F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0072/CFA pubblicata il 27 Dicembre 2024 (motivazioni) – S.S. Brindisi F.C. S.r.l. -PF
Decisione/0072/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0073/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Antonella Trentini - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0073/CFA/2024-2025 proposto dalla società S.S. Brindisi Football Club SRL in data 03.12.2024 contro la Procura federale,
per la riforma della decisione del Tribunale federale – Sezione disciplinare n. 103/TFNSD del 26.11.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 23.12.2024, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Antonella Trentini e sentiti l’Avv. Antonio Ferriero per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di deferimento del 16.10.2024, la Procura federale ha chiesto al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, di accertare la responsabilità della società S.S. Brindisi Football Club SRL e della Amministratrice unica della stessa dotata di poteri di rappresentanza della Società medesima (non costituita nel presente giudizio di appello), rispettivamente della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento dei residui importi dovuti al sig. Luca Di Modugno in forza della decisione (prot. Cae 74BIS 2022- 23) assunta e notificata in data 30.4.2024 dalla Commissione accordi economici L.N.D., da questi adita.
Nello specifico, era stato omesso il pagamento nel termine perentorio di 30 gg. dalla notifica (avvenuta il 30.04.2024) della decisione della CAE del 30.04.2024 prot. Cae 74 bis/2023-24, con la quale la predetta società era stata condannata a pagare al calciatore Luca Di Modugno la somma di euro 1.100 a questi dovuta in forza di pregressi inadempimenti a un contratto di prestazioni sportive.
Nel procedimento di deferimento, la società ha presentato memoria difensiva il 20.9.2024 ed ha contestualmente prodotto copia di disposizione di bonifico dell’importo controverso a favore del calciatore citato, recante la data del 10.7.2024, con acclusa la «corrispondente» dichiarazione liberatoria sottoscritta dal calciatore e datata 11.7.2024.
La Società ha resistito resistito nel giudizio di primo grado riproponendo le argomentazioni già contenute nella memoria difensiva del 20.9.2024. Non si è costituita la Amministratrice unica.
Il Tribunale ha ritenuto acclarato il mancato rispetto del termine normativo fissato in 30 giorni dalla comunicazione della decisione della CAE (cioè entro il 30 maggio 2024) e dunque comprovata la violazione dell’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, secondo il quale: «(…) 5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva ”.
Il Tribunale federale nazionale, con la decisione oggi reclamata, ha inflitto alla società S.S. Brindisi Football Club SRL la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva (oltre che un’inibizione di anni uno alla Amministratrice unica, non impugnata).
La società penalizzata ha proposto l’odierno reclamo per la riforma di tale decisione insistendo, con un unico motivo, sulla mancata considerazione delle “circostanze” attenuanti da parte del Tribunale federale, fatto che renderebbe “errata, ingiusta e gravemente lesiva” la decisione. Ripropone, per il resto, le medesime considerazioni già svolte con la memoria difensiva del 20.9.2024 e con il ricorso in primo grado.
Ha depositato memoria la Procura federale in data 20/12/2024, insistendo per la reiezione del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo proposto è da ritenersi infondato nel merito. Di conseguenza deve essere rigettato.
La S.S. Brindisi F.C. svolge, come anzidetto, un solo motivo di reclamo: «Sull’asserita violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nonché dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF», articolato in due doglianze: (1) il mancato pagamento entro il termine fissato dalla norma sarebbe da dipeso da circostanze oggettive (grave crisi finanziaria dovuta alla carenza di liquidità), e da circostanze soggettive (azzeramento rapporti con la precedente proprietà, effettiva responsabile, e cambio di compagine dal 24/6/2024). In particolare, la nuova Società si duole del fatto che le sia stato comminato un punto di penalizzazione per responsabilità diretta pur avendo “posto in essere, da subito, tutti i
rimedi”, fra cui provvedere il 10/7/2024 al pagamento delle spettanze al calciatore Luca Di Modugno; (2) che ciò malgrado non sia stato considerato «dal Tribunale Federale che con una motivazione sintetica e anacronistica non ha minimamente preso in considerazione le “circostanze”» attenuanti di cui all’art. 13 CGS.
