F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0078/CFA pubblicata il 30 Dicembre 2024 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/ASD Squinzano Calcio 1913-Sig. Cocciolo Luigi Giuseppe

Decisione/0078/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0067/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Pierluigi Ronzani - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0067/CFA/2024-2025 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 19.11.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 104 del 13.11.2024;

visti il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 19.12.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e uditi l’Avv. Andrea Dellavalle per la reclamante e l’Avv. Gianluca Renna per la società ASD Squinzano Calcio 1913 e per il Sig. Cocciolo Luigi Giuseppe.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con deferimento del 17 ottobre 2024 la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti delle persone indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 4, I comma, del Codice di Giustizia Sportiva e 40 quater, comma I, delle NOIF, “(…) per aver chiesto il tesseramento (…)” di calciatori “(…) privi di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente - che legittimasse il loro soggiorno sul territorio italiano”, oltreché delle suindicate società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi I e II, del Codice di Giustizia Sportiva. Nell’atto di deferimento era possibile leggere che: “La Questura di Lecce, Divisione Immigrazione – 3^ Sezione – Espulsioni, in data 27 maggio 2024 ha comunicato al Comitato Regionale Puglia ed alla Procura Federale di aver ritenuto inammissibili alcune istanze di permesso di soggiorno per lavoro subordinato pervenute da atleti tesserati per la FIGC-LND e che, di fatto, tali soggetti erano stati tesserati "senza osservare il previsto iter procedurale previsto dalla normativa vigente". Con successiva nota la Questura di Lecce ha precisato che gli atleti oggetto della segnalazione erano i sig.ri Geronimo Martin Salinas ed Eduardo Marcos Ivan Reynoso, tesserati per la A.S.D. Squinzano Calcio 1913 ed il sig. Sadio Moriba Fane, tesserato per la A.S.D. Veglie. L'ufficio tesseramento della FIGC, pertanto, in data 3 giugno 2024 ha comunicato agli interessati la revoca dei predetti tesseramenti. All'esito dell'attività inquirente svolta risulta accertato che le richieste di tesseramento dei citati calciatori sono state presentate in assenza dei presupposti previsti dalla normativa federale. L'art. 40 quater delle NOIF, infatti, prevede che le società della LND possano richiedere il tesseramento di calciatori extra-comunitari, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e che ciò sia documentato mediante copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente - che legittimi il soggiorno sul territorio italiano del calciatore, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. Le predette società, tuttavia, all'atto di tesseramento dei citati calciatori hanno presentato esclusivamente le attestazioni della presentazione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno che, ai sensi dell'art. 5, comma 9 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, permette al cittadino straniero di legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa a condizione "che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno" così come previsto dall'art. 5 bis della norma citata (contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione, contenente le garanzie prestate dal datore di lavoro).

I deferiti, tuttavia, non hanno evidentemente ottemperato a detta prescrizione, rendendo inammissibili le proprie istanze di rilascio del permesso di soggiorno, come evidenziato dalla Questura di Lecce, e risultando così privi del permesso di soggiorno o di documento equipollente - che legittimasse il soggiorno sul territorio italiano al momento della richiesta di tesseramento. Il processo veniva discusso all’udienza del 4.11.2024, ove compariva il rappresentante della Procura Federale Avv. Francesco RONCHI che, in merito al deferimento della A.S.D. Veglie e del sig. Giuseppe TROTTA, comunicava il raggiunto accordo ai sensi dell’art. 127 C.G.S. per l’irrogazione dell’ammenda di 400,00 a carico della società e della sanzione della inibizione per mesi 4 a carico del Presidente della stessa. Di contra, in merito al deferimento di tutti i calciatori tesserati già indicati, chiedeva l’applicazione della squalifica per 10 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza a partire dalla data dell’eventuale nuovo tesseramento, oltre all’ammenda per la ASD Squinzano Calcio 1913 - fissata in complessivi 800,00 – ed alla sanzione dell’inibizione per mesi 8 a carico del sig. Luigi COCCIOLO, Presidente della società. All’udienza partecipavano anche l’Avv. Gianluca RENNA, quale difensore della società ASD Squinzano e del Presidente sig. Luigi COCCIOLO, nonché quest’ultimo di persona, che si riportavano alle memorie difensive del 18.9.2024.

