2024, con allegate distinte di gara relative agli incontri A.S.D. Capena Calcio 2021 - Vigor Rognano del 25.11.2023, valevole per il campionato Pulcini II anno 7vs7, A.S.D. Real Monterotondo Scalo – A.S.D. Capena Calcio 2021 del 24.2.2024, e Spes Montesacro – A.S.D. Capena Calcio 2021 del 23.3.2024, entrambe valevoli per il Campionato Primi Calci. Nella predetta segnalazione il Comitato Regionale Lazio segnalava la posizione irregolare, in quanto non tesserati, di numerosi calciatori minori che avrebbero preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Capena Calcio 2021 a varie gare dell’attività di base. Nello specifico è emersa la partecipazione irregolare, in quanto non tesserati, dei calciatori minori sigg.ri S.L., M.U., S.D.F., F.F., M.G. e C.S. alla gara A.S.D. Capena Calcio 2021 - Vigor Rognano del 25.11.2023, valevole per il Campionato Pulcini II anno 7vs7, dei calciatori sigg.ri S.R. e V.I. alla gara A.S.D. Real Monterotondo Scalo – A.S.D. Capena Calcio 2021 del 24.2.2024, valevole per il campionato Primi Calci, e dei calciatori sigg.ri D.F., C.A., M.Y., G.S., D.C., S.P., K.K. ed L.S. alla gara Spes Montesacro – A.S.D. Capena Calcio 2021 del 23.3.2024, valevole per il campionato Primi Calci. Alla riunione del 26/09/2024 era presente, per la Procura Federale, l’avv. Giovanni Greco. Per i deferiti, nessuno era presente. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: 5 mesi di inibizione per il Sig. Cuzzocoli, ed euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società Capena Calcio 2021. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati. Dalla documentazione versata in atti – distinte di gara, foglio censimento della società A.S.D. Capena Calcio 2021 per la stagione sportiva 2023 - 2024; elenco calciatori tesserati per la società A.S.D. Capena Calcio 2021; emerge per tabulas la posizione irregolare in quanto non tesserati, di numerosi calciatori minori che hanno preso parte nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Capena Calcio 2021 a varie gare dell’attività di base. Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, osserva il decidente che Il Tribunale Federale Territoriale rileva che la gravità delle violazioni ascritte al sig. Giovanni Cuzzucoli e alla società A.S.D. Capena Calcio 2021 giustifica le sanzioni richieste dalla Procura Federale e, per certi aspetti, le inasprisce, in considerazione della gravità e della reiterazione delle condotte contestate. Il tesseramento, infatti, non è solo un requisito formale ma una garanzia concreta di sicurezza in quanto esso certifica che la società ha verificato la possibilità dell’atleta di praticare lo sport in sicurezza. Il mancato tesseramento, nella fattispecie in discorso, oltre a violare i regolamenti, ha esposto giocatori privi di certificazione d'idoneità sportiva a potenziali rischi di salute, senza adeguate garanzie di controllo medico-sanitario, compromettendo anche la regolarità delle competizioni. Per quanto attiene alla reiterazione e alla consapevolezza dell’illecito, il Tribunale Federale Territoriale ritiene, invero, che il sig. Cuzzucoli, quale presidente responsabile della società A.S.D. Capena Calcio 2021, fosse pienamente consapevole dell’obbligo di regolare tesseramento dei minori coinvolti nelle gare ufficiali e, di conseguenza, dell’irregolarità dei sopra indicati giocatori schierati. A tale consapevolezza si somma la reiterazione delle condotte illecite, concretizzatasi attraverso la partecipazione di numerosi minori privi di tesseramento in diverse gare ufficiali della stagione sportiva. Tale reiterazione rappresenta una circostanza rilevante nel computo della sanzione, posto le azioni contestate sono risultate sistematiche e consapevoli. Per quanto attiene alla responsabilità della società A.S.D. Capena Calcio 2021, il Tribunale Federale Territoriale rileva che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la società è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Cuzzucoli in qualità di suo presidente e rappresentante legale, il quale, in tale veste, ha agito per conto della società Capena Calcio 2021. Per le suestese ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Cuzzucoli Giovanni, n.6 mesi di inibizione; - Capena Calcio 2021, euro 500,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmetta agli interessati.

 

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