C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 37 del 21/11/2024 – Delibera – Sul reclamo presentato dal sig. CALANDRINO Matteo, tesserato della A.D.S. Pontelungo 1949, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n°. 35 del 14 Novembre 2024, relativo alla sanzione della squalifica per tre gare effettive. Gara: Superba Calcio 2017 – Pontelungo 1949 del 10.11.2024 (Campionato Promozione – Girone A).

Sul reclamo presentato dal sig. CALANDRINO Matteo, tesserato della A.D.S. Pontelungo 1949, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n°. 35 del 14 Novembre 2024, relativo alla sanzione della squalifica per tre gare effettive. Gara: Superba Calcio 2017 – Pontelungo 1949 del 10.11.2024 (Campionato Promozione – Girone A).

Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive al giocatore CALANDRINO Matteo della società Pontelungo 1949 per aver tirato uno schiaffo a un calciatore avversario, senza arrecare nessun danno fisico. Ha proposto reclamo direttamente il tesserato, il quale ha dedotto come, a gioco fermo, nel tentativo di tenere a distanza un avversario per conquistare la migliore posizione in vista di un calcio d’angolo, poneva in essere la condotta contestata, rimarcando di aver agito senza violenza e senza provocare conseguenze lesive. Concludeva chiedendo, in primis, di ridurre la squalifica a due giornate. In subordine di riconsiderare la vicenda ex art. 39 CGS, ovvero di applicare la scriminante prevista dall’art. 13 comma 1 lettera a) del codice di rito riducendo, conseguentemente, la sanzione inflitta. Il reclamo Ë totalmente infondato, ed andrà respinto. La ricostruzione fornita dal referto arbitrale, che costituisce piena prova di quanto avvenuto, Ë oltremodo chiara e non si presta a dubbio alcuno. Il d.d.g. ha così, testualmente, descritto l’accaduto, avvenuto al minuto 10’ del secondo tempo regolamentare: “a gioco non in svolgimento, colpiva un avversario con uno schiaffo, non violento”. A fronte di una tale precisa ricostruzione, il reclamante non ha portato alcuna prova a supporto della propria tesi difensiva. Nel referto arbitrale, infatti, non vi è alcuna prova “delle reciproche spinte” citate dal reclamate nella propria difesa. Tanto è vero che l’unico giocatore sanzionato dal d.d.g. al minuto 10’ del secondo tempo regolamentare, risulta essere il solo CALANDRINO, mentre non risulta essere stato punito alcun calciatore avversario. Ne discende, quale necessario corollario, sia logico che giuridico, che il comportamento posto in essere dal CALANDRINO integri perfettamente, così come rilevato dal Giudice Sportivo, la violazione dell’art. 38 CGS che punisce, con la sanzione minima di tre giornate di squalifica, il calciatore reo di una condotta violenta nei confronti di un altro giocatore nel corso di una gara. Dal momento che, come acclarato; il CALANDRINO ha percosso, con uno schiaffo, un giocatore avversario nel corso di una partita, oltretutto a gioco fermo, risulta del tutto congrua la sanzione minima edittale comminata dal primo giudicante, pari a tre giornate di squalifica. Poichè nella fase di gioco di cui si tratta non risulta essere stato sanzionato dal d.d.g. alcun giocatore della Superba Calcio, se ne ricava che l’avversario abbia tenuto, nella circostanza, un comportamento sportivamente corretto: per tale ragione la scriminante invocata dal reclamante non potrà trovare accoglimento. La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge, per le motivazioni addotte, il reclamo proposto dal sig. CALANDRINO Matteo, confermando integralmente la decisione emessa dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento della tassa.

 

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