C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 03/10/2024 – Delibera – gara del 29/ 9/2024 CORNIGLIANO CALCIO – DON BOSCO

gara del 29/ 9/2024 CORNIGLIANO CALCIO - DON BOSCO

Il G.S.  Visto il referto arbitrale della gara in questione;  Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore ARTEGA Yorman della Società CORNIGLIANO CALCIO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione; 21/25  Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore ARTEGA Yorman risulta essere svincolato;  Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10 del CGS; " Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;  Considerato che trattasi di irregolarità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 66 C.G.S.;  Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2 -1 in favore della Società CORNIGLIANO CALCIO Il G.S.

Dispone:

di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 - 0 della Società DON BOSCO  comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore ARTEGA Yorman della Società CORNIGLIANO CALCIO, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;  di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 31 ottobre a carico del Dirigente della Società CORNIGLIANO CALCIO, Signor Aveni Rosario Luigi (unico dirigente in distinta)  di comminare l'ammenda di Euro 200 alla Società CORNIGLIANO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva; Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

 

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