C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 4 del 18/07/2024 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla società S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L. avverso il provvedimento pubblicato dal Giudice Sportivo con C.U. n.74 del 05 aprile 2024 relativamente alla gara SANREMESE – CAMPOMORONE del campionato Under 17 regionali C11 maschile – girone A del 03/04/2024
In merito al reclamo presentato dalla società S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L. avverso il provvedimento pubblicato dal Giudice Sportivo con C.U. n.74 del 05 aprile 2024 relativamente alla gara SANREMESE – CAMPOMORONE del campionato Under 17 regionali C11 maschile – girone A del 03/04/2024
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Il G.S. con il provvedimento epigrafato ha inflitto al sig. GRIGUOLO Lorenzo, calciatore tesserato della società reclamante, la sanzione della squalifica per dieci gare effettive in quanto “ Rivolgeva un’espressione di discriminazione razziale ad un avversario di colore (art. 28 CGS)”. La società S.S.D. SANREMESE CALCIO S.R.L., avverso la predetta sanzione, ha proposto tempestivo reclamo. In particolare, la reclamante lamenta un’errata interpretazione dei fatti da parte del ddg il quale, a parere della società, avrebbe erroneamente attribuito al sig. GRIGUOLO Lorenzo la pronuncia della seguente frase: “Cosa vuoi fare che sei un nero” all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, precisamente individuato nel sig. Nyang Modou, n. 10 del Campomorone. In realtà, sostiene la reclamante, il sig. GRIGUOLO era intervenuto per sedare un litigio sviluppatosi tra il sig. Nyang Modou del Campomorone ed il sig. Paolo Negro, calciatore tesserato per la Sanremese, a seguito di un calcio di punizione assegnato dal ddg per un fallo subito dal Modou. In tale situazione si avvicinava il ddg che ammoniva i due giocatori che stavano litigando ed espelleva il sig. GRIGUOLO che, però, sostiene la reclamante, si stava allontanando al sopraggiungere dell’arbitro, dandogli le spalle. Prosegue, quindi, la reclamante sostenendo che alla fine del pt il ddg avrebbe spiegato al sig. GRIGUOLO che aveva sentito alle proprie spalle la pronuncia della frase discriminatoria nel mentre raggiungeva i giocatori che stavano litigando e, pertanto, espelleva il giocatore a lui più vicino. Quindi, secondo la ricostruzione della reclamante, il ddg non avrebbe visto chi effettivamente aveva pronunciato la frase oggetto della squalifica impugnata, limitandosi, come da ammissione dello stesso, ad espellere il giocatore a lui più vicino dopo aver sentito detta frase. Tenuto conto della difesa della reclamante, questo Collegio ha ritenuto fondamentale, ai fini del decidere, contattare l’arbitro per chiedere delucidazioni su quanto realmente accaduto. Non potendovi procedere all’udienza del 5 aprile 2024 per impedimento assoluto del direttore di gara, Questa Corte sospendeva il provvedimento impugnato, rinviando la trattazione della causa. All’udienza in data odierna, dopo aver avuto notizia della disponibilità del direttore di gara ad essere sentito, la Corte lo escuteva da remoto; in tale circostanza, l’arbitro confermava il contenuto del proprio referto e precisava che, in effetti, il Signor Griguolo era intervenuto nell’ambito di un battibecco tra un proprio compagno di squadra ed il Signor Nyang. Nell’occorso, il Griguolo rivolgeva al giocatore avversario la frase in contestazione e veniva, conseguentemente, espulso. Il direttore di gara ha dichiarato di non aver alcun dubbio circa l’identificazione del soggetto dal quale era provenuta l’espressione discriminatoria in commento, ed ha precisato di aver anche conferito con il medesimo successivamente all’adozione del provvedimento disciplinare. Non possono, dunque, residuare margini di dubbio in merito alla responsabilità per il fatto in addebito e, di conseguenza, appare congrua la squalifica comminata dal Primo Giudice, quantificata nel minimo edittale per questo genere di violazioni. Non si rinvengono negli atti di causa motivi e/o ragioni alla stregua dei quali poter concedere taluna delle circostanze attenuanti previste dal C.G.S..
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, respinge il reclamo proposto dalla società SSD SANREMESE CALCIO, confermando integralmente il provvedimento impugnato. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.
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