C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 26/09/2024 – Delibera – in merito al deferimento (Prot. 835/827pfi23-24/PM/fl del 10 luglio 2024) dei seguenti soggetti: – sig. ALEX SBARBORO,

in merito al deferimento (Prot. 835/827pfi23-24/PM/fl del 10 luglio 2024) dei seguenti soggetti:

- sig. ALEX SBARBORO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Moconesi, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al secondo minuto di recupero del secondo tempo della gara F.C.D. Castagna 18/35 2023 – F.C. Moconesi del 17.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria (sospesa definitivamente al quarto minuto di recupero a seguito di un’aggressione subita dal direttore di gara), colpito con un pugno il calciatore avversario sig. Jacopo Casareto, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 7, cagionando allo stesso la “frattura chiusa delle ossa nasali” refertata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova;

- sig. PIETRO NICORA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Moconesi, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al secondo minuto di recupero del secondo tempo della gara F.C.D. Castagna 2023 – F.C. Moconesi del 17.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria (sospesa definitivamente al quarto minuto di recupero a seguito di un’aggressione subita dal direttore di gara), spintonato e sferrato un calcio alle gambe al calciatore avversario sig. Francesco Cristini, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia Procura Federale 8 numero 16, mentre quest’ultimo era rivolto verso la panchina della propria compagine per esultare a seguito della rete appena segnata che ha determinato il vantaggio della squadra della Società F.C.D. Castagna 2023; - sig. MANUEL CELLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Moconesi, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al secondo minuto di recupero del secondo tempo della gara F.C.D. Castagna 2023 – F.C. Moconesi del 17.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria (sospesa definitivamente al quarto minuto di recupero a seguito di un’aggressione subita dal direttore di gara), colpito con un pugno al naso il calciatore avversario sig. Pietro Tecchio, schierato nelle fila della squadra ospitante con la maglia numero 15, facendolo cadere per terra e per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 11.4.2024 e 18.4.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; - sig. MANUEL GARBARINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Moconesi, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al secondo minuto di recupero del secondo tempo della gara F.C.D. Castagna 2023 – F.C. Moconesi del 17.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, dopo la segnatura della rete che ha determinato il vantaggio della squadra della società F.C.D. Castagna 2023, proferito nei confronti dell’arbitro la seguente testuale espressione: “continuava a dire che non capivo un cazzo”; - la società F.C. Moconesi a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alex Sbarboro, Pietro Nicora, Manuel Cella e Manuel Garbarino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

