F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0080/CFA pubblicata il 8 Gennaio 2025 (motivazioni) – Procura federale/sigg.ri Davide Venturato-Stefano Michelazzi-Giorgio Schiavo-Guido Passerini-Legnago S.r.l.

Decisione/0080/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0075/CFA/2024-2025

Registro procedimenti n. 0076/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Sergio Della Rocca – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luigi Caso - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami n. 0075/CFA/2024-2025, proposto dalla Procura federale in data 4.12.2024 e n. 0076/CFA/2024-2025, proposto dai sigg.ri Davide Venturato, Stefano Michelazzi, Giorgio Schiavo e Guido Passerini e della Società Legnago S.r.l. in data 4.12.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0105 del 27.11.2024;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il 3.01.2025, il Cons. Luigi Caso e uditi l'Avv. Angela De Michele e il Dott. Luca Scarpa per la Procura federale, l’Avv. Andrea Scalco per i Sig.ri Davide Venturato, Stefano Michelazzi, Giorgio Schiavo e Guido Passerini.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I. Con atto di cessione di quote stipulato in data 26.1.2024 veniva variata la compagine sociale di F.C. Legnago Salus s.r.l.; con tale atto perdevano la qualifica di soci i signori Stefano Michelazzi, portatore in proprio del 14,5% del capitale sociale, Stefano Cecchetto, Alberto Cortese, Marco Marostica, Fulvio Isolani, detentori ciascuno del 2,5% del capitale sociale e la Legnago United, detentrice del 3% di siffatto capitale, e per l'effetto delle acquisizioni la nuova compagine risultava composta dal signor Davide Venturato (già socio in proprio e portatore del 57,5% del capitale sociale) ora portatore del 27,5% del medesimo capitale, Mend s.r.l. (nuova socia, società riferibile per l'intero capitale sociale al signor Davide Venturato che vi ricopre anche la carica di A.U.), portatrice del 27,5%, ADM Presence s.r.l. (nuova socia, società partecipata dai signori Stefano Michelazzi – che vi ricopre la carica di A.U. - al 40%, Mauro Dalla Valle al 40% e da Studio Administra S.t.p. al 20%), portatrice del 20%, Sergio Fincatti (nuovo socio), portatore del 5%, Guido Passarini (già socio al 7,5%), portatore del 10% e Giorgio Schiavo (già socio al 7,5%), portatore del 10%.

Per effetto delle suddette modifiche alla compagine sociale la società risultava amministrata da un organo collegiale composto dal signor Davide Venturato, quale Presidente del C.d.A., dal signor Stefano Michelazzi quale Amministratore delegato, dal signor Giorgio Schiavo quale Consigliere delegato e dal signor Guido Passarini, quale Consigliere.

Entro il termine di 15 giorni dalla stipula dell'atto notarile, con PEC dell'8.2.2024, il segretario del sodalizio sportivo inviava alla Commissione acquisizioni partecipazioni societarie (d’ora in poi: Co.A.P.S.) la relativa attestazione e le dichiarazioni sostitutive ex art. 20-bis, co. 5, lett. B) e C), relative ai signori Venturato, Schiavo, Michelazzi, Dalla Valle e Passarini, oltre alle referenze ancarie del signor Michelazzi. Con successiva PEC del 16.2.2024, decorsi i 15 gg. dalla stipula dell'atto, il m desimo segretario inoltrava a Co.A.P.S. i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, i documenti di identità e le referenze bancarie relative ai signori Venturato, Schiavo, Dalla Valle e Passarini. La Co.A.P.S., dopo aver analizzato quanto pervenuto e rilevata la mancata produzione delle referenze bancarie di cui al co. 6, lett. A1) per le società acquirenti ADM Presence s.r.l. e Mend s.r.l., l'assenza di classe di rating per il signor Schiavo e la mancata produzione dell'attestato di solidità finanziaria del signor Venturato, concedeva il soccorso istruttorio di cui al comma 8, invitando sia a depositare entro il termine perentorio dei 15 giorni la documentazione mancante sia a sollecitare gli istituti di credito a fornire indicazioni relative ai criteri di attribuzione delle classi di rating assegnate ai signori Michelazzi, Dalla Valle e Passarini, per consentirne la verifica dell'equipollenza alla classe B+, come stabilito dal comma 6, lett. A1), punto a.ii, sia a produrre copia integrale dell'atto di cessione del 26.1.2024. Con distinte comunicazioni rispettivamente in data 19.3.2024 e 20.3.2024, nel termine concesso, il sodalizio sportivo – con la prima - segnalava che per ADM Presence s.r.l. e Mend s.r.l. non era possibile ottenere alcuna indicazioni di rating in quanto holding che non disponevano di affidamenti bancari e che la stessa impossibilità riguardava il signor Schiavo, in quanto persona fisica non affidata presso alcun istituto di credito, e - con la seconda - trasmetteva l'atto di cessione in forma integrale, la lettera di referenze bancarie per Mend s.r.l., le lettere di referenze bancarie aggiuntive per i signori Michelazzi e Passarini. Fuori dal termine del soccorso istruttorio, la società sportiva trametteva - con PEC del 26.3.2024 - una lettera di referenze bancarie rilasciata al signor Dalla Valle.

