C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 39 del 28/11/2024 – Delibera – in merito al reclamo presentato dalla società A.S.D. Vadino Football Club, con sede in Albenga (SV), Via dell’Apparizione n. 40, in persona del Presidente pro-tempore sig. Roberto Capezio, rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Feroleto del Foro di Savona, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 33 in data 7 novembre 2024, relativo alla sanzione della squalifica per tre gare effettive del loro giocatore Francesco Plando in quanto “dopo che un suo compagno subiva un fallo metteva le mani in faccia all’avversario autore del gesto”. Gara: A.S.D. Vadino Football Club – A.S.D. Baia Alassio Auxilium del 2 novembre 2024 (Campionato Prima Categoria – Girone A)

in merito al reclamo presentato dalla società A.S.D. Vadino Football Club, con sede in Albenga (SV), Via dell’Apparizione n. 40, in persona del Presidente pro-tempore sig. Roberto Capezio, rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Feroleto del Foro di Savona, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 33 in data 7 novembre 2024, relativo alla sanzione della squalifica per tre gare effettive del loro giocatore Francesco Plando in quanto “dopo che un suo compagno subiva un fallo metteva le mani in faccia all’avversario autore del gesto”. Gara: A.S.D. Vadino Football Club – A.S.D. Baia Alassio Auxilium del 2 novembre 2024 (Campionato Prima Categoria – Girone A)

Il G.S. ha squalificato il giocatore del Vadino Football Club, sig. Francesco Plando per tre gare effettive, a seguito della condotta sopra identificata. Avverso tale decisione, proponeva formale reclamo la società A.S.D. Vadino Football Club per il tramite dell’Avv. Emanuele Feroleto il quale rilevava l’eccessiva severità della sanzione comminata dal G.S., a fronte del comportamento del sig. Plando teso unicamente a salvaguardare il proprio compagno di squadra e con l’attenuante che il giocatore, al termine dell’incontro, si era recato dal D.G. per formalizzare le proprie scuse. Per tutti i motivi addotti, veniva richiesta la riduzione delle giornate di squalifica inflitte al Plando. Il reclamo è infondato. I fatti sono pacifici e ben compendiati nel referto arbitrale, laddove la condotta del Plando appare inequivocabile, a nulla rilevando le dichiarazioni testimoniali allegate al reclamo in quanto provenienti, tutte, da parte reclamante. Non vi è dubbio in merito al fatto che la condotta del Plando, ancorchè posta in essere per difendere il proprio compagno di squadra, si sia estrinsecata in un comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell’avversario p. e p. dall’art. 39 CGS. La circostanza che la condotta del Vinci si fosse estrinsecata in un grave fallo di gioco, non giustifica la reazione del Plando posto che il D.G. aveva già correttamente sanzionato il primo. Non vi è spazio, dunque, per una riduzione della squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge, per le motivazioni addotte, il reclamo proposto dalla A.S.D. Vadino Football Club, confermando integralmente la decisione emessa dal Giudice Sportivo. Dispone l’incameramento della tassa.

 

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