C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 136 del 14/11/2024 – Delibera – NUOVA VALLE AURELIA – FIDENE A.S.D.
NUOVA VALLE AURELIA - FIDENE A.S.D.
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 107 del 24/10/2024; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di preannuncio nel rispetto delle Norme Federali, dalla società NUOVA VALLE AURELIA, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore ROMANINI Giulio (società FIDENE)) in quanto "non aveva ancora scontato una giornata di squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (V infrazione)" inflitta con Comunicato Ufficiale n. 206 del 09/05/2024, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal C.G.S. Nelle memorie difensive inviate a questo Organo Giudicante dalla Società Fidene, si legge che "il citato calciatore ROMANINI Giulio aveva regolare titolo a disputare la gara in oggetto, in virtù dell'art.21, comma 7, del C.G.S., in deroga al comma 2 dello stesso e con conferma nel C.U. n.1 del C.R. Lazio - LND, del 06/07/2024, punto 3.7, lettera b. Risulta chiaro che il calciatore - nato il 29/06/2007 - aveva titolo a partecipare al Campionato Under 19, quale "prima squadra della nuova categoria di appartenenza", dove ha scontato la squalifica e facendo altresì riferimento anche al C.U. n. 1 della L.N.D. del 01/07/2024. In relazione a quanto sopra descritto, il ricorso è infondato. Infatti quanto asserito dalla Società FIDENE è veritiero e, pertanto, il calciatore ROMANINI Giulio ha preso parte alla gara di cui in epigrafe, avendone pieno titolo essendo la partecipazione di una squadra al Campionato Under 18 solo facoltativa.
PQM DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società Nuova Valle Aurelia; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: NUOVA VALLE AURELIA - FIDENE 2 - 3; 3. il contributo va contabilizzato.