C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS SORA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE MARZIALE PAOLO FINO AL 3/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.14 C5 DEL 7/11/2024 (Gara: M.B. FOOTBALL SCINTILLA – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 1/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS SORA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE MARZIALE PAOLO FINO AL 3/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.14 C5 DEL 7/11/2024 (Gara: M.B. FOOTBALL SCINTILLA – VIRTUS SORA CALCIO A 5 del 1/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024
Con rituale reclamo, la società Virtus Sora Calcio a 5 ha impugnato la sanzione della squalifica sino al 3.1.2025 a carico del dirigente Paolo Marziale, sostenendo che lo stesso non avesse mai tenuto alcuna condotta minacciosa o violenta nei confronti del direttore di gara. La reclamante ribadiva le proprie doglianze con memorie integrative e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara che merita la sanzione dell’inibizione e non della squalifica, trattandosi di un dirigente, da irrogarsi nella misura indicata in dispositivo, quantificazione operata considerato lo svolgersi dei fatti e la non particolare offensività della condotta. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Marziale Paolo nell’inibizione fino al 20/12/2024. Il contributo va restituito.
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