C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 39 del 28/11/2024 – Delibera – In merito ai reclami proposti separatamente dalle Società PONTEDECIMO CALCIO E RIVAROLESE 1919 avverso i seguenti provvedimenti: -MOLINA ALVAREZ RUBEN ALEJANDRO (Rivarolese 1919) dieci giornate effettive di squalifica per aver rivolto epiteti gravemente ingiuriosi e di natura discriminatoria per motivi di razza nei confronti di un avversario, condotta espressamente e tipicamente sanzionata ex art. 28 C.G.S.; -COSSO DANILO (Pontedecimo Calcio)

In merito ai reclami proposti separatamente dalle Società PONTEDECIMO CALCIO E RIVAROLESE 1919 avverso i seguenti provvedimenti: -MOLINA ALVAREZ RUBEN ALEJANDRO (Rivarolese 1919) dieci giornate effettive di squalifica per aver rivolto epiteti gravemente ingiuriosi e di natura discriminatoria per motivi di razza nei confronti di un avversario, condotta espressamente e tipicamente sanzionata ex art. 28 C.G.S.; -COSSO DANILO (Pontedecimo Calcio) inibizione fino al 15/01/2024 per aver partecipato alla colluttazione generatasi, spintonando volontariamente un avversario, minorenne, che stava semplicemente chiedendo informazioni al d.d.g. In relazione alla gara del Torneo Allievi fascia B under 16 provinciale tra Pontedecimo Calcio e Rivarolese 1919, del 10/11/24, pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 26 del 14 Novembre 2024 (errata corrige relativa alla squalifica inflitta al Signor Molina Alvarez pubblicata con C.U. n. 27 del 15 novembre 2024).

 Rileva preliminarmente questa Corte che i due reclami, concernenti fatti svoltisi nel corso della stessa competizione, vanno trattati congiuntamente e se dispone, pertanto, la riunione. Visti gli atti e sentito l’arbitro della gara al fine di avere chiarimenti in merito alla dinamica degli eventi che hanno portato alla rissa tra i giocatori che ha impedito il regolare svolgimento della competizione; Rilevato che il direttore di gara era vicino all’area del terreno di gioco in cui si sono svolti i fatti e che per tale ragione non appare dubbio, dalla ricostruzione riferita verbalmente dal direttore di gara e dal tenore del referto arbitrale che, si rammenta, gode normativamente di fede privilegiata, che: a) il giocatore Signor Molina Alvarez Ruben Alejandro abbia rivolto ad un giocatore avversario un’espressione discriminatoria per motivi di razza e colore ai sensi dell’art. 28 C.G.S.; b) il dirigente Signor Danilo Cosso abbia partecipato alla colluttazione generatasi ed, anzichè adoperarsi per placare gli animi dei contendenti, abbia fisicamente attinto ed apostrofato in modo ingiurioso un giocatore della squadra avversaria, al di fuori dunque di qualsivoglia esigenza di tutelare il direttore di gara. Ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo Giudice siano coerenti e conformi ai dettati regolamentari nonchè proporzionate e pertinenti rispetto alla gravità dei fatti contestati ed accertati a seguito dell’istruttoria svolta.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, respinge per il resto i Reclami presentati dalle Società Pontedecimo Calcio e Rivarolese 1919 avverso i provvedimenti in epigrafe emessi dal Giudice Sportivo Provinciale pubblicato con C.U. n. 26 del 14/11/2024 e conferma per l’effetto le sanzioni inflitte dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

 

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