C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 184 del 11/12/2024 – Delibera – CALCIO FLAMINIO – FOOTBALL UNITED
CALCIO FLAMINIO - FOOTBALL UNITED
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 158 del 28/11/2024; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società Calcio Flaminia, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto svolgimento in quanto, prima dell'ingresso in campo, l'arbitro non consentiva a partecipare alla stessa i calciatori in distinta della stessa in quanto non in possesso di documento di riconoscimento, ma muniti della tessera provvisoria stampata dal Portale Ufficiale sulla quale è scritto "questo documento sostituisce provvisoriamente la tessera plastificata. Il documento rimane valido fino al ricevimento della tessera definitiva comunque non oltre il 05.01.2025". Pertanto richiede la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro. L'Arbitro, in sede di referto, dichiara che: "alle ore 10:36 il Dirigente Accompagnatore della società Calcio Flaminio mi consegnava la distinta di gara della squadra, unitamente ai documenti di identificazione. Dopo un controllo facevo rilevare che c'era un problema: tutti i calciatori avevano le tessere provvisorie, ma le stesse erano sprovviste del numero di tessera o di pratica, cosa che non mi permetteva di inserire i dati dei calciatori nella piattaforma "Sinfonia4you", nella compilazione on line del referto. Chiedevo quindi al Dirigente se era in possesso del tabulato, ma, al suo diniego, chiedevo di recuperare altri documenti ufficiali idonei all'identificazione. Alle ore 11:10 circa i Dirigenti iniziavano a raccogliere altri documenti ed a trascrivere questi dati sulle liste. Alle ore 11:37 mi venivano consegnate le distinte corrette, ma alle ore 11:41, mi accorgevo che vi erano alcuni errori di trascrizione e, dunque, terminato il tempo di attesa di 30', poiché la società non aveva ancora la documentazione idonea, non davo inizio alla gara". In questo frangente l'Arbitro dichiara altresì di avere subito comportamento irrispettoso da parte di una persona che si era qualificata quale Presidente onorario della Società e dall'allenatore della stessa, sig. ANTONELLI Marco. Le doglianze della Società Calcio Flaminio sono fondate. Infatti i calciatori indicati nella distinta di gara della società, con i documenti "provvisori" presentati all'Arbitro, avevano tutti i titoli per partecipare alla gara medesima. In virtù dell'art. 10, comma 5 lettera c del C.G.S.
PQM DELIBERA
1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Calcio Flaminio; 2. di ordinare la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale Lazio, per gli adempimenti di competenza; 3. di comminare l'ammenda di Euro 100,00 alla società Calcio Flaminio per la presenza di persona non identificata, riconducibile alla stessa, nell'area spogliatoi, che teneva comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro; 3. di squalificare l'allenatore della società Calcio Flaminio, sig. ANTONELLI Marco, per due gare effettive, per comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro. 4. Il contributo va restituito;