C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI ZAGAROLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCARAMELLA FRANCESCO FINO AL 9/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.82 SGS DEL 30/10/2024 (Gara: EVENTI FUTSAL – CITTA DI ZAGAROLO del 27/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI ZAGAROLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCARAMELLA FRANCESCO FINO AL 9/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.82 SGS DEL 30/10/2024 (Gara: EVENTI FUTSAL – CITTA DI ZAGAROLO del 27/10/2024 – Campionato Under 15 C5 Eccellenza Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024

Con rituale reclamo, la società Città di Zagarolo ha impugnato la sanzione dell’inibizione sino al 9.1.2025 a carico del dirigente Francesco Scaramella, sostenendo che lo stesso non avesse mai tenuto alcuna condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. La reclamante ribadiva le proprie doglianze con memorie integrative e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante. Egli, infatti, veniva allontanato per aver pronunciato frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara e successivamente, uscito dal recinto di giovo, proferiva insulti verso l’arbitro e si spintonava con una persona sugli spalti. Al termine dalla partita, si scusava con il direttore di gara e gli chiedeva di non menzionare l’accaduto nel referto. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e può essere confermata anche la misura della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S., tenuto conto sia della pluralità delle infrazioni commesse dal tesserato della reclamante che delle scuse a fine gara. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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