C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 21/11/2024 – Delibera – VICOVARO F.C. – ACCADEMIA SPORTING ROMA

VICOVARO F.C. - ACCADEMIA SPORTING ROMA

 Il Giudice sportivo Esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe, rileva che: Al 43' del II tempo, dopo la segnatura della 3^ rete da parte della società Accademia Sporting Roma, alcuni calciatori della società Vicovaro F.C. accerchiavano l'Arbitro. In particolare il n. 9, ALIVERNINI Christian gli si portava a distanza molto ravvicinata e gli rivolgeva gravi minacce, reiterandole ripetutamente, nonostante il Direttore di gara cercasse di allontanarsi. Tra gli altri calciatori, anche il n. 2, SOLITARI Manuel, capitano della squadra ed il vicecapitano della stessa n. 8 COLANTONI Federico, tenevano comportamento minaccioso ed irrispettoso nei suoi confronti. In questa situazione, l'Arbitro, subendo il peso psicologico delle gravi e ripetute minacce decideva di proseguire la gara proforma onde evitare ulteriori aggressioni verbali e fisiche nei suo confronti. Al momento il risultato della gara era Vicovaro F.C. - Accademia Sporting Roma 2 - 3 . Considerato che la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara "pro forma" rientra nei suoi poteri, ai sensi dell'art 64 comma 2 delle NOIF e della Regola n. 5 del Regolamento del Gioco del calcio, considerato che la responsabilità dei fatti accaduti è da attribuire alla società VICOVARO F.C., visto l'art 10 comma 1 del C.G.S.

DELIBERA

- d'infliggere alla società VICOVARO F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 200,00 - di squalificare il calciatore della società Vicovaro F.C., ALIVERNINI Christian, per n. 5 gare effettive (art. 36, c.1, l. a del CGS); - di squalificare il calciatore della società Vicovaro F.C. SOLITARI Manuel, capitano, per 4 gare effettive (art. 36, c. 1, l. a del CGS) - di squalificare il calciatore della società VICOVARO FC, COLANTONI Federico per una gara effettiva.

 

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