Con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 104 del 13.11.2024, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia proscioglieva nel merito i soggetti deferiti dalle incolpazioni contestate, in particolare dalla asserita violazione del disposto ex art. 40 quater co. 1 delle N.O.I.F., riguardante il tesseramento di calciatori extracomunitari nei campionati afferenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

In particolare, il citato Tribunale Federale riteneva non sussistere l’incolpazione in questione, da un lato poiché l’assunto della Procura Federale, secondo cui non sarebbe stato prodotto – in sede di presentazione della domanda di permesso di soggiorno – il necessario contratto di soggiorno, non risulta in atti provato, non essendo conosciuta con precisione la motivazione della Questura di Lecce sul diniego del permesso di soggiorno. Dall’altro, in quanto vi è in atti la prova che le società calcistiche in questione hanno inviato all’Ufficio Tesseramenti, oltre alla documentazione necessaria, anche la ricevuta attestante la presentazione del kit postale, contenente le certificazioni propedeutiche al rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre, l’Ufficio Tesseramenti aveva autorizzato, per tutti i calciatori interessati, il tesseramento degli stessi.

Avverso tale decisione, il Procuratore Federale Interregionale interponeva reclamo, lamentando “violazione ed erronea applicazione dell’art. 40 quater delle N.O.I.F.” e sostenendo che la mancata produzione del contratto di soggiorno, ad opera delle società calcistiche in commento, costituisce una violazione dell’iter procedimentale per il tesseramento, oltre al fatto che la prova dell’eventuale sussistenza dei contratti di soggiorno, in sede di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, graverebbe sui soggetti deferiti e non già sulla Procura Federale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Appare doveroso prendere le mosse proprio dal disposto dell’art. 40 quater co. 1 delle NOIF, a mente del quale “Le società della Lega Nazionale Dilettanti…possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari…purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato: (…) b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento”.

La condizione cui la norma in commento subordina il tesseramento di calciatori extra-comunitari, pertanto, è data dal possesso del permesso di soggiorno, ovvero di “documento equipollente” in forza del quale al calciatore non possa essere contestata l’attuale permanenza sul territorio italiano.

Venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, è stato provato innanzi al Tribunale Federale Interregionale che le società calcistiche intimate hanno inviato all’Ufficio Tesseramenti anche le ricevute attestanti la presentazione del kit postale contenente la documentazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno.

Sulla scorta dell’invio di tali ricevute, l’Ufficio Tesseramenti ha ritenuto di poter espressamente autorizzare il tesseramento dei calciatori coinvolti, circostanza questa dirimente secondo il Collegio al fine di escludere la responsabilità dei deferiti.

Ed infatti, da un lato, l’Ufficio Federale, alla luce del sopra descritto contesto normativo, non poteva che emettere il predetto provvedimento autorizzativo, dal momento che la documentazione prodotta dai deferiti al fine di legittimare la presenza degli atleti sul territorio italiano (i.e. il c.d. kit postale) può ritenersi documento equipollente al permesso di soggiorno, in quanto legittimante la presenza degli stessi sul territorio italiano; dall’altro lato, perché il predetto provvedimento autorizzativo federale, sebbene rilasciato sulla base delle informazioni e dei dati a quel momento disponibili e valutabili dal preposto Ufficio Tesseramenti, ha consentito il corretto e lecito impiego dei calciatori nelle ordinarie attività sportive, scriminando qualsiasi profilo di responsabilità dei deferiti.

Invero, questi ultimi, proprio sulla scorta dell’affidamento serbato sulla concomitante circostanza (i) dell’avvio del procedimento presso la Questura di Lecce finalizzata al conseguimento del permesso di soggiorno e (ii) dell’avvenuto ottenimento dello specifico titolo federale (i.e. l’autorizzazione al tesseramento) per la legittimazione degli atleti in ambito calcistico, hanno ben potuto ritenere di non incorrere in alcuna violazione schierando i calciatori nel corso delle ordinarie attività sportivo-dilettantistiche, pur nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno.

