C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 5 del 26/07/2024 – Delibera – In merito al deferimento (Prot. 30115/691 pfi 23-24/PM/ps) della Società SSDRL ARGENTINA ARMA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, c. 2 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal giocatore sig. Tommaso Valenzise per violazione del disposto di cui agli artt. 4, c. 1 e 38 c. 1 CGS e art. 22, c. 1 CGS

In merito al deferimento (Prot. 30115/691 pfi 23-24/PM/ps) della Società SSDRL ARGENTINA ARMA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, c. 2 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal giocatore sig. Tommaso Valenzise per violazione del disposto di cui agli artt. 4, c. 1 e 38 c. 1 CGS e art. 22, c. 1 CGS

La Procura Federale ha deferito la Società SSDRL ARGENTINA ARMA per le contestazioni in rubrica in particolare, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Tommaso Valenzise in quanto al termine della gara Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, unitamente ai sigg. Luca Lasio, Luciano Piccardo, Eros Levratto, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonchè al sig. D.L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, ha partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze del campo sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette; inoltre perchè in violazione dell’art. 22, comma 1, del C.G.S. il sig. Tommaso Valenzise benchè ritualmente convocato per le date 20.3.2024, 22.3.2024 e 25.3.2024, senza addurre preventivamente alcun motivo ostativo, non si presentava dinnanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento de qua. All’udienza del 17 luglio 2024 la Procura Federale concludeva chiedendo l’inflizione a carico della società SSDRL ARGENTINA ARMA dell’ammenda di €. 500,00. Pur regolarmente citata nessuno si costituiva in giudizio per la Società deferita. Il presente procedimento trae origine da un articolo di stampa pubblicato in data 21.1.2024, dal titolo “Calcio, aggressione a fine partita. Il Millesimo: Calci e pugni al presidente e alla sua famiglia”, nel quale viene riferito che il sig. Eros Levratto, presidente della società ASD Millesimo Calcio, è stato aggredito al termine dell’incontro Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria. Dalle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione da parte della Procura Federale dal sig. Eros Levratto, presidente della Società ASD Millesimo Calcio, dal sig. Fabrizio Levratto, vice presidente della Società ASD Millesimo Calcio, dal sig. Di Mattia Andrea, calciatore tesserato per la ASD Millesimo Calcio, dal sig. Piccardo Luciano, direttore generale tesserato per la ASD Millesimo Calcio, dal sig. Proto Marco, dirigente tesserato per la SSDRL Argentina Arma, dal sig. Feliciello Modestino, tecnico tesserato per la SSDRL Argentina Arma, dal sig. Scappatura Alessandro, calciatore tesserato per la ASD Taggia, dal sig. Lasio Luca, direttore sportivo tesserato per la ASD Millesimo Calcio, nonchè dall’esame dei filmati depositati dai sigg.ri Eros Levratto e Marco Proto, è emerso che al termine della gara Argentina Arma – Millesimo del 21.1.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, i sig.ri Eros Levratto, Luca Lasio, Luciano Piccardo, Tommaso Valenzise, Simone Siciliano ed Alessandro Scappatura, nonchè il sig. D. L. (non tesserato) ed altre dieci persone rimaste non identificate, hanno partecipato ad una rissa nelle immediate adiacenze dell’impianto sportivo a seguito della quale il sig. Alessandro Scappatura ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni cinque, il sig. Simone Siciliano ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni quattro ed il sig. Eros Levratto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni sette. Alla luce di quanto sopra, non paiono esservi dubbi in merito alla responsabilità della Società ARGENTINA per la violazione ascritta. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, esaminata tutta la documentazione, preso atto della richiesta avanzata dalla Procura Federale, ritiene di dover ridurre l’ammenda richiesta da quest’ultima a carico della società deferita per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente si rileva come il giocatore della Società oggi deferita, sig. Tommaso Valenzise, così come indicato negli atti della Procura Federale abbia patteggiato le giornate di squalifiche inizialmente inflittegli, assumendosi, implicitamente in tal modo, la responsabilità per quanto accaduto e al medesimo contestato. Oltre alla circostanza sopra esposta, questo Tribunale ritiene altresì che non si possa non considerare la categoria nella quale militava la società all’atto del deferimento, ossia la Prima Categoria e ciò, unitamente a ragioni di equità sociale giustificano la riduzione dell’ammenda richiesta dalla Procura Federale in €. 300,00 complessive.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, per tutto quanto sopra esposto ed evidenziato, condanna la società SSDRL ARGENTINA ARMA all’ammenda di €. 300,00. Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

 

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