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Relativamente alla procedura epigrafata, all’udienza del 17 settembre 2024, la Procura Federale chiedeva, a carico dei soggetti deferiti, l’inflizione delle seguenti sanzioni: per il sig. ALEX SBARBORO n. 8 (otto) giornate di squalifica; per il sig. PIETRO NICORA n. 6 (sei) giornate di squalifica; per il sig. MANUEL CELLA n. 8 (otto) giornate di squalifica; per il sig. MANUEL GARBARINO n. 4 (quattro) giornate di squalifica; per la società F.C. MOCONESI €. 1.500,00 di ammenda. Occorre fin da subito rilevare come non sia pervenuta alcuna difesa scritta da parte della Società F.C. Moconesi, nè da parte dei sigg.ri NICORA Pietro, CELLA Manuel e GARBARINO Manuel, così come all’udienza nessuno sia comparso a loro difesa. L’unico soggetto deferito che si è regolarmente difeso è stato il sig. SBARBORO Alex con l’assistenza dell’Avv. Matteo Groppo. Il suddetto deferimento, quindi, trae origine dalla conclusione delle indagini svolte dalla Procura ed avente ad oggetto i fatti accaduti durante gli ultimi minuti della partita F.C.D. Castagna 2023 – F.C. Moconesi del 17.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria. A seguito della conclusione delle indagini, durante le quali sono stati esaminati anche i filmati degli episodi sopra citati, la Procura riteneva responsabili i soggetti deferiti per le motivazioni già esposte. Come già rilevato, nessuna difesa Ë stata presentata per la Società Moconesi e per i sigg.ri NICORA Pietro, CELLA Manuel e GARBARINO Manuel per i quali, quindi, questo Tribunale non può far altro che confermare le richieste della Procura, attesa anche la conferma di quanto accaduto dall’esame della documentazione in atti ed in particolare dall’esame dei filmati dai quali si evince chiaramente il comportamento tenuto da ciascuno dei giocatori deferiti. Per quanto riguarda, invece, la posizione del sig. SBARBORO Alex, occorre osservare quanto segue. Il sig. SBARBORO, sostanzialmente, nella sua difesa non ha smentito l’episodio contestatogli ed ha sostenuto, dapprima l’invalidità e/o improcedibilità del deferimento per non aver la Procura riscontrato la seconda richiesta di patteggiamento pervenuta dal legale del sig. SBARBORO e ritenendo tale comportamento violativo dei diritti dell’incolpato; secondariamente, nel merito, ha ritenuto infondato il deferimento per non aver la Procura tenuto conto di elementi essenziali nella corretta determinazione della vicenda in oggetto. In particolare, secondo la difesa del sig. SBARBORO, la Procura non avrebbe tenuto conto delle seguenti circostanze ritenute dirimenti: - La squadra del MOCONESI (ove militava il sig. Sbarbaro Alex) stava giocandosi la PROMOZIONE alla categoria superiore, mentre il CASTAGNA no, era assolutamente tranquillo; - Durante la partita, sul 2-2, sono stati concessi DUE rigori alla squadra del CASTAGNA, entrambi parati dal portiere del MOCONESI; - Il Castagna ha segnato il goal del 3-2 al 90esimo, compromettendo le possibilità di promozione della squadra del MOCONESI, e gioendo per tale goal in maniera “eccessiva” (le stesse immagini riprendono scene di giubilo dei calciatori del Castagna), nonostante che invero tale risultato non cambiasse per nulla la prospettiva di stagione della squadra di casa. - Seppur sportivamente plausibile, il comportamento (l’eccesso di vis agonistica, non completamente giustificata, almeno come percepito dai giocatori del MOCONESI) di ragazzi del CASTAGNA ha sicuramente influito sulla dispercezione in negativo della vicenda, ha sicuramente accentuato la rabbia al momento del goal del 3-2, avvenuto al termine della partita (quindi senza alcuna possibilità di recuperare il match da parte del MOCONESI). - I fatti violenti sono avvenuti PROPRIO al 90esimo, quando il CASTAGNA ha segnato i goal del 3- 2, momento di massimo pathos agonistico. - Successivamente alla vicenda vi Ë stato un chiarimento tra i ragazzi delle due squadre. Da ultimo, la difesa del sig. SBARBORO ha rilevato come attualmente non risultassero pendenze penali nei confronti del sig. Sbarboro Alex ha seguito di quanto accaduto. Ha, quindi, concluso chiedendo nel merito la rimessione degli atti dell’intero procedimento alla Procura Federale al fine di retrocedere il presente procedimento alla fase di chiusura delle indagini onde consentire il pieno esercizio dei diritti di difesa ed il pieno contraddittorio. In subordine ha chiesto la condanna ad una sanzione contenuta nel minimo e comunque in linea con le richieste di patteggiamento formulate alla Procura. Dall’esame della difesa del sig. SBARBORO e dagli atti acquisiti a seguito dell’espletamento delle indagini da parte