C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTELLI MATTEO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024 (Gara: CITTA DI SORA – GAP SSD ARL del 16/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENDITTELLI MATTEO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024 (Gara: CITTA DI SORA – GAP SSD ARL del 16/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Gap SSD ARL; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alla ripetizione della gara, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti. Altresì, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Vendittelli Matteo, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Per quanto riguarda invece l’ammenda di euro 200,00, questa Corte ritiene si possa addivenire ad una riduzione, per parametrarla a casi simili precedentemente valutati. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla ripetizione della gara, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., ed alla squalifica a carico del calciatore Vendittelli Matteo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 100,00. Il contributo va restituito

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