C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 42 del 05/12/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. AIROLE F.C. avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 14 novembre 2024 sul C.U. n. 35, in merito alla sanzione di 3 gare di squalifica inflitta in occasione della gara contro la società ASSOCIAZIONE MA.C.S. del giorno 11.11.2024 (SERIE C/1 CALCIO A 5 – Girone A) nei confronti del proprio calciatore, Mattia CARAMELLO CANZONE, perché: “A seguito di un fallo subito, spingeva con due mani il calciatore avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.”

Reclamo della società A.S.D. AIROLE F.C. avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 14 novembre 2024 sul C.U. n. 35, in merito alla sanzione di 3 gare di squalifica inflitta in occasione della gara contro la società ASSOCIAZIONE MA.C.S. del giorno 11.11.2024 (SERIE C/1 CALCIO A 5 – Girone A) nei confronti del proprio calciatore, Mattia CARAMELLO CANZONE, perché: “A seguito di un fallo subito, spingeva con due mani il calciatore avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.”

Il calciatore Mattia CARAMELLO CANZONE, in occasione della partita ASSOCIAZIONE MA.C.S. – A.S.D. AIROLE F.C., valevole per il Campionato SERIE C/1 CALCIO A 5, Girone A, disputatasi 42/34 in data 11 novembre 2024, veniva espulso al 21’ del secondo tempo dal direttore di gara poiché a seguito di un fallo subito si rialzava da terra spingendo con due mani al petto l’autore del fallo facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive. A seguito di questo episodio il medesimo Ë stato squalificato per 3 giornate dal Giudice Sportivo. La società A.S.D. AIROLE F.C. ha proposto tempestivo gravame contro tale provvedimento deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendo la revisione della squalifica comminata al proprio tesserato in ragione dell’assenza di conseguenze fisiche in danno del calciatore avversario, l’immediata resipiscenza del gesto compiuto in capo al reclamante e la sua totale assenza di contestazione alla notifica della sanzione. Nessun dubbio può esserci in merito alla sussistenza dell’irregolarità della condotta in commento, nonchè della correttezza della sanzione comminata dal direttore di gara. Ciò che Questa Corte non condivide, diversamente, è la dosimetria della sanzione applicata dal Primo Giudice, che appare eccessiva rispetto al fatto in oggetto. In tale ottica, deve essere evidenziato come il gesto in questione non abbia provocato alcun danno fisico in capo al giocatore avversario, di talché se ne deve desumere l’inidoneità a provocare lesioni. Appare, pertanto, evidente come la condotta posta in essere dall’odierno reclamante rientri nell’ambito di applicazione di quanto previsto e disposto dall’art. 39 CGS. Tali considerazioni sono sufficienti, ad avviso di Questa Corte, per ridurre di una giornata la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. Airole F.C. e in riforma riduce da 3 a 2 gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Mattia CARAMELLO CANZONE. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

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