C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 15/11/2024 – Delibera – avente ad oggetto il procedimento disciplinare iscritto al n. 1076 pfi 23- 24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla identificazione di due persone, presumibilmente riconducibili alla società Follo Football Club, che ponevano in essere una condotta violenta e minacciosa nei riguardi dell’arbitro al termine della gara Pol. Madonnetta – Follo Football Club del 7.4.2024, valevole per il Campionato Allievi Under 16 Provinciale”.

avente ad oggetto il procedimento disciplinare iscritto al n. 1076 pfi 23- 24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla identificazione di due persone, presumibilmente riconducibili alla società Follo Football Club, che ponevano in essere una condotta violenta e minacciosa nei riguardi dell’arbitro al termine della gara Pol. Madonnetta – Follo Football Club del 7.4.2024, valevole per il Campionato Allievi Under 16 Provinciale”.

Ai deferiti è ascritta la violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a) e b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere gli stessi, al termine della gara Madonnetta - Follo Football Club del 7.4.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 16 del Comitato Regionale Liguria, tentato di aggredire e per aver rivolto all’indirizzo dell’arbitro della gara ripetute ingiurie e minacce tra le quali la seguente espressione: “La prossima volta ti ammazzo”. Nel corso delle indagini, è stato escusso il direttore di gara, Dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte della Procura Federale dall’arbitro della gara, in particolare, emerge quanto segue: − dopo aver fatto la doccia lo stesso si è recato a piedi verso la strada principale per prendere il pullman camminando sul lato destro della carreggiata; in tale frangente è sopraggiunta un’auto che lo ha colpito con il paraurti la tibia destra e con la ruota anteriore destra gli ha schiacciato il piede sinistro; − a quel punto due trasportati all’interno dell’autovettura, da lui identificati come calciatori della Follo Football Club, ed il conducente del mezzo hanno cominciato ad insultarlo pesantemente; dei due calciatori il direttore di gara ha identificato il sig. Mhillli Deivid; − subito dopo, poi, i due calciatori ed il conducente dell’autovettura lo hanno minacciato pronunciando espressioni del tipo “La prossima volta ti ammazzo”; − i due calciatori, inoltre, manifestavano l’intento di entrare in contatto fisico con l’arbitro, ma la presenza di altre persone ed il suggerimento da parte del conducente dell’auto, di risalire sul mezzo prima di essere riconosciuti, ha evitato lo scontro e l’autovettura si è allontanata; − dopo tale evento l’arbitro, malgrado il dolore alla gamba ed al piede sinistro, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Santo Stefano di Magra per presentare denuncia e successivamente è stato accompagnato da sua madre all’ospedale “San Bartolomeo” di Sarzana, dove è stato riscontrato un “trauma da schiacciamento arto inferiore sx”. Samuele Di Capua ha affermato che dopo aver aspettato suo figlio che terminasse di fare la doccia, assieme a lui si è recato con la sua macchina verso l’uscita del campo sportivo di Santo Stefano di Magra. Dopo aver percorso un tratto di strada sterrato e aver superato un sottopasso da cui si arriva in una strada che si immette sulla strada principale della Via Cisa, a quel punto ha riconosciuto l’arbitro dell’incontro appena disputato che stava telefonando; sulla parte destra della carreggiata invece era ferma un’auto e da essa era appena uscito un ragazzo che si stava dirigendo verso l’arbitro. Alberghi Massimo ha dichiarato che alla fine della gara ha aspettato suo figlio Tommaso che gioca nella Polisportiva Madonnetta e con la macchina si sono diretti verso l’uscita del campo. Dopo aver percorso il tratto di strada sotto un tunnel sono arrivati all’ultimo tratto di strada che porta sulla strada principale della Variante Cisa e li ha riconosciuto l’arbitro dell’incontro Marco Del Giacco, fermo sulla parte sinistra della carreggiata, mentre sulla parte destra della carreggiata ha riconosciuto l’auto di Mhilli Bardhok padre di Mhilli Deivid, giocatore della squadra Follo Football ad una distanza di circa 3-4 metri. Successivamente ha visto il giocatore del Follo Fregosi Federico scendere dall’auto di Mhilli e dirigersi verso l’arbitro senza però venire a contatto. A seguito di ciò ha notato che l’arbitro ha utilizzato il suo cellulare per chiamare le Forze dell’Ordine, forse spaventato dalla situazione. Entrambi i ragazzi, l’arbitro Del Giacco ed il giocatore del Follo Fregosi sono rimasti a distanza senza venire mai a contatto. Alberghi Massimo non è riuscito a sentire quello che i due ragazzi dicevano ma i toni erano abbastanza animati. Aggiunge poi che l’unico ragazzo che ha visto scendere