C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 15/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARGARITA GABRIELE FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024 (Gara: REAL CIAMPINO ACADEMY – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 19/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARGARITA GABRIELE FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024 (Gara: REAL CIAMPINO ACADEMY – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 19/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

isto il reclamo in epigrafe proposto dalla Roma Team Sport Queens; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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