F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0073/CFA pubblicata il 27 Dicembre 2024 (motivazioni) – S.S. Brindisi F.C. S.r.l. -PF
Decisione/0073/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0074/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Antonella Trentini - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0074/CFA/2024-2025 proposto dalla società Brindisi F.C. s.r.l. in data 3.12.2024,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare n. 0101 del 26.11.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 23.12.2024, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Antonella Trentini e sentiti l’Avv. Antonio Ferriero per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di deferimento del 24.10.2024, la Procura federale ha chiesto al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare di accertare la responsabilità della società S.S. Brindisi Football Club SRL e del Presidente del Consiglio di amministrazione della stessa dotato di poteri di rappresentanza della Società medesima, rispettivamente:
- il sig. Roma Giuseppe: per violazione di cui all’art. 4, comma 1, e 33, comma 8 del CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 144 del 23.5.2024 emesso dalla FIGC–LND–Dipartimento interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica”, lett. a), per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 21.8.2024, al pagamento in favore di un tesserato degli emolumenti dovuti a titolo variabile per un importo di € 12.687,00, né aver provveduto al pagamento in favore di altro tesserato di quota parte degli emolumenti fissi pari ad € 736,00;
- la società S.S. Brindisi Football Club S.r.l.: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Roma, legale rappresentante; b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 8, del CGS e dal C.U. n. 144 del 23.5.2024, emesso dalla FIGC–LND–Dipartimento interregionale (Iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2024/2025 - Società aventi diritto), nel paragrafo “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica”, lett. a), che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle Società in modo diretto.
In occasione dell’udienza fissata dal Tribunale federale per il 19.11.2024, entrambi i deferiti hanno presentato memoria difensiva con cui hanno controdedotto alle motivazioni del deferimento producendo, in sede di audizione predibattimentale, copia delle disposizioni di bonifico per gli importi controversi a favore dei signori Petrucci e Losacco, datate 29.8.2024. La Procura ha invece richiesto per il sig. Roma la sanzione di tre mesi di inibizione, e per la S.S. Brindisi F.C. un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva.
Il Tribunale ha ritenuto acclarato il mancato rispetto del termine perentorio del 21.8.2024 per il pagamento in favore dei succitati tesserati, in violazione di quanto disposto dal C.U. n. 144 del 23.5.2024 emesso dalla FIGC-LND-Dipartimento Interregionale, secondo il quale: «(…) Le società provenienti dall’area professionistica che abbiano ottenuto l’iscrizione al Campionato di Serie D 2024/2025 dovranno, entro il termine perentorio del 21 agosto 2024: (...)” (cfr. pag. 5, C.U. 144/2024). Per il Tribunale tale perentorietà elide l’esimente di aver posto rimedio immediatamente alla rilevata incongruenza dei pagamenti.
Il Tribunale federale nazionale, con la decisione oggi reclamata, ha così inflitto al sig. Roma la sanzione dell’ammonimento con diffida, mentre alla S.S. Brindisi Football Club SRL ha comminato la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, sia per responsabilità diretta che per responsabilità propria.
In data 3.12.2024, la S.S. Brindisi F.C. s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione su menzionata.
Ha depositato memoria la Procura federale in data 16/12/2024, insistendo per la reiezione del reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo proposto è infondato nel merito. Di conseguenza deve essere rigettato.
Il sig. Roma e la S.S. Brindisi F.C. svolgono un solo motivo di reclamo: « Sull’asserita violazione dell’art. 4, commi 1, e 33 comma 8, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 144 del 23 maggio 2024 emesso dalla FIGC-LND». Ritengono in sostanza i reclamanti che il mancato pagamento entro il termine fissato dalla norma sia dipeso da circostanze oggettive (grave crisi finanziaria dovuta alla carenza di liquidità), e da circostanze soggettive (sia l’azzeramento rapporti con la precedente proprietà, effettiva responsabile, e cambio di compagine dal 24/6/2024, che il mantenimento dello studio di Consulenza Commerciale prescelto dalla precedente proprietà).
In particolare, i reclamanti si dolgono del fatto che sia stato comminato un punto di penalizzazione per responsabilità sia diretta che propria alla Società e l’ammonizione con diffida al sig. Roma, pur avendo “posto in essere, da subito, tutti i rimedi”, fra cui provvedere il 28/8/2024 al pagamento delle spettanze ai tesserati Petrucci e Losacco, e che ciò non avrebbe prodotto alcun danno economico ai predetti tesserati, né indebito vantaggio rispetto agli altri “competitor”. Puntualizzano, infine, che alla data fissata dal C.U. n. 144/2024 la Società era in grado di corrispondere tutte le somme dovute. Contestano nello specifico che tutto ciò non sarebbe stato considerato correttamente «dal Tribunale Federale che mentre ritiene l’incongruenza segnalata una conseguenza di un mero errore contabile (…), d’altra parte qualifica impropriamente il termine di pagamento come perentorio con una motivazione sintetica e anacronistica che travalica i limiti dell’equità e proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti di causa».
Per questi motivi richiedono l’applicazione delle attenuanti generiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), CGS nei confronti della Società sportiva, da ritenere per l’effetto non sanzionabile; in via gradata formulano richiesta di applicare una sanzione ricompresa tra la lettera a) e la lettera c) dell’art. 8 CGS.