dalla macchina è stato Federico Fregosi mentre Mhilli Deivid riporta che sia rimasto all’interno dell’autovettura. Tutta questa situazione continua il padre di Tommaso Alberghi è durata circa un minuto, dopodiché il ragazzo è risalito sull’auto ed assieme a Mhilli ed il padre sono ripartiti. Il Signor Bardok Mhilli, padre del deferito Deivid, ha sporto denuncia orale presso la Stazione Carabinieri di Ceparana in cui ha rappresentato, tra le altre, che stava accompagnando i deferiti in macchina verso casa al termine della gara e che, percorrendo il tratto di strada sterrata prospicente l’impianto sportivo, oltrepassava il direttore di gara il quale, nell’occorso, esibiva i “diti medi” all’indirizzo dei due trasportati. Ne scaturiva un diverbio tra i deferiti e l’arbitro nell’ambito del quale il Signor Fregosi scendeva dalla vettura per “chiedere spiegazioni”. Il ragazzo, peraltro, dopo poco risaliva a bordo ed il veicolo del Mihilli proseguiva la sua marcia. Federico Fregosi afferma che dopo la fine della partita giocata il 07/04/2024 presso il campo sportivo di Santo Stefano di Magra, si è recato assieme al suo compagno di squadra del Follo football Club Mhilli Deivid e suo padre che guidava la macchina verso l’uscita del campo. Prosegue poi Fregosi dicendo che lungo il percorso sterrato l’arbitro Del Giacco si è rivolto verso di loro mostrandogli il dito medio e a quel punto loro hanno abbassato il finestrino ed hanno cominciato ad insultarlo. In quel momento riferisce, si trovavano con l’auto a circa un metro dall’arbitro. Dopo averlo insultato afferma che sono riportiti e quando Fregosi si è accorto che l’arbitro stava fotografando la targa della macchina, il padre di Mhilli ha arrestato l’auto ed il calciatore è sceso dalla macchina cominciando ad insultare l’arbitro e dicendogli che non poteva fotografare la targa dell’auto. Fregosi fice inoltre che il suo compagno di squadra Mhilli Deivid è rimasto all’interno dell’autovettura accanto al conducente, suo padre, Mhilli Bardhok . Il calciatore del Follo prosegue dicendo che dopo essere sceso dalla macchina è rimasto ad una distanza di circa 3 metri della macchina senza venire mai a contatto. Infine conclude dicendo che tutto l’evento è durato circa un minuto dopodichè l’arbitro ha usato il cellulare per chiamare la polizia e denunciare una aggressione anche se effettivamente non c’era stato nessun contatto fisico. Successivamente Fregosi è risalito sull’auto ed è ripartito assieme al suo compagno di squadra Mhilli. Deivid Mihilli ha dichiarato che dopo le docce, assieme al suo compagno di squadra Fregosi Federico si sono avviati all’uscita del campo accompagnati in macchina da suo padre Mhilli Bardhok. Ha precisato che l’andatura della macchina di suo padre era piuttosto lenta perché il tratto di strada che conduce verso l’uscita è completamente sterrato. Dopo aver passato il sottopasso che conduce al tratto finale di strada verso l’uscita, Deivid ha notato a circa una decina di metri dalla macchina una persona che gli rivolgeva il dito medio, ma subito non è riuscito ad identificare la persona. Solo dopo essersi avvicinati con l’auto ha riconosciuto la persona come l’arbitro dell’incontro appena disputato. Mhilli dice poi che una volta che si sono avvicinati all’arbitro, senza però fermare la macchina ed ad una distanza di circa un metro, hanno abbassato i finestrini ed hanno cominciato lui e Fregosi ad insultare l’arbitro. Appena superato l’arbitro Del Giacco e con ancora la vettura in movimento anche se ad una andatura ridotta, il suo compagno di squadra Federico Fregosi è sceso dalla macchina e si è rivolto all’arbitro perché lo aveva visto scattare delle foto alla targa della stessa. In quel momento conferma Deivid suo padre ha dovuto fermare l’auto ed in quel momento l’arbitro si trovava nella parte sinistra della carreggiata e l’auto di suo padre a circa 3-4 metri di distanza, egli non è riuscito a sentire quello che si sono detti l’arbitro ed il suo compagno di squadra Fregosi, le uniche cose che ha percepito sono che Fregosi gli diceva che non poteva fare foto alla targa della macchina e che nessuno lo aveva investito o aggredito. Questo diverbio dice Mhilli è avvenuto a circa 2 metri l’uno dall’altro senza nessun contatto fisico e nell’arco temporale di circa 2-3 minuti dopodichè Fregosi è rientrato nell’auto poiché il padre di Mhilli lo aveva richiamato e dopo sono ripartiti. Alla luce di tali testimonianze è opinione di Questo Tribunale che, nelle circostanze di tempo in contestazione, si sia pacificamente verificato un alterco tra il Signor Del Giacco ed i due deferiti. La circostanza, infatti, è stata riferita non solo dall’arbitro, ma anche dai due tesserati del Follo, i quali hanno affermato di aver ingiuriato il direttore di gara a seguito dei “diti medi” da questo asseritamente loro rivolti. E’altresì, pacifico, che il