della Procura questo Tribunale non può che respingere le richieste del sig. SBARBORO per tali ragioni. Innanzitutto, si ritiene superata la doglianza del soggetto deferito in merito ad una presunta violazione del diritto di difesa in quanto, nelle more dell’udienza odierna, il Tribunale è venuto a conoscenza che vi era stato un nuovo contatto tra il legale del sig. SBARBORO e la Procura per tentare un nuovo patteggiamento che, però, non Ë andato a buon fine a causa del mancato raggiungimento dell’accordo. Nel merito, invece, occorre porre l’attenzione su tre circostanze inequivocabili: la prima, confermata anche dai filmati acquisiti agli atti, che il sig. SBARBORO Alex ha effettivamente colpito con un pugno il giocatore della squadra avversaria sig. Jacopo Casareto a gioco fermo (anzi, mentre il giocatore stava esultando insieme ai suoi compagni per il goal appena segnato dalla propria squadra); la seconda, sempre confermata dalla documentazione in atti, che il sig. Jacopo Casareto, a seguito del pugno ricevuto dal sig. SBARBORO Alex, ha riportato la “frattura chiusa delle ossa nasali” come da referto dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova con prognosi di venti giorni, più ulteriori dieci giorni dati dal proprio medico curante; la terza, che il sig. SBARBORO Alex era il capitano della propria squadra, come risulta dalla distinta di gara. Di contro, nessun pregio può essere dato alle difese svolte dal sig. SBARBORO per i motivi che si vanno ad esporre. Innanzitutto, il fatto che il Moconesi si stesse giocando la promozione mentre il Castagna no a nulla rileva. Infatti ogni squadra affronta ogni partita al meglio delle proprie possibilità e, comunque, la posta in palio non giustifica in alcun modo il gesto, del tutto inqualificabile e sproporzionato, commesso dallo SBARBORO. Ed anche la circostanza relativa all’assegnazione di due rigori in favore del Castagna ed entrambi parati dal portiere del Moconesi a nulla rileva ai fini del decidere e di certo non può rappresentare un’esimente al comportamento tenuto dallo SBARBORO. Da ultimo, parimenti prive di pregio appaio le doglianze dello SBARBORO in merito al fatto che sul risultato del 3 a 2 in favore del Castagna i giocatori di quest’ultima avrebbero ecceduto nei festeggiamenti e che nei minuti finali ci fosse un particolare pathos agonistico tale da “giustificare” la rabbia dei giocatori del Moconesi. Posto che dall’esame dei filmati emerge un’esultanza assolutamente contenuta da parte dei giocatori del Castagna, Ë da rilevare come il portarsi in vantaggio proprio nei minuti finali di una partita possa condurre umanamente ad esprimere un’esultanza di maggior enfasi e, quindi, nulla di ambiguo o di sospetto Ë da imputarsi ai giocatori del Castagna che hanno giocato e vinto la loro partita. Piuttosto, si ribadisce come sia da giudicare inqualificabile ed inaccettabile il comportamento tenuto dallo SBARBORO (nonchè dagli altri soggetti deferiti) che anzichè accettare la sconfitta (che fa parte non solo del gioco del calcio ma di qualsiasi sport) ha optato per reagire alla stessa colpendo del tutto immotivatamente un giocatore avversario con un pugno al volto e causandogli la rottura del naso con prognosi refertate di trenta giorni in totale. Ed il tutto rivestendo la qualifica di capitano della squadra, quindi a maggior ragione tenuto a dare il buon esempio. E nessun rilievo, in questa sede di giustizia sportiva, può avere il fatto che non risulti, ad oggi, alcuna denunzia penale a carico dello SBARBORO. In ogni caso, questo Tribunale ritiene eccessiva la sanzione richiesta dalla Procura, tenuto conto anche del fatto che il sig. SBARBORO è l’unico soggetto tra i deferiti ad essersi difeso e che, comunque, non ha smentito i fatti a lui addebitati. Pertanto, si ritiene più congruo infliggere al sig. SBARBORO la squalifica di n. 7 giornate di squalifica ex art. 38 CGS, di cui 5 giornate per la particolare gravità della violenza perpetrata, 1 giornata per il fatto che ha posto in essere la propria condotta rivestendo la qualifica di capitano ed 1 ulteriore giornata per il gesto posto in essere volontariamente ed a gioco fermo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Terzo Collegio, in parziale accoglimento delle richieste della Procura, condanna: - il sig. ALEX SBARBORO a n. 7 (sette) giornate di squalifica; - il sig. PIETRO NICORA a n. 6 (sei) giornate di squalifica; - il sig. MANUEL CELLA a n. 8 (otto) giornate di squalifica; - il sig. MANUEL GARBARINO a n. 4 (quattro) giornate di squalifica; - la società F.C. MOCONESI alla sanzione di €. 1.500,00 = di ammenda.

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