F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0076/CFA pubblicata il 27 Dicembre 2024 (motivazioni) – Rozzano Calcio S.r.l. SSD-Sig. Marco Capitelli- Sig. Gianfranco Aresta-Sig. Ciro Rongioletti-Sig. Francesco Candela-Sig. Leonardo Destro-PFI
Decisione/0076/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0072/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Angelo De Zotti – Presidente
Manfredo Atzeni – Componente
Tommaso Mauceri - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0072/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 29.11.2024;
nei confronti della società Rozzano Calcio S.r.l. SSD e dei Sig.ri Marco Capitelli, Gianfranco Aresta, Ciro Rongioletti, Francesco Candela e Leonardo Destro;
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia trasmessa con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 21 novembre 2024 e comunicata in data 22 novembre 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 18.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Mauceri e uditi l’Avv. Giovanni Greco per la reclamante e l’Avv. Valentina Porzia per la società Rozzano Calcio S.r.l. SSD e per i Sig.ri Marco Capitelli, Gianfranco Aresta, Ciro Rongioletti, Francesco Candela e Leonardo Destro;
RITENUTO IN FATTO
Il deferimento del presente procedimento ha ad oggetto le seguenti incolpazioni:
- il sig. Marco Capitelli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Rozzano Calcio s.r.l. SSD della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Rozzano Calcio s.r.l. SSD, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Leonardo Destro di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società Rozzano Calcio s.r.l. SSD, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Allievi Regionali Under 16, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 81 dell’8.6.2023 del Comitato Regionale Lombardia: Rozzano Calcio - Vogherese del 24.9.2023, Casteggio 1898 - Rozzano Calcio del 30.9.2023, Rozzano Calcio – Seguro dell’8.10.2023, Assago - Rozzano Calcio del 15.10.2023, Rozzano Calcio - Barona del 22.10.2023, Alcione - Rozzano Calcio del 29.10.2023, Rozzano Calcio - Superga del 5.11.2023, San Giuliano Rozzano Calcio dell’11.11.2023, Rozzano Calcio – Accademia Pavese del 19.11.2023, Pavia - Rozzano Calcio del 25.11.2023, Rozzano Calcio - Sedriano del 3.12.2023, Folgore - Rozzano Calcio del 10.12.2023, Rozzano Calcio - Vighignolo del 17.12.2023, Vogherese - Rozzano Calcio del 27.1.2024, Rozzano Calcio Casteggio 1898 del 4.2.2024, Seguro - Rozzano Calcio del 10.2.2024, Rozzano Calcio Assago del 17.2.2024, Barona - Rozzano Calcio del 24.2.2024, Rozzano Calcio - Alcione del 3.3.2024, Superga - Rozzano Calcio del 9.3.2024, Rozzano Calcio - San Giuliano del 17.3.2024, Accademia Pavese - Rozzano Calcio del 23.3.2024, Sedriano - Rozzano Calcio del 14.4.2024, Rozzano Calcio - Folgore del 21.4.2024 e Vighignolo - Rozzano Calcio del 27.4.2024;
- il sig. Gianfranco Aresta, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Rozzano Calcio s.r.l. SSD della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Allievi Regionali Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Rozzano Calcio s.r.l. SSD le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Leonardo Destro, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 81 dell’8.6.2023 del Comitato Regionale Lombardia: Rozzano Calcio - Vogherese del 24.9.2023, Casteggio 1898 - Rozzano Calcio del 30.9.2023, Rozzano Calcio - Seguro dell’8.10.2023, Assago - Rozzano Calcio del 15.10.2023, Rozzano Calcio - Barona del 22.10.2023, Rozzano Calcio - Superga del 5.11.2023, San Giuliano - Rozzano Calcio dell’11.11.2023, Rozzano Calcio - Accademia Pavese del 19.11.2023, Pavia - Rozzano Calcio del 25.11.2023, Rozzano Calcio Sedriano del 3.12.2023, Folgore - Rozzano Calcio del 10.12.2023, Rozzano Calcio - Vighignolo del 17.12.2023, Vogherese Rozzano Calcio del 27.1.2024, Rozzano Calcio - Casteggio 1898 del 4.2.2024, Rozzano Calcio – Assago del 17.2.2024, Barona -Rozzano Calcio del 24.2.2024, Rozzano Calcio - Alcione del 3.3.2024, Rozzano Calcio - San Giuliano del 17.3.2024, Accademia Pavese - Rozzano Calcio del 23.3.2024, Sedriano - Rozzano Calcio del 14.4.2024 e Rozzano Calcio – Folgore del 21.4.2024;
- il sig. Ciro Rongioletti, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Rozzano Calcio s.r.l. SSD della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Alcione - Rozzano Calcio del 29.10.2023 e Vighignolo - Rozzano Calcio del 27.4.2024 valevoli per il campionato Allievi Regionali Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Rozzano Calcio s.r.l. SSD le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Leonardo Destro, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 81 dell’8.6.2023 del Comitato Regionale Lombardia;
