C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTECELIO 1964, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OTTAVIANI ANDREA FINO AL 14/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.128 LND DEL 8/11/2024 (Gara: BELLEGRA 1962 – MONTECELIO 1964 del 6/11/2024 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTECELIO 1964, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OTTAVIANI ANDREA FINO AL 14/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.128 LND DEL 8/11/2024 (Gara: BELLEGRA 1962 – MONTECELIO 1964 del 6/11/2024 – Coppa Italia Promozione)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 153 del 22/11/2024
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Montecelio 1964 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il referto del direttore di gara non rispecchiava quanto realmente accaduto al termine dell’incontro. In particolare il calciatore Ottaviani Marco non avrebbe sputato nei confronti del 2° assistente, così come riportato nel referto, ma avrebbe sputato a terra per un eccesso di salivazione dovuto allo sforzo di fine gara. Per quanto riguarda le ingiurie rivolte sempre al 2° assistente la società conferma quanto riportato nel referto ribadendo il dispiacere del calciatore Ottaviani per le frasi pronunciate nei confronti del 2° assistente. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto ed il supplemento, respinge il reclamo ritenendo pienamente congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo. Il comportamento tenuto dal calciatore Ottaviani Marco nei confronti del 2° assistente è pienamente censurabile, sia per le ingiurie rivolte, irriguardose, altamente offensive ed estremamente irrispettose, sia per aver rivolto uno sputo al 2° assistente, senza attingerlo. Tutto ciò premesso, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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