C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROTA ANDREA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: TRASTEVERE CALCIO A R.L. – FONDI CALCIO del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROTA ANDREA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: TRASTEVERE CALCIO A R.L. – FONDI CALCIO del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024
Con reclamo ritualmente notificato la Società Fondi Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 72 SGS del 7/11/2024, con il quale veniva disposta nei confronti del calciatore Prota Andrea la squalifica di sei gare, in quanto al termine della gara questi protestava nei confronti dell'arbitro, colpendo la porta dello spogliatoio e nel contempo profferendo espressione gravemente oltraggiosa (art. 36 c 1 lett. A del CGS), come si evince anche dal referto arbitrale. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata al calciatore Prota Andrea, in quanto ritenuta eccessiva rispetto ai fatti contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l’entità. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Fondi Calcio, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi assumibili. Infatti, come si legge dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - il predetto calciatore, pur avendo tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, non ha tuttavia posto in essere una condotta violenta, limitandosi in ogni caso ad una protesta, seppure dai toni veementi. Appare, dunque, congruo ridurre lievemente la sanzione inflitta al calciatore Prota Andrea, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto alle condotte poste in essere. Appare, dunque, congruo ridurre la sanzione inflitta al giocatore Prota Andrea, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Prota Andrea a 4 gare. Il contributo va restituito.
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