C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 15/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NETTUNO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SEVERIN ROBERTO FINO AL 6/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.28 SGS LT DEL 23/10/2024 (Gara: NETTUNO – ATLETICO LARIANO del 19/10/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NETTUNO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SEVERIN ROBERTO FINO AL 6/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.28 SGS LT DEL 23/10/2024 (Gara: NETTUNO – ATLETICO LARIANO del 19/10/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nettuno; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione al provvedimento di perdita della gara, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti. Altresì, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Severi Roberto, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Tutto ciò premesso, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla perdita della gara, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., ed all’inibizione a carico del dirigente Severin Roberto, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.
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