C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 46 del 19/12/2024 – Delibera – Reclamo presentato dalla società A.S.D. Busalla Calcio 1909, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato sul C.U. n°. 32 del 5 Dicembre 2024, relativo alla sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della società ed alla sanzione dell’inibizione fino al 31/01/2025 inflitta al dirigente PERTICA Roberto. Gara: Multedo 1930 – Busalla Calcio del 01 Dicembre 2024 (Under 16 Provinciali C11 Maschile – girone A)
Reclamo presentato dalla società A.S.D. Busalla Calcio 1909, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato sul C.U. n°. 32 del 5 Dicembre 2024, relativo alla sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della società ed alla sanzione dell’inibizione fino al 31/01/2025 inflitta al dirigente PERTICA Roberto. Gara: Multedo 1930 – Busalla Calcio del 01 Dicembre 2024 (Under 16 Provinciali C11 Maschile – girone A)
Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Busalla Calcio 1909: “Per responsabilità oggettivamente ascrivibile al comportamento dei propri sostenitori che, in numero di cinque/sei circa, dopo il termine dell'incontro seguivano il Direttore di Gara nel parcheggio, contestandone l'operato, accerchiandone l'automezzo e impedendogli di allontanarsi per circa cinque minuti” e la sanzione dell’inibizione fino al 31/01/2025 al dirigente PERTICA Roberto: “Per comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di Gara dopo il termine dell'incontro, iniziato allorché il Direttore di Gara usciva dal recinto di gioco e proseguito contestandone l'operato, insieme ad altri sostenitori della Società BUSALLA CALCIO, anche nel parcheggio; in tale occasione, allorché una pluralità di sostenitori accerchiavano il Direttore di Gara all'interno del suo automezzo, il dirigente non soltanto non si adoperava per far cessare immediatamente tale comportamento inescusabile, ma proseguiva nel criticare e contestare il Direttore di Gara”. La società A.S.D. Busalla Calcio 1909 ha depositato tempestivo reclamo avverso la suddetta decisione contestando i fatti così come riportati dal d.d.g. a referto e chiedendo, pertanto, l’annullamento o la riduzione delle sanzioni inflitte. Il reclamo è parzialmente fondato. Analizzando, infatti, la condotta dei sostenitori della società, si deve principalmente rilevare che, contrariamente a quanto riportato dal G.S. nella propria decisione, in nessuna parte del referto di gara è rinvenibile il fatto che i sostenitori della reclamente avrebbero impedito al d.d.g. di “allontanarsi per circa cinque minuti”. Vero è, però, che i sostenitori della società reclamante hanno posto in essere una condotta decisamente insistente nei confronti del d.d.g., pur senza proferire offese o insulti, arrivando ad accerchiare l’autovettura dello stesso al di fuori dell’impianto di gioco. E tale circostanza non è stata smentita dalla reclamante, che ha riconosciuto il formarsi di un capannello intorno all’auto del d.d.g.. Si valuta anche, quale esimente, il comportamento tenuto dal Presidente della reclamante, intervenuto per riportare la situazione alla normalità. Quanto sopra, quindi, giustifica una sensibile riduzione dell’ammenda inflitta alla società che, pertanto, si ridetermina nella più equa somma di € 50,00 (euro cinquanta,00). Per quanto riguarda, invece, la posizione del dirigente della reclamante, sig. PERTICA Roberto, si deve fin da subito rilevare l’errore in cui è incorso il G.S. nell’addebitargli un fatto a lui non imputabile. Il G.S., infatti, per i fatti accaduti nel parcheggio, addebita al PERTICA di non essersi adoperato per far cessare i comportamenti dei sostenitori proseguendo, anzi, nella sua veemente protesta nei confronti del d.d.g.. Invero, dal referto arbitrale si evince con chiarezza che il d.d.g. ha identificato colui che gli bussava al finestrino e che gli apriva la portiera in un dirigente del Busalla non presente in distinta. Ma analizzando la distinta di gara della reclamante il nominativo del PERTICA è presente; pertanto, non può essere stato lui a porre in essere i comportamenti tenuti nel parcheggio e denunciati dal G.S.. Inoltre, è doveroso osservare che se si fosse trattato del PERTICA, con il quale aveva avuto a che fare fino a poco prima, il d.d.g. lo avrebbe certamente riconosciuto e lo avrebbe precisato a referto. Ma così non è avvenuto. Da ultimo, non si evince alcun comportamento irrispettoso tenuto dal PERTICA nei confronti del d.d.g.. Infatti, la frase “Lei ha proprio avuto una brutta giornata” non può ritenersi irrispettosa ed in nessuna parte del referto si evince un comportamento sopra le righe del dirigente che, anzi, si è limitato a chiedere al d.d.g. una maggiore educazione nei confronti di una signora che stava legittimamente chiedendo spiegazioni e che lo stesso d.d.g. ammette di aver rifiutato. Stante quanto sopra, la sanzione dell’inibizione inflitta dal G.S., addirittura fino al 31/01/25, appare destituita di ogni fondamento e se ne dispone la revoca.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo, infliggendo a carico della società A.S.D. Busalla Calcio 1909 la sanzione dell’ammenda rideterminata in € 50,00 (euro cinquanta,00) e revocando la sanzione dell’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente sig. PERTICA Roberto. Dispone la restituzione della tassa.
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