Con e-mail del 31.7.2024, il Segretario della Co.A.P.S. trasmetteva alla Procura federale ai sensi dell'art. 20-bis, co. 11, N.O.I.F., il verbale prot. n. 2875 relativo all'esito delle verifiche svolte relativamente all'acquisizione di partecipazioni che aveva interessato la società F.C. Legnago Salus s.r.l., evidenziando la catena di controllo del sodalizio e le società acquirenti, la procedura di valutazione, la tempestività degli adempimenti ex art. 20-bis, co. 7°, i requisisti di onorabilità, i requisiti di solidità finanziaria e i debiti sportivi. Dopo la relazione della Co.A.P.S. e la notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini, il signor Michelazzi produceva, nel corso dell'audizione innanzi alla Procura federale, la dichiarazione rilasciata in data 14.10.2024 dalla Banca Popolare di Sondrio che attestava sia le referenze di ADM Presence s.r.l. che l'impossibilità di assegnazione alla medesima di alcun rating, non godendo di affidamento bancario.

II. Con successivo atto n. Prot. 10603/163pf24-25/GC/gb del 23 ottobre 2024, la Procura federale deferiva:

A) il sig. Venturato Davide, n.q. di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della F.C. Legnago Salus s.r.l., dal 05/06/2019:

per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del CGS, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della F.C. Legnago Salus s.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 e 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: 1) con riferimento al sig. Michelazzi Stefano, Amministratore unico, Legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 40%, del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l.: a) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio trasmettendo lettera di referenze bancarie aggiornata; b) le referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro; 2) con riferimento al sig. Dalla Valle Mauro, socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Dalla Valle Mauro riconoscendogli un merito creditizio riconducibile alla classe di rating 006; 3) con riferimento al sig. Schiavo Giorgio, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Schiavo Giorgio senza indicazione del merito creditizio; infine la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, on PEC del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro segnalando come al sig. Schiavo Giorgio non sar bbe stato possibile assegnare alcuna classe di rating trattandosi si persona fisica non affidata presso alcun istituto di credito; 4) con riferimento al sig. Passarini Guido, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro trasmettendo una lettera di referenze bancarie aggiornate relative al sig. Passarini Guido; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Passarini Guido riconoscendogli un merito creditizio non inferiore alla classe di rating B+;

