C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EVENTI FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’EMILIONE MARCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024 (Gara: ECOCITY FUTSAL GENZANO – EVENTI FUTSAL del 17/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ EVENTI FUTSAL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’EMILIONE MARCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.71 C5 DEL 23/10/2024 (Gara: ECOCITY FUTSAL GENZANO – EVENTI FUTSAL del 17/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 8/11/2024

La Corte d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.71 del 23.10.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della SSD Eventi Futsal, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza delle espressioni offensive e ingiuriose da parte del calciatore Sig. D’ Emilione Marco nei confronti del giudice di gara nella giornata del 17.10.2024, così come dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la condotta irriguardosa, per la giurisprudenza sportiva (Corte Sportiva D’Appello C.U. n. 98/ 2019) consiste in espressioni oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica, ma siamo così in presenza di attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, ex art. 36, comma 1 lett. a C.G.S.. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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