Con il che, proprio in considerazione di quanto precede ed in particolare dell’avvenuto tesseramento dei calciatori (pur nelle more del perfezionamento del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno da loro richiesto), neanche si ritiene che possa determinarsi una qualche contraddizione rispetto ai principi già statuiti da questa Corte in termini di oneri di diligenza (e conseguente responsabilità disciplinare) del dirigente sportivo sulla verifica della veridicità del permesso di soggiorno (cfr. Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 18/CFA/2023-2024/A, secondo cui “Incorre in responsabilità disciplinare il dirigente sportivo che ometta di verificare i dati risultanti dal titolo di soggiorno nel territorio dello Stato trasmesso in copia, mediante programma di messaggistica, dal calciatore di nazionalità estera, non rientrante tra i paesi UE, risultando in contrasto sia con gli ordinari doveri di diligenza e prudenza da osservare nelle relazioni interpersonali sia con i canoni comportamentali sanciti espressamente dall’ art.32, commi 2, 7 e 8, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all’art. artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, N.O.I.F, , canoni comportamentali commisurati alla qualifica rivestita e alla rilevanza esterna delle attività poste in essere in detta qualifica, nonché con i doveri di lealtà, correttezza e probità a cui, ai sensi dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ogni soggetto, tra quelli individuati dall’art.2 del medesimo Codice, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.”).

Invero, nel caso di specie, neanche emerge in alcun modo (né peraltro la Procura Federale ha neanche paventato tale circostanza) che i deferiti abbiano posto in essere una qualche condotta volta a rappresentare falsamente – tanto alla Questura di Lecce nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, quanto all’Ufficio Tesseramenti della FIGC -  circostanze e/o fatti volti ad indirizzare le relative decisioni in termini a sé favorevoli.

In tale prospettiva, non appare pertanto condivisibile il ragionamento della reclamante Procura, la dove essa tende ad escludere che l’autorizzazione dell’Ufficio Tesseramenti possa assumere un qualche valore in punto di correttezza dell’iter procedurale che le società devono intraprendere per il tesseramento di giocatori extra U.E.

Ed infatti, aderendo a tale argomento, si andrebbero inaccettabilmente a “ svuotare” di significato le funzioni ed il ruolo dell’Ufficio Tesseramenti, quale organo deputato a valutare, autonomamente e sulla base di una propria distinta verifica fondata sulle disposizioni dell’ordinamento federale di riferimento, la sussistenza dei requisiti necessari per il tesseramento dei calciatori.

Il che non potrebbe neanche ammettersi per la situazione di incertezza che verrebbe a crearsi, qualora il placet al tesseramento, ad opera del competente Ufficio, potesse essere oggetto di successivo sindacato da parte di altre autorità, dal momento che da ciò conseguirebbero inaccettabili problematiche di affidamento oltre che lesione delle prerogative proprie degli organi federali, non coerenti con l’autonomia ordinamentale sportiva assicurata alla Federazione.

Fermo quanto precede, occorre peraltro rilevare che, come la stessa Procura Federale, nel corso del primo grado di giudizio, pacificamente ammette, neanche è nota la motivazione per la quale la Questura di Lecce ha dichiarato inammissibile la richiesta di permesso di soggiorno presentata dai citati calciatori.

Sicché, non è obiettivamente evincibile che la ragione per cui la Questura (in qualità di autorità preposta al rilascio del permesso di soggiorno) ha ritenuto insussistenti i presupposti per assentire alla richiesta di tali titoli sia ascrivibile ad una qualche mancanza e/o carenza imputabile alla condotta dei deferiti.

In punto di onus probandi, si deve infatti constatare che, correttamente, le società calcistiche coinvolte hanno versato in atti la prova della correttezza del loro operato – e conseguentemente dell’iter seguito in sede di richiesta di rilascio del permesso – producendo le già menzionate ricevute di presentazione del kit postale, che, si ribadisce, ai sensi dell’art. 40 quater co. 1 NOIF rappresenta “documento equipollente” tale da giustificare la presenza dei soggetti interessati sul territorio italiano.

Di contro, sarebbe stato onere della stessa Procura Federale dimostrare che le società de quibus hanno violato le disposizioni normative afferenti al tesseramento. Il che tuttavia, non è avvenuto.

Ed infatti, sebbene la Procura Federale ritenga certo (pur con mera deduzione) che la Questura di Lecce abbia dichiarato inammissibile la richiesta di permesso di soggiorno per mancata produzione del c.d. “contratto di soggiorno” dei calciatori extra UE, di ciò, tuttavia, non ha fornito alcuna specifica allegazione in atti, con ciò pertanto non superando, anche sotto tale diverso ed ulteriore profilo, l’effetto scriminante della conseguita autorizzazione al tesseramento rilasciata a favore degli intimati dall’Ufficio Tesseramenti federale.

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                      Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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