C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 23 del 11/10/2024 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla società PSM RAPALLO avverso il provvedimento pubblicato dal Giudice Sportivo con C.U. n. 21 del 3 ottobre 2024 relativamente alla gara PSM RAPALLO – FC BOGLIASCO del campionato Juniores Regionali del 28 settembre 2024.

In merito al reclamo presentato dalla società PSM RAPALLO avverso il provvedimento pubblicato dal Giudice Sportivo con C.U. n. 21 del 3 ottobre 2024 relativamente alla gara PSM RAPALLO – FC BOGLIASCO del campionato Juniores Regionali del 28 settembre 2024.

Preliminarmente è necessario affrontare la questione dell’impugnabilità della sanzione di due gare inflitta all’allenatore Luca CRIPPA. E’ noto, infatti, che ai sensi dell’art. 137 co. 3 CGS “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni; b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. Nel caso di specie, è stata inflitta una squalifica per due gare ad un tecnico, sicché l’ipotesi non rientra in alcuna delle due fattispecie sopra menzionate. Nella prima, infatti, è prevista l’intangibilità delle squalifiche fino a due gare solo per i calciatori; nella seconda, diversamente, è prevista la non impugnabilità di una sanzione differente rispetto a quella della squalifica, e cioè l’inibizione. La norma in parola, inoltre, è evidentemente una norma di carattere eccezionale, poichè introduce, per l’appunto, delle eccezioni – valide solo per i tesserati LND e SGS – alle regoli generali contenute nel Codice. Come è noto, le norme di carattere eccezionale non possono essere interpretate in senso estensivo, nè sono suscettibili di applicazioni analogica, men che meno in malam partem. Da tali ragioni, discende ad avviso di Questa Corte l’impugnabilità della sanzione inflitta al Signor Crippa. Dal referto arbitrale, risulta che l’allenatore della PSM Rapallo sia stato ammonito in corso di gara per proteste e che, al termine della gara, abbia reiterato alcune proteste all’indirizzo dell’arbitro. Non risulta, per converso, che il Signor Crippa abbia utilizzato, nell’occorso, espressioni ingiuriose o anche solo irriguardose, nè consta che lo stesso sia stato attinto da un provvedimento disciplinare comportante la sanzione della squalifica. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere, pertanto, integralmente annullata con conseguente accoglimento del reclamo in parte qua. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Andrea ZAPPULLA, il reclamo può essere accolto solo parzialmente. Dal referto arbitrale che, notoriamente, fa piena prova nei procedimenti dinnanzi a Questa Corte, consta che il Signor Zappulla sia stato espulso per doppia ammonizione e che, successivamente, abbia rivolto un’espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara. Tale locuzione, se da un lato non può essere considerata ingiuriosa, può senz’altro essere qualificata alla stregua di condotta gravemente antisportiva, con conseguente necessità di applicare, in relazione alla stessa, una sanzione di due gare di squalifica. A queste due gare, va aggiunta una gara per l’espulsione per doppia ammonizione e così complessivamente si determina una squalifica pari a complessive tre gare.

P.T.M.

la Corte Sportiva Territoriale d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il reclamo della società PSM Rapallo quanto alla squalifica inflitta al Signor Luca CRIPPA, annullandola integralmente. Accoglie parzialmente il reclamo proposto nell’interesse del calciatore Andrea ZAPPULLA, riducendo la squalifica a tre gare complessive. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it