- il sig. Francesco Candela, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Rozzano Calcio s.r.l. SSD della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Seguro - Rozzano Calcio del 10.2.2024 e Superga - Rozzano Calcio del 9.3.2024 valevoli per il campionato Allievi Regionali Under 16, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società Rozzano Calcio s.r.l. SSD le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Leonardo Destro, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 81 dell’8.6.2023 del Comitato Regionale Lombardia;
- il sig. Leonardo Destro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Rozzano Calcio s.r.l. SSD della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila delle squadre schierate dalla società Rozzano Calcio s.r.l. SSD, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Allievi Regionali Under 16 nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 81 dell’8.6.2023 del Comitato Regionale Lombardia: Rozzano Calcio - Vogherese del 24.9.2023, Casteggio 1898 Rozzano Calcio del 30.9.2023, Rozzano Calcio - Seguro dell’8.10.2023, Assago - Rozzano Calcio del 15.10.2023, Rozzano Calcio - Barona del 22.10.2023, Alcione - Rozzano Calcio del 29.10.2023, Rozzano Calcio - Superga del 5.11.2023, San Giuliano -Rozzano Calcio dell’11.11.2023, Rozzano Calcio - Accademia Pavese del 19.11.2023, Pavia - Rozzano Calcio del 25.11.2023, Rozzano Calcio - Sedriano del 3.12.2023, Folgore - Rozzano Calcio del 10.12.2023, Rozzano Calcio - Vighignolo del 17.12.2023, Vogherese - Rozzano Calcio del 27.1.2024, Rozzano Calcio - Casteggio 1898 del 4.2.2024, Seguro - Rozzano Calcio del 10.2.2024, Rozzano Calcio - Assago del 17.2.2024, Barona - Rozzano Calcio del 24.2.2024, Rozzano Calcio - Alcione del 3.3.2024, Superga - Rozzano Calcio del 9.3.2024, Rozzano Calcio - San Giuliano del 17.3.2024, Accademia Pavese - Rozzano Calcio del 23.3.2024, Sedriano - Rozzano Calcio del 14.4.2024, Rozzano Calcio - Folgore del 21.4.2024 e Vighignolo - Rozzano Calcio del 27.4.2024; la società Rozzano Calcio s.r.l. SSD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Capitelli, Gianfranco Aresta, Ciro Rongioletti, Francesco Candela e Leonardo Destro così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Per le condotte oggetto dei capi di incolpazione appena riportati, che possono essere sinteticamente riassunte nella partecipazione del calciatore sig. Leonardo Destro, nelle fila delle squadre schierate dalla società Rozzano Calcio S.r.l. SSD, a venticinque (25) gare valevoli per il campionato Allievi Regionali Under 16 senza avere scontato una squalifica irrogatagli per una giornata nel campionato Under 15 conclusosi l’anno precedente, la Procura Federale, nel procedimento davanti al Tribunale Federale Territoriale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Mario Capitelli (presidente): 25 mesi di inibizione;
- per il sig. Gianfranco Aresta (dirigente accompagnatore): 21 mesi di inibizione;
- per il sig. Ciro Rongioletti (dirigente accompagnatore): 4 mesi di inibizione;
- per il sig. Francesco Candela (dirigente accompagnatore): 4 mesi di inibizione;
- per il sig. Leonardo Destro (calciatore): 25 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza;
- per la società Rozzano Calcio S.r.l. SSD: euro 2.500,00 di ammenda e 25 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025.
Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e sentiti, per la Procura federale, l’avv. Sergio Onesti e, per le parti deferite, l’avv. Valentina Porzia, ha invece comminato le seguenti sanzioni:
- al sig. Marco Capitelli: 2 mesi di inibizione;
- al sig. Gianfranco Aresta: 1 mese di inibizione;
- al sig. Ciro Rongioletti: 1 mese di inibizione;
- al sig. Francesco Candela: 1 mese di inibizione;
- al sig. Leonardo Destro: 2 giornate di squalifica;
- alla società Rozzano Calcio s.r.l. SSD: € 150,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato Under 17 relativamente alla Stagione Sportiva 2024- 2025.
Il Tribunale Federale Territoriale ha giustificato la quantificazione delle sanzioni in una misura assai ridotta rispetto alle richieste della Procura sulla base dell’elemento soggettivo con il quale risulta che le infrazioni sono state commesse; elemento soggettivo che, secondo il tribunale, va ascritto a colpa e a superficialità e non certo a «un intento deliberato di sottrarsi all’effettività della squalifica -di una sola giornata» considerato anche che nelle prime giornate in cui il calciatore, di anni quindici, è stato indebitamente iscritto in distinta, è stato in realtà collocato in panchina, in quanto «non utilizzabile perché seriamente infortunato (come documentato)».
Con l’odierna impugnazione la Procura Federale sostiene invece che, nella commisurazione della sanzione, si tenga conto di tutte e 25 le gare alle quali il calciatore risulta comunque aver partecipato in posizione irregolare.
