C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 33 del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo presentato dalla società A.S.D. Vallescrivia 2018, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria, pubblicato sul C.U. n°. 28 del 24 Ottobre 2024, relativo alla sanzione della squalifica per cinque gare effettive inflitta al giocatore STUMPO Edoardo. Gara: Vallescrivia 2018 – Cairese del 19 Ottobre 2024 (Under 17 Regionali C11 Maschile – girone A)

Reclamo presentato dalla società A.S.D. Vallescrivia 2018, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria, pubblicato sul C.U. n°. 28 del 24 Ottobre 2024, relativo alla sanzione della squalifica per cinque gare effettive inflitta al giocatore STUMPO Edoardo. Gara: Vallescrivia 2018 - Cairese del 19 Ottobre 2024 (Under 17 Regionali C11 Maschile – girone A)

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al tesserato STUMPO Edoardo della società A.S.D. Vallescrivia 2018 in quanto: “Al 45+3 st, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva al ddg alcune espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose”. La reclamante ha proposto tempestivo reclamo, concludendo con la richiesta di riduzione del numero di gare effettive di squalifica. Ad avviso di questa Corte, il reclamo è da accogliere non tanto per le giustificazioni rese dalla società reclamante, la quale, di fatto, nega l’episodio addebitato al proprio tesserato, precisando che lo STUMPO sarebbe stato espulso per doppia ammonizione e non per le frasi rivolge al ddg ed aggiungendo che lo stesso STUMPO avrebbe dichiarato di essere stato espulso per aver lanciato la palla ad un avversario. Piuttosto, alla stregua della richiesta della società reclamante, occorre valutare se sussistano i profili di riduzione delle giornate di squalifica inflitte dal GS allo STUMPO per l’episodio riportato a referto dal ddg che gode di indubbia fede privilegiata e va posto a fondamento della presente decisione. Si legge nel referto di gara che il tesserato della reclamante “... alla notifica del provvedimento disciplinare si rivolgeva a me dicendomi “non capisci niente mongoloide” e molteplici volte la parola “mongoloide””. Orbene, è noto per costante giurisprudenza che la parola “mongoloide” non costituisce offesa discriminante e, su questo aspetto, nulla da eccepire alla decisione inflitta dal GS. Ciò che però dev’essere rilevato, ai fini dell’accoglimento del reclamo, è la particolare tenuità del fatto che, nella sostanza, si è perpetrato nell’aver rivolto al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose non passibili, però, a giudizio di questa Corte, di quella gravità tale da tracimare nella gravità di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 36 CGS. Pertanto, considerato quanto sopra, la sanzione inflitta, ascrivibile alla lettera a) del primo comma dell’art. 36 CGS, è da ridurre di una giornata di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo, riducendo la squalifica inflitta dal G.S. al tesserato sig. STUMPO Edoardo da cinque a quattro gare effettive. Dispone la restituzione della tassa.

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