C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 42 del 05/12/2024 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. PRIARUGGIA G. MORA avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 14 novembre 2024 sul C.U. n. 35, in merito alla sanzione di 3 gare di squalifica inflitta in occasione della gara contro la società GOLIARDICA GENOVESE 1967 del 09.11.2024 (PRIMA CATEGORIA – GIRONE C) nei confronti del proprio calciatore, Nicolò VALENTI, perché: “Espulso al 45+7, per doppia ammonizione al termine della gara rientrava sul tdg per protestare nei confronti del ddg.
Reclamo della società A.S.D. PRIARUGGIA G. MORA avverso la decisione-delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F.I.G.C., pubblicata in data 14 novembre 2024 sul C.U. n. 35, in merito alla sanzione di 3 gare di squalifica inflitta in occasione della gara contro la società GOLIARDICA GENOVESE 1967 del 09.11.2024 (PRIMA CATEGORIA – GIRONE C) nei confronti del proprio calciatore, Nicolò VALENTI, perché: “Espulso al 45+7, per doppia ammonizione al termine della gara rientrava sul tdg per protestare nei confronti del ddg.
Il calciatore Nicolò VALENTI, in occasione della gara GOLIARDICA GENOVESE 1967 - PRIARUGGIA G.MORA, disputata il 09.11.2024, valevole per il Campionato Prima Categoria, Girone C, al 52’ del secondo tempo regolamentare veniva espulso dal direttore di gara per doppia ammonizione per aver ritardato la ripresa del gioco. Dopo avergli mostrato il cartellino rosso e averlo invitato all'uscita del terreno di gioco, lo stesso perdeva molto tempo nell'uscire dal terreno di gioco ritardando ulteriormente la ripresa della partita. Infine al termine della gara il reclamante tornava di corsa dall’arbitro, che si trovava ancora sul tdg, continuando a protestare per le decisioni prese, senza rivolgergli nessuna espressione irriguardosa. Alla fine il calciatore veniva allontanato dai suoi compagni di squadra. A seguito di questo episodio il sig. Valenti veniva squalificato per 3 giornate dal Giudice Sportivo. La società A.S.D. PRIARUGGIA G. MORA ha proposto tempestivo gravame contro tale provvedimento deducendo l’eccessività della sanzione per le seguenti motivazioni: - dal referto di gara redatto dal direttore di gara si evince che il calciatore Valenti sia stato espulso al 52’ minuto del secondo tempo e che la partita sia successivamente terminata al 53’ minuto. Pertanto, risulta evidente che tra l’espulsione del calciatore Valenti e la fine dalla partita sia trascorso appena un minuto, ossia un intervallo di tempo assolutamente congruo per l’uscita dal terreno di gioco del calciatore stesso; - anche qualora si dovesse riconoscere il calciatore Valenti reo di aver ritardato la ripresa del gioco nell’abbandonare il t.d.g., questo comportamento non dovrebbe essere valutato quale condotta ex se disciplinarmente rilevante, bensì sarebbe da considerarsi “in continuazione” rispetto a quella che ha provocato la seconda ammonizione del calciatore, di conseguenza non suscettibile di autonoma sanzione, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice Sportivo; - per quanto concerne l’ingresso in campo del calciatore Valenti a fine gara, si richiama il referto di gara che indica come il tempo intercorso tra l’espulsione e la fine della partita sia di circa un minuto: il gioco è terminato pochi secondi dopo l’uscita dal t.d.g. del calciatore, che quindi si trovava ancora a pochi passi dall’ingresso del campo. Il tempo intercorso è troppo breve per giudicare le condotte slegate tra loro; - si evidenzia l’assoluta assenza di qualsiasi tipo di condotta ed espressione irriguardosa o ingiuriosa, come evidenziato nel referto di gara, da parte del calciatore, prima e dopo il termine del tempo di gioco. Nessun dubbio può esserci in merito alla sussistenza dell’irregolarità della condotta in commento, nonchè della correttezza della sanzione comminata dal direttore di gara e, di conseguenza, dal Giudice Sportivo. Ciò che Questa Corte non condivide, diversamente, è la dosimetria della sanzione che appare eccessiva rispetto al fatto in oggetto. Sulla base di quanto emerge dal referto arbitrale le motivazioni dedotte dall’odierno reclamante nel proprio atto appaiono corrette e meritevoli di accoglimento. In linea con l’orientamento di Codesta Corte, risulta plausibile considerare il contestato ritardo nell’uscita dal campo del calciatore Valenti quale continuazione della stessa condotta che ha cagionato il secondo cartellino giallo, oltre a osservare che lo stesso, pur contestando le decisioni arbitrali, non ha posto in essere alcuna condotta irrispettosa o ingiuriosa nei confronti del ddg, come confermato dallo stesso. Per tali motivi appare opportuna la diminuzione di una gara di squalifica in merito alla sanzione comminata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. Priaruggia G. Mora e in riforma riduce da 3 a 2 gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Nicolò VALENTI.
Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.
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