La difesa dei soggetti deferiti si oppone eccependo preliminarmente che il reclamo in appello della Procura Federale è inammissibile in quanto depositato tardivamente e, nel merito, che esso è infondato essendo riconnessa l’infrazione de qua a pura dimenticanza in buona fede e risultando dunque congrua la decisione del Tribunale Federale Territoriale.
All’udienza del 19 dicembre 2024, svoltasi in videoconferenza, uditi difensori delle parti, il reclamo è stato posto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione di tardività e inammissibilità del reclamo è infondata in quanto la decisione del Tribunale Federale è stata comunicata in data 22 novembre e il reclamo risulta depositato in data 29 novembre 2024, dovendosi, nel computo dei termini a giorni, escludersi il giorno iniziale (art. 155 c.p.c.).
Il reclamo è tuttavia infondato nel merito per le ragioni che seguono.
Così come emerge dagli atti di causa, la verità del fatto dell’indebita iscrizione in distinta del calciatore squalificato è documentalmente provata e non contestata dai deferiti.
Nondimeno il Collegio rileva che nella specie il quadro di riferimento fattuale dell’intera vicenda, ricostruibile sulla base delle prove documentali fornite dalla parte appellata non permette di affermare che i criteri che attengono sia ai presupposti fattuali che alla dosimetria della sanzione, enunciati nella giurisprudenza della CFA (in particolare nella decisione a ss. uu. n. 67/2022-23) con riferimento alla ritenuta applicabile equazione tra il numero delle giornate in cui è avvenuto l’utilizzo irregolare del calciatore e le corrispondenti giornate di squalifica irrogabili al calciatore, così come per il calcolo dei mesi di inibizione dei dirigenti siano stati correttamente applicati nel caso specifico.
Infatti gli elementi che caratterizzano questa particolare vicenda sportiva sono sinteticamente rappresentati: 1) dal fatto che al giovane giocatore di un campionato dilettantistico under 15, che avrebbe dovuto scontare una giornata di squalifica inserito nella distinta di gara è stato consentito di stare in panchina, violando le regole, dai dirigenti sportivi per malintese ragioni, vale a dire perché stesse insieme al gruppo, nonostante la sua conclamata impossibilità a prendere parte alla competizione agonistica a causa della ingessatura di un arto fratturato, nella specie di una gamba, come da documentazione medica prodotta in atti; 2) dal fatto incontestato, riconducibile al primo punto, che lo stesso giocatore, peraltro infortunato, non ha preso parte, in nessun momento della gara, alle prime tre partite, nelle quali ha occupato solo un posto di seduta in panchina e non ha quindi inciso in alcun modo sull’andamento delle suddette partite; 3) del fatto che nella specie si tratta della partecipazione del giovane calciatore ad un campionato dilettantistico under 15, nel quale la mera presenza in panchina del giocatore, a meno di non voler annettere alla presenza passiva del calciatore in panchina l’efficacia di una studiata strategia rilevante sull’andamento della partita, appare oggettivamente irrilevante a quel fine.
A fronte di questi elementi di fatto, presi in considerazione dal giudice di prime cure per ridurre le sanzioni irrogate agli odierni appellanti, sembra evidente che il ricorso ad un criterio ispiratore della giustizia sportiva, quale quello di ponderazione sostanziale della condotta, prescindendo ove occorra da rigidi criteri di applicazione della sanzione edittale, postula che nell’odierno giudizio trovi posto anche la necessità della mitigazione della sanzione stessa allorquando, come nella specie si ritiene, ne ricorrano i presupposti, tanto in fatto che in diritto.
Ciò premesso il Collegio, senza che ciò implichi un arretramento sui principi affermati in tema di sanzioni dalla richiamata giurisprudenza di questa stessa Corte, ritiene che il principio di mitigazione, giustificato dalle circostanze fattuali che caratterizzano il caso specifico, vuoi sotto il profilo del rischio di condizionamento della genuinità dell’evento sportivo che sotto quello della violazione dei doveri di lealtà sportiva, implica che si faccia luogo ad una sensibile riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che peraltro eccedono gli stessi criteri enunciati dalla giurisprudenza sopramenzionata.
Applicando lo stesso principio mitigatorio e riqualificando la condotta dei dirigenti incolpati, sotto il profilo attenuato della colpa e quello della società sportiva Rozzano Calcio S.r.l. SSD, in accordo con la decisione dei primi giudici, la misura delle sanzioni va determinata, come segue:
- al sig. Marco Capitelli: 2 mesi di inibizione;
- al sig. Gianfranco Aresta: 1 mese di inibizione;
- al sig. Ciro Rongioletti: 1 mese di inibizione;
- al sig. Francesco Candela: 1 mese di inibizione;
- al sig. Leonardo Destro: 2 giornate di squalifica;
- alla società Rozzano Calcio s.r.l. SSD: € 150,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato Under 17 relativamente alla Stagione Sportiva 2024- 2025.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Mauceri Angelo De Zotti
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
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