C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 14/11/2024 – Delibera – Visto L’atto di deferimento della Procura Federale del 30 settembre 2024 Prot. 8064/1195pfi23-24; Dato atto Che i soggetti deferiti non hanno svolto difese scritte e sono rimasti contumaci seppur il deferimento sia stato Loro ritualmente e tempestivamente notificato
Visto L’atto di deferimento della Procura Federale del 30 settembre 2024 Prot. 8064/1195pfi23-24; Dato atto Che i soggetti deferiti non hanno svolto difese scritte e sono rimasti contumaci seppur il deferimento sia stato Loro ritualmente e tempestivamente notificato Udite Le richieste di sanzione della Procura Federale Ha pronunciato la seguente Decisione
Nel procedimento disciplinare PFI 1195pfi23-24 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti della Società ‘Imperia Calcio S.r.l.’ a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nonchÈ nei confronti del Signor Fabrizio Gramondo, Presidente del sodalizio dotato di potere di rappresentanza all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto della L.N.D. e dall'art. 57, comma 1, del Regolamento della L.N.D. * Il giorno 30.4.2024 il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria aveva fissato udienza, con collegamento da remoto, per la discussione del deferimento nell’ambito del procedimento iscritto al n. 375 pfi 23-24 a carico del sig. Fabrizio Gramondo, presidente della società Imperia Calcio s.r.l., in quanto gli altri soggetti deferiti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva con la Procura Federale in occasione dell'udienza precedente. Poche ore prima dell’udienza il presidente del Terzo Collegio del Tribunale Federale Territoriale, avv. Filippo Chiarla, ha contattato il sig. Fabrizio Gramondo invitandolo a scaricare l'applicazione necessaria per consentire lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto. Il sig. Fabrizio Gramondo, tuttavia, alla legittima richiesta del presidente del Tribunale rispondeva a mezzo dell'applicazione WhatsApp con le seguenti testuali espressioni: "ma mi scusi se io ho partecipato altra volta alla udienza e rinuncio al patteggiamento perchè non mi sento responsabile datemi il massimo della pena così non perdiamo tempo nè voi nè io! Tanto voi avete degli obblighi Io la penso come è mio diritto: cioè che è una vergogna ed un insulto che io sia responsabile di quello che fa la segreteria Poichè di professione faccio il medico non il presidente di società sportiva dilettantistica e rimarco dilettantistica!"; "per me decido io non lei E io non Le faccio perdere tempo Io oggi ho un impegno di lavoro Voglio una convocazione formale in presenza per venire a dire quello che penso Grazie Se non mi risulta male sono io ad oggi che con attività pago lei non il contrario". Il Collegio, rileva innanzitutto che i fatti contestati, sopra succintamente richiamati, sono comprovati per tabulas in base alla documentazione prodotta e la condotta, certa e come detto comprovata, si appalesa senz’altro contraria alle norme del codice di giustizia sportiva richiamate nell’atto di deferimento. La richiesta della Procura Federale appare congrua rispetto alla gravità dei fatti ascritti al Signor Fabrizio Gramondo che pertanto va ritenuto responsabile degli illeciti disciplinari contestatigli. Stante la carica di Presidente e Legale Rappresentante del sodalizio del Signor Fabrizio Gramondo all’epoca dei fatti, è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva anche la Società.
PQM
Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, - dichiara la contumacia dei soggetti deferiti. - dichiara la Società ‘Imperia Calcio Srl’ ed il Signor Fabrizio Gramondo responsabili dei fatti Loro ascritti e per l’effetto condanna: - La Società ‘Imperia Calcio Srl’ a corrispondere la somma di Euro 300,00 (trecento) a titolo di ammenda; - Il Signor Fabrizio Gramondo a 3 (tre) mesi di inibizione. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
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