Al riguardo, pare utile richiamare e precisare alcuni principi di diritto riguardanti la presente controversia, onde prevenire alcune possibili imprecisioni che la verifica del rispetto di regole come quella posta dall’art. 94 ter, comma 5, NOIF, può innescare relativamente all’accertamento della «effettuazione» di un pagamento entro un determinato termine.
In primo luogo va precisato che, secondo la natura della regola in questione e l’orientamento costante di questa Corte, è indifferente accertare che per il pagamento non sia stato rispettato il termine anche per un solo giorno oppure non sia avvenuto tout court, integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione, visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento (ex plurimis: CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – in casi come quello in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/20212022).
Al contempo, come è stato anche di recente ribadito da questa Corte, «al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.» (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024).
Se ne ricava che il precetto contenuto nell’art. 94 ter, comma 5, NOIF, esprimendosi in termini di doverosità (“Il pagamento (...) deve essere effettuato”) elide la possibilità di subordinare a valutazione il ricorrere di eventuali ragioni per cui il pagamento non avvenga nel termine (“entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione” del CAE), la cui natura è senza dubbio perentoria per varie ragioni: (i) in primis perché l’art. 44 CGS stabilisce che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; (ii) in secundis perché dallo spirare del termine derivano sanzioni prestabilite e di crescente gravità (“si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva” oppure “Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale (…) la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva (...)”). Nello specifico, l’art. 31, comma 6, CGS, sia per imperatività (“ comporta”), sia per l’esatta quantificazione del minimo edittale della sanzione (“penalizzazione di uno o più punti in classifica”) non contiene margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto al minimo applicato alla Società S.S. Brindisi F.C., quantificata in un punto, per responsabilità c.d. “diretta”.
In proposito, è pacifico che la Società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA, SS.UU., n. 58-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 772021/2022; CFA. Sez. I, n. 52-2022/2023).
Corre infine l’obbligo di concentrare l’ultima riflessione sulle circostanze attenuanti di cui la società Brindisi contesta la mancata considerazione. Sul punto non può non evidenziarsi che questa Corte ha assunto il costante orientamento secondo cui “il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c” (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022)” e neppure “può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante” (CFA 104/2023-2024: CFA, n. 38/2022-2023).
Nel caso specifico vale anche un ulteriore principio - statuito da questa Corte - secondo cui la situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, ricorre astrattamente nei casi di occasionalità ed episodicità della condotta tipizzata, e non viceversa nei casi di reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’esimente.
Svariati sono infatti i procedimenti che hanno interessato la società reclamante per mancati pagamenti entro i termini prefissati in questo 2024 relativamente a ritenute, contributi, mensilità ai tesserati, ecc.
Nella sola odierna udienza pende infatti altro procedimento riferito alla SS Brindisi FC S.p.A. (RG 0074/CFA/2024-2025) per ulteriore analoga condotta (pagamento tardivo delle spettanze ai tesserati), che impone una valutazione complessiva inquadrata all’interno di un modus operandi della Società nel medesimo contesto temporale, che costituiscono sintomi di una gestione e di un modello organizzativo disordinati (CFA, SS.UU., n. 12/2024-25).
Più in generale, inoltre, va ribadito (ex multis: CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025) che sussiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022). Un simile orientamento “poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione. In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (CFA, SS.UU., 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024), al quale deve darsi continuità anche nella vicenda esaminata. L’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Sotto il profilo sistematico ciò vale a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata) (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025).
Ne deriva che il Tribunale federale ha fatto buon governo dei principi su menzionati: dopo aver valutato tutte le ragioni esposte dalla difesa dei reclamanti ha correttamente apprezzato la circostanza dell’avvenuto ravvedimento, sebbene oggettivamente fosse “acclarato il mancato rispetto da parte della società deferita del termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della CAE”, mentre è stata aumentata a un anno l’inibizione a carico della responsabile del mancato adempimento
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Trentini Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce