C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 15/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLYMPIQUE COLLI ALBANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PALONI LORENZO FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.59 C5 DEL 16/10/2024 (Gara: OLYMPIQUE COLLI ALBANI – EVENTI FUTSAL del 14/10/2024 – Campionato Juniores C5 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLYMPIQUE COLLI ALBANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PALONI LORENZO FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.59 C5 DEL 16/10/2024 (Gara: OLYMPIQUE COLLI ALBANI – EVENTI FUTSAL del 14/10/2024 – Campionato Juniores C5 “B” Regionale)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024
La società Olympique Colli Albani impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta: l’ammenda di euro 400 alla predetta società per aver, propri sostenitori, rivolto, nel corso della gara espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro, per aver ritardato l’inizio della gara e per responsabilità oggettiva a causa degli eventi verificatisi al termine della gara, fuori dall’impinto di gioco; l’inibizione sino al 31/12/2024 a carico del dirigente Lorenzo Paloni per non aver assistito l’arbitro sia durante la gara che al termine della stessa. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, dopo aver condannato le azioni violente poste in essere dal proprio allenatore nei confronti del direttore di gara, precisava che queste ultime erano state commesse all’esterno dell’impianto di gioco, dopo la fine della gara ed all’insaputa del dirigente Paloni; relativamente all’ammenda, la società sosteneva che il ritardo nell’inizio della gara era stato causato dall’arbitro, il quale, al momento della presentazione della lista di gara, non aveva accettato i tesserini provvisori forniti dalla stessa Federazione; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva l’annullamento di entrambe le sanzioni. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 31/10/2024, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo. L’ammenda a carico della Olympique Colli Albani può essere ridotta perché se è vero che i propri sostenitori hanno, nel corso dell’intera gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro è altrettanto vero che non può essere a lei imputata la responsabilità per il ritardo dell’inizio dell’evento sportivo; infatti la predetta società ha agito correttamente secondo le disposizioni regolamentari, consegnando all’arbitro la lista di gara con i tesserini provvisori forniti proprio dalla stessa Federazione. Anche l’inibizione del dirigente Lorenzo Paloni può essere ridotta in quanto, se è vero che le azioni violente poste in essere dall’allenatore della Olympique Colli Albani, Manolo Cignitti, nei confronti dell’arbitro si sono verificate fuori dall’impianto di gioco, è altrettanto vero che tra i compiti del dirigente (accompagnatore) vi era l’obbligo di assistere l’arbitro durante la sua permanenza nell’impianto di gioco e di abbandonare l’impianto stesso solo dopo che il direttore di gara avesse fatto altrettanto; tale circostanza non si è verificata in quanto il Paloni ha lasciato la struttura sportiva prima dell’arbitro, in violazione, come detto, delle norme comportamentali proprie del dirigente accompagnatore. Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 250,00 e l’inibizione a carico del dirigente Paloni Lorenzo al 16/11/2024. Il contributo va restituito.
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