Al riguardo, pare utile richiamare e precisare alcuni principi di diritto riguardanti la presente controversia onde prevenire alcune possibili imprecisioni che la verifica del rispetto di regole come quella posta dal C.U. n. 144/2024 può innescare relativamente all’accertamento della «effettuazione» di un pagamento entro un determinato termine.
In primo luogo va precisato che, secondo la natura della regola in questione e l’orientamento costante di questa Corte, è indifferente accertare che per il pagamento non sia stato rispettato il termine anche per un solo giorno oppure non sia avvenuto tout court, integrandosi l’infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un vulnus al principio di parità nella competizione, visto che il club che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall’ordinamento (ex plurimis: CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento – in casi come quello in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/20212022).
Al contempo, come è stato anche di recente ribadito da questa Corte, «al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine (...), non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamentonel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (...), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.» (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024).
Se ne ricava che il precetto contenuto nel C.U. n. 144/2024 precisando che il termine di pagamento fissato è perentorio, elide la possibilità di valutare il ricorrere di eventuali ragioni per cui il pagamento non venga effettuato nel termine.
Nello specifico, il Comunicato Ufficiale in parola non contiene margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto alla misura minima applicata alla Società S.S. Brindisi F.C., quantificata in un punto. Infatti, il secondo capoverso del paragrafo “Ulteriori adempimenti per le società provenienti dall’area professionistica”, alla pag. 6, dispone con precisione che «L’inosservanza del detto termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti (…) costituisce illecito disciplinare (…) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025», ricorrendo responsabilità sia propria (art. 33, comma 8, CGS), in quanto il C.U. n. 144/2024 ha posto l’obbligo in capo alle Società (“Le Società….dovranno...”), che diretta (art. 6, comma 1, CGS), per gli atti posti in essere dal sig. Roma in sua rappresentanza.
A quest’ultimo riguardo, è pacifico che la Società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo (Cfr. CFA sez. I, n. 52-2022/2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l’esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA, SS.UU., n. 582021/2022; CFA, Sez. I, n. 77-2021/2022; CFA. Sez. I, n. 52-2022/2023).
Un’ultima riflessione concerne le circostanze attenuanti di cui la società Brindisi contesta la mancata considerazione. Sul punto non può non evidenziarsi che questa Corte ha assunto il costante orientamento secondo cui “il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c” (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/20212022), e neppure “può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante” (CFA 104/2023-2024: CFA, n. 38/2022-2023).
Nel caso specifico vale anche un ulteriore principio - statuito da questa Corte - secondo cui la situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, ricorre astrattamente nei casi di occasionalità ed episodicità della condotta tipizzata, e non viceversa nei casi di reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’esimente. Svariati sono infatti i procedimenti che hanno interessato la società reclamante per mancati pagamenti entro i termini prefissati in questo 2024 relativamente a ritenute, contributi, mensilità ai tesserati, ecc. Nella sola odierna udienza pende infatti altro procedimento riferito alla SS Brindisi FC S.p.A. (RG 0073/CFA/2024-2025) per ulteriore analoga condotta (pagamento tardivo delle spettanze ai tesserati), che impone una valutazione complessiva inquadrata all’interno di un modus operandi della Società nel medesimo contesto temporale, che costituiscono sintomi di una gestione e di un modello organizzativo disordinati (CFA, SS.UU., n. 12/2024-25).
Da questo angolo visuale si ravvisa irrilevante la circostanza che il mancato adempimento o l’adempimento tardivo sia dipesa da responsabilità di terzi (i.e. dello studio di consulenza che avrebbe redatto le buste paga errate rispetto alle effettive retribuzioni da corrispondere ai tesserati), trattandosi di attività ricadenti nella sfera di controllo ed imputabilità del deferito sig. Roma. Tuttavia, il diligente contegno riparatorio evidenziato ha spiegato rilevanza nella graduazione della sanzione irrogata al legale rappresentante, al quale il TFN, tenuto conto di tutte le circostanze rappresentate e documentate, ha ritenuto equo irrogare la lieve sanzione dell’ammonizione con diffida in luogo di quella più grave richiesta dalla Procura di mesi tre di inibizione.
Più in generale, inoltre, va ribadito (ex multis: CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025) che sussiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022). Un simile orientamento “poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione. In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (CFA, SS.UU., 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024), al quale deve darsi continuità anche nella vicenda esaminata. L’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Sotto il profilo sistematico ciò vale a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche (CFA, SS.UU., n. 47/2021-2022 e giurisprudenza richiamata) (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025).
Ne deriva che il primo Giudice ha fatto buon governo dei principi su menzionati: dopo aver valutato tutte le ragioni esposte dalla difesa dei reclamanti, il TFN ha apprezzato la circostanza dell’avvenuto ravvedimento riducendo ad equità la sanzione a carico del Presidente; a carico della Società, invece, risultando oggettivamente acclarato il mancato pagamento in favore dei tesserati succitati nel termine perentorio fissato dal C.U. n. 144/2024, ha applicato la sanzione fissata direttamente dalla FIGC-LND nel predetto Comunicato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Trentini Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce