CORTE C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 2 del 04/07/2024 – Delibera – In merito al reclamo ritualmente presentato dal sig. Paolo Pulerà, tesserato in qualità di allenatore per l’U.S. Albenga, rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Eugenio Cardile del Foro di Savona, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 94 del 6 giugno 2024), con la quale gli veniva comminata la sanzione della squalifica di n. 10 (dieci) gare in quanto al termine dell’incontro Millesimo Calcio/U.S. Albenga, valido per il Torneo di Carcare – Categoria under 15, si dirigeva verso il ddg protestando e mettendogli le mani sul petto. Alla richiesta del ddg di allontanarsi e di non toccarlo, si metteva a gridare, profferendo ripetute minacce nei suoi confronti e, pur fermato da alcuni dirigenti, continuava a minacciare di morte il ddg.

In merito al reclamo ritualmente presentato dal sig. Paolo Pulerà, tesserato in qualità di allenatore per l’U.S. Albenga, rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Eugenio Cardile del Foro di Savona, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 94 del 6 giugno 2024), con la quale gli veniva comminata la sanzione della squalifica di n. 10 (dieci) gare in quanto al termine dell’incontro Millesimo Calcio/U.S. Albenga, valido per il Torneo di Carcare - Categoria under 15, si dirigeva verso il ddg protestando e mettendogli le mani sul petto. Alla richiesta del ddg di allontanarsi e di non toccarlo, si metteva a gridare, profferendo ripetute minacce nei suoi confronti e, pur fermato da alcuni dirigenti, continuava a minacciare di morte il ddg.

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La sanzione irrogata dal G.S. al sig. Pulerà (allenatore della U.S. Albenga) di n. 10 (dieci) gare di squalifica, tiene conto sia del disposto dell’art. 12 C.G.S., in base al quale gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura, della gravità dei fatti commessi, delle circostanze aggravanti e attenuanti nonché dell’eventuale recidiva, che di quanto prescritto dall’art. 44, c. 5 C.G.S. secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e afflittività”, in quanto solo in tal modo si realizza una effettiva efficacia deterrente e un adeguato effetto dissuasivo atteso che la sanzione, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale, in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta. Avverso tale sanzione, ha proposto formale reclamo il sig. Paolo Pulerà, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato deducendo sostanzialmente che la propria condotta si era concretizzata nel frapporsi tra il ddg e i propri atleti che si trovavano a distanza ravvicinata, senza che la stessa sia mai sfociata in un comportamento violento. In ogni caso, il contatto tra il ddg e il Pulerà era stato leggerissimo, durato pochi istanti e senza alcuna conseguenza lesiva per il primo. Trattasi, quindi, secondo la difesa del reclamante di un contatto fisico istintivo posto in essere dal Pulerà per evitare che la situazione degenerasse. Infine, relativamente alle frasi profferite dall’allenatore dell’U.S. Albenga al ddg, se ne disconosce l’offensività, ritenendole semmai poco “galanti” a causa del momento concitato. Tutto quanto sopra esposto, la difesa del reclamante richiede in primis l’annullamento della squalifica al tecnico e in subordine la riduzione a n. 3 (tre) giornate di squalifica e, comunque, la riformualzione della sanzione inflitta dal G.S. nella misura equa all’effettiva gravità dei fatti, attesa la loro tenuità. Questa Corte, dopo aver analizzato gli atti e le prove indicate dalla difesa del sig. Pulerà, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo proposto per i motivi di seguito esposti. Relativamente alla condotta posta in essere dall’allenatore dell’U.S. Albenga, il referto di gara non lascia margine a dubbio alcuno, in quanto l’enucleazione dei fatti occorsi è ivi descritta in modo preciso e puntuale: “il Pulerà si dirigeva verso di me protestando e mettendomi le mani sul petto, allorchè gli dissi di tenere giù le mani e di non toccarmi. A quel punto si è messo a gridare dicendomi: io ti metto le mani addosso, ti ammazzo. Fermato da alcuni dirigenti inveiva ancora gridando io ti ammazzo, ti ammazzo”. A tal proposito è solo il caso di ricordare come l’art. 61 C.G.S. stabilisca che: “i rapporti dell’arbitro ... fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. A ciò si aggiunga che la costante giurisprudenza sportiva ha ritenuto che “dal tenore letterale della disposizione non può non attribuirsi al referto arbitrale fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti”. Nel caso di specie, poi, nell’atto difensivo del reclamante non risulta disconosciuta nè la condotta nè le frasi profferite dal Pulerà al ddg, ma semplicemente vengono inquadrate in una ricostruzione fattuale che ne farebbe emergere una particolare tenuità, non confermata però dai riscontri fattuali. Al comportamento posto in essere dal Pulerà, permeato da disvalore sociale, si ritiene applicabile, quindi, la fattispecie p. e p. dall’art. 36 c. 1 lett. a) che prevede la squalifica per n. 4 (quattro) gare. A tale condotta deve aggiungersi, inoltre, il concorso delle circostanze aggravanti di cui all’art. 14 c. 1 lett. a) quantificate in n. 3 (tre) giornate di squalifica, in ragione del fatto che, comunque, un contatto non dovuto tra le parti è avvenuto, per il ruolo ricoperto dal sig. Pulerà che in veste di allenatore di una squadra giovanile deve rappresentare il primo esempio di correttezza, rispetto e lealtà sportiva per i propri giocatori, sia infine, perchè le frasi indirizzate all’ordine del ddg, non disconosciute dal reclamante, lungi dal poter essere inquadrate come “non galanti”, ma altamente irriguardose e altresì reiterate più volte. Tuttavia, relativamente al contatto tra il ddg e il Pulerà, questa Corte, ritiene che effettivamente esso sia stato lieve e senza conseguenze lesive, ancorché non idoneo, trattandosi di un mero “appoggio delle mani del reclamante sul petto del ddg”, di talché questo giustifica la diminuzione della sanzione irrogata dal G.S. non integrando la fattispecie di un vero e proprio contatto fisico di cui all’art. 36, c. 1 lett. b) e, questo, giustifica la riduzione della pena inflitta al Pulerà in n. 7 (sette) giornate di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo presentato dal sig. Paolo Pulerà ut supra rappresentato difeso e domiciliato e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 94 del 6 giugno 2024, riduce di n. 3 (tre) gare la squalifica inflitta al sig. Paolo Pulerà, rideterminandola complessivamente in n. 7 (sette) gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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