solo Fregosi – e non anche il Mhilli – sia sceso dalla vettura condotta dal padre del Signor Mhilli per reiterare ulteriori ingiurie. La circostanza che quest’ultimo fosse rimasto all’interno della vettura, infatti, è stata confermata da tutti i soggetti escussi tra i quali i testi Di Capua e Alberghi al cui deposizione è apparsa coerente e priva di contraddizioni. In considerazione del contesto e dell’animosità della discussione, è del tutto credibile l’arbitro laddove ha affermato, altresì, di essere stato minacciato, sicchè consta, in relazione alla dedotta condotta minacciosa, un quadro gravemente indiziario a carico dei due deferiti. Non appare, al contrario, minimamente riscontrato che vi sia stato, nelle circostanze di tempo e di luogo in contestazione, un tentativo di aggressione in danno dell’arbitro. I testi escussi, infatti, hanno precisato non solo che il Fregosi fosse stato l’unico dei tesserati del Follo a scendere dalla vettura, ma anche che questi e l’arbitro non siano mai venuti a contatto, essendo rimasti a considerevole distanza l’uno dall’altro. La deduzione che i deferiti avessero “manifestato l’intento di entrare in contatto fisico” è una mera supposizione del direttore di gara sfornita non solo di prova, ma anche di qualsivoglia principio di riscontro. I soggetti sentiti nel corso delle indagini, infatti, hanno escluso che il Fregosi avesse tenuto un contegno aggressivo, avendo al contrario dichiarato che il precitato era sceso dalla vettura solo per apostrofare verbalmente il direttore di gara e non per attingerlo fisicamente. Sul punto, non soccorre la documentazione medica in atti, per due ragioni. La prima è che la dichiarata lesione all’arto inferiore sinistro sarebbe stata cagionata dalla condotta di guida del Signor Bardok Mhilli, soggetto non tesserato, e non dal contegno ascritto ai due deferiti nel presente procedimento; al contrario, il comportamento tenuto dal Signor Bardok Mhilli non è stato in alcun modo contestato ai due tesserati del Follo, sicchè gli stessi non possono essere chiamati a risponderne ad alcun titolo. La seconda ragione, inoltre, risiede nel contenuto del verbale di Pronto Soccorso, laddove si legge “Alla visita non presenti lesioni cutanee. Riferisce dolore alla palpazione ed alla mobilizzazione del piede”. Lo stesso referto, dunque, sembra escludere la presenza di “lesioni” ovvero si qualsivoglia segno visibile, menzionando una semplice, soggettiva, dolorabilità. In tale situazione, non possono essere accolte le richieste di sanzione formulate dalla Procura Federale e commisurate nei medesimi termini quantificati dal Giudice Sportivo che, per primo, aveva giudicato i due deferiti. L’ipotesi in contestazione, infatti, non può essere inquadrata nell’ambito di applicazione dell’art. 35 C.G.S. né tale articolo è stato oggetto di addebito nell’atto di deferimento in cui, come si è detto, è stata ascritta la violazione di cui all’art. 36 C.G.S.. Siffatta contestazione, peraltro, non è accoglibile, per quanto dedotto in narrativa, con riferimento al tentativo di aggressione, poichè non constano elementi alla stregua dei quali poter anche solo ipotizzare che i due deferiti abbiano, in qualche modo, attentato all’incolumità fisica del direttore di gara. Diversamente, il deferimento è pienamente accoglibile quanto alla contestata condotta ingiuriosa e minacciosa, avendo tale addebito trovato plurimi riscontri negli atti di causa. Le sanzioni, dunque, possono essere irrogate alla stregua del disposto di cui all’art. 36 co. 1 lett. a) C.G.S., in misura leggermente superiore al minimo edittale, trattandosi di condotte occorse al 36/5 termine della gara, al di fuori di un contesto agonistico ed all’esterno dell’impianto sportivo, allorquando l’arbitro non poteva giovarsi della tutela del dirigente accompagnatore e/o di altri tesserati all’uopo delegati. Si ritiene, inoltre, che la condotta tenuta dal Signor Fregosi, unico a scendere dalla vettura nell’occorso, sia da sanzionare in misura più severa, stante la maggior invasività del contegno tenuto. Si reputano, dunque, eque le squalifiche di cinque gare per il Signor Mhilli e die sei gare per il Signor Fregosi. Consegue alle statuizioni di cui sopra, l’ammenda per la società FOLLO a titolo di responsabilità oggettiva, quantificata come da dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, ritenuto parzialmente fondato il deferimento proposto dalla Procura Federale, delibera di infliggere le seguenti sanzioni: − al Signor Federico FREGOSO: sei gare di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza; − al Signor Deivid MIHILLI: cinque gare di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza; − alla società FOLLO: € 300,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del Comitato in sede per le comunicazioni di competenza.

 

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