C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANN KWAKU PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024 (Gara: TORRENOVA F.C. – CITTA DI FIANO A.S.D. del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANN KWAKU PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024 (Gara: TORRENOVA F.C. – CITTA DI FIANO A.S.D. del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria)
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024
Con rituale reclamo, la società Città Di Fiano A.S.D. ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del calciatore Kwaku Cann, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara ma che aveva solo fatto notare di essere stato oggetto di insulti razzisti. Chiedeva, quindi, la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, veniva espulso per aver fatto notare al direttore di gara, con frasi irrispettose, la mancata percezione di quest’ultimo di frasi proferite da terzi. Visti i fatti come accertati, l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere ridotta tenuto conto sia del lieve disvalore della condotta sia del contesto in cui essa è stata tenuta. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cann Kwaku a 2 gare. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 189 del 13/12/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANN KWAKU PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.149 LND DEL 21/11/2024 (Gara: TORRENOVA F.C. – CITTA DI FIANO A.S.D. del 17/11/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024"