C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 154 del 22/11/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POGGIO MOIANO ASDPOL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 350,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IOANNILLI GINO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 LND DEL 24/10/2024 (Gara: POGGIO MOIANO ASDPOL – NOVA 7 del 20/10/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POGGIO MOIANO ASDPOL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 350,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IOANNILLI GINO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 LND DEL 24/10/2024 (Gara: POGGIO MOIANO ASDPOL – NOVA 7 del 20/10/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Poggio Moiano ASDPOL; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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