F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0077/CFA pubblicata il 30 Dicembre 2024 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/U.S. Marciano Robur A.S.D.

Decisione/0077/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0052/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Silvia Coppari - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0052/CFA/2024-2025, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 25.10.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 30 del 17.10.2024; visti il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del giorno 20.12.2024, tenutasi in videoconferenza, la Cons. Silvia Coppari e uditi l’Avv. Luca Zennaro per la reclamante e l’Avv. Jacopo Meini per la società U.S. Marciano Robur A.S.D..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo rubricato al numero 052/CFA/2024-2025, la Procura federale interregionale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 30 del 17.10.2024, relativa al deferimento n.4045/1006pfi23-24/PM/rg del 12.8.2024 a carico del calciatore sig. Asencio Reyes Michael

Alexander e della società U.S. Marciano Robur ASD, concernenti le seguenti incolpazioni: «1) il sig. Asencio Reyes Michael Alexander, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società U.S. Marciano Robur A.S.D., ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 4.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S. Marciano Robur A.S.D., sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere; 2) la società U.S. Marciano Robur A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Asencio Reyes Michael Alexander, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.».

1.1. La decisione di proscioglimento di primo grado si fonda sulla ritenuta insussistenza di elementi probatori sicuri e concordanti in ordine alla corrispondenza dell’identità del calciatore deferito per la presunta dichiarazione non veridica resa in sede di richiesta di tesseramento per la società U.S. Marciano Robur A.S.D., sopra descritta, con quello risultante dalla scheda di tesseramento trasmessa dalla società statunitense (Brookport Soccer Club).

In particolare, secondo il Tribunale federale toscano, il calciatore odierno deferito, in base ai propri documenti di identità prodotti in giudizio, si chiama “Michael Alexander” di nome e “Asencio Reyes” di cognome; mentre il secondo, in base alla scheda di tesseramento trasmessa dal Brookport Soccer Club, risulta chiamarsi “Michael” di nome, e “Alexander” di cognome.

Inoltre, vi sarebbe incertezza anche sulla corrispondenza del luogo di nascita poiché in un primo tempo fu comunicato che il giocatore tesserato con la società statunitense era nato in Namibia e dunque un luogo diverso da quello risultante per il calciatore deferito, nato in Perù. Solo successivamente tale indicazione fu corretta con quella del Perù, senza tuttavia che fosse fornita una documentazione idonea a comprovare la validità della rettifica così operata. Inoltre dal documento scolastico prodotto dalla difesa emergerebbe che il calciatore della U.S. Marciano Robur A.S.D. avrebbe regolarmente svolto, in Italia, un piano scolastico di inclusione nel periodo 2021/2022, risultando così alquanto improbabile che possa aver giocato negli USA nello stesso periodo.

1.2. Secondo la Procura, i dubbi manifestati dal Tribunale federale territoriale posti alla base del proscioglimento oggetto di impugnazione risulterebbero, tuttavia, infondati in quanto smentiti dai “chiarimenti e della documentazione trasmessi dalla federazione statunitense alla FIGC”. Ciò soprattutto se si considera che, nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo, vige il principio per cui “non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito”.

La Procura ha quindi chiesto l’accoglimento del reclamo con conseguente applicazione al sig. Asencio Reyes Michael Alexander di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza e alla società U.S. Marciano Robur A.S.D. l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Si è costituita in giudizio la parte appellata contestando che le deduzioni svolte in sede di reclamo siano in alcun modo idonee a scardinare il costrutto motivazionale della decisione impugnata, insistendo quindi nella conferma della stessa.

3. All’udienza del 20 ottobre 2024, la Corte, con ordinanza n. 0001/CFA-2024-2025, ha chiesto alla Procura di fornire ulteriori elementi di dettaglio atti a verificare: a) se risultassero effettivamente allegati alla mail inviata in data 09.10.2024 trasmessa alle ore 22:06 dall'ufficio competente della Federazione statunitense (psd@ussoccer.org) i documenti in essa citati ed in particolare il passaporto del minore Asencio Reyes Michael Alexander e della madre dello stesso; b) se fosse stata accertata la corrispondenza tra la persona fisica ritratta nel documento di identità così eventualmente trasmesso dalla Federazione statunitense di cui alla sopracitata mail, con quella ritratta in altro documento di identità riferibile al sig. Asencio Reyes Michael Alexander; c) se fosse stata verificata l'esistenza nel passaporto del sig. Asencio Reyes Michael Alexander di visti di ingresso nel territorio statunitense.

4. La Procura dava seguito all’incombente istruttorio depositando i seguenti atti: a) richiesta a mezzo mail del 20.11.2024 della Procura federale alla Commissione minori della FIGC e risposta del 25.11.2024 con documentazione allegata; b) richiesta a mezzo mail del 27.11.2024 della Commissione minori FIGC alla federazione statunitense e risposta in pari data; c) richiesta a mezzo mail del 28.11.2024 della Procura federale all’Ufficio tesseramenti e risposta in pari data.

5. In vista dell’udienza del 20 dicembre, le parti integravano le proprie difese insistendo nelle rispettive opposte tesi e il reclamo, dopo rituale discussione come da verbale, veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Ritiene il Collegio che, anche all’esito dell’integrazione documentale effettuata dalla Procura in adempimento all’incombente istruttorio disposto da questa Corte con la citata ordinanza, permangano dubbi circa la corrispondenza della persona fisica del calciatore tesserato dalla società statunitense con quella dell’odierno deferito, poiché la federazione statunitense non ha trasmesso la documentazione identificativa del calciatore ivi tesserato (cfr. mail mercoledì 27 novembre 2024 20:54 della federazione statunitense secondo cui “Unfortunately, we do not currently hold an identity document in our possession for the player Michael Alexander Asencio”), precludendo in tal modo il confronto con la documentazione medesima e quella acquisita nell’ambito del procedimento federale italiano.

Né è possibile operare tale confronto aliunde, mancando agli atti copia integrale della richiesta di tesseramento presso la Federazione statunitense attribuita all’odierno deferito.

Ne consegue che, permanendo tali dubbi sull’identità del calciatore tesserato con la Brookport Soccer Club, non sussiste una ragionevole certezza, ricavabile da indizi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla commissione della dichiarazione non veridica contestata in sede di deferimento all’odierno incolpato.

7. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Silvia Coppari                                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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