B) il sig. Michelazzi Stefano, n.q. di amministratore delegato e legale rappresentante della F.C. Legnago Salus s.r.l., dal 05/06/2019:

per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del CGS, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della F.C. Legnago Salus s.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 e 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: 1) con riferimento al sig. Venturato Davide, amministratore unico, legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 100%, del capitale, della Mend S.r.l., acquirente con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 27,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., le referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro; 2) con riferimento al sig. Dalla Valle Mauro, socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l.: a) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Dalla Valle Mauro riconoscendogli un merito creditizio riconducibile alla classe di rating 006; 3) con riferimento al sig. Schiavo Giorgio, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Schiavo Giorgio senza indicazione del merito creditizio; infine la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro segnalando come al sig. Schiavo Giorgio non sarebbe stato possibile assegnare alcuna classe di rating trattandosi si persona fisica non affidata presso alcun istituto di credito; 4) con riferimento al sig. Passarini Guido, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro trasmettendo una lettera di referenze bancarie aggiornate relative al sig. Passarini Guido; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Passarini Guido riconoscendogli un merito creditizio non inferiore alla classe di rating B+;

C) il sig. Venturato Davide, acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 27,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l:

per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., a) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 ell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma d ll’art. 20-bis delle N.O.I.F. b) la documentazione relativa alla solidità finanziaria che non è pervenuta, come rilevato dalla Co.A.P.S., nonostante comparisse nell’elenco degli allegati alla PEC di trasmissione;

D) il sig. Venturato Davide, n.q. di Amministratore unico, Legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 100% del capitale, della Mend S.r.l., acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 27,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., le referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro;

E) il sig. Michelazzi Stefano, amministratore unico, legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C.

Legnago Salus S.r.l: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., a) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. ed, inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio trasmettendo lettera di referenze bancarie aggiornata; b) le referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro;

F) il sig. Dalla Valle Mauro, socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l:

per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Della Valle Mauro riconoscendogli un merito creditizio riconducibile alla classe di rating 006;

G) il sig. Schiavo Giorgio, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l:

per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20- bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Schiavo Giorgio senza indicazione del merito creditizio; infine la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro segnalando come al sig. Schiavo Giorgio non sarebbe stato possibile assegnare alcuna classe di rating trattandosi si persona fisica non affidata presso alcun istituto di credito;

H) il sig. Passarini Guido, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l:

per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con PEC del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con PEC del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con PEC del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro trasmettendo una lettera di referenze bancarie aggiornate relative al sig. Passarini Guido; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con PEC del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. Passarini Guido riconoscendogli un merito creditizio non inferiore alla classe di rating B+;

I) la Società F.C. Legnago Salus s.r.l.:

a) per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del CGS della Società F.C. Legnago Salus S.R.L., alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

b) per responsabilità propria della Società F.C. Legnago Salus s.r.l., ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis e ss., del CGS, che pone gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto.

Dopo la notificazione del deferimento, in allegato alla memoria difensiva, prodotta in data 15.11.2024, veniva depositata la dichiarazione di Unicredit datata 16.10.2024, con la quale si attestava le regolarità e la correttezza di Mend s.r.l. nei rapporti intrattenuti e si affermava che in assenza di alcun affidamento bancario non era possibile analizzare alcun rating.

III. Con decisione n. 0105/TFNSD-2024-2025210 del 19 novembre 2024 depositata il successivo 27 novembre 2024, il Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare proscioglieva il sig. Mauro Della Valle ed irrogava le seguenti sanzioni: al sig. Davide Venturato, mesi 2 (due) di inibizione; al sig. Stefano Michelazzi, mesi 7 (sette) di inibizione; al sig. Giorgio Schiavo, mesi 6 (sei) di inibizione; al sig. Guido Passarini, mesi 6 (sei) di inibizione; alla società FC Legnago Salus Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.

III. Con reclamo n. 0075/CFA/2024- 2025, il Procuratore federale impugnava tale decisione.

In primo luogo, la Procura federale criticava il proscioglimento del sig. Dalla Valle Mauro, giustificato, ad avviso del Tribunale federale, perché “la sua partecipazione indiretta in F.C. Legnago Salus s.r.l. risulta inferiore al 10% del capitale sociale detenendo ADM Presence s.r.l. il 20% del capitale sociale del sodalizio sportivo, ma il signor Dalla Valle, oltre a non essere amministratore di quest'ultima società, possiede il 40% del capitale sociale (corrispondente all'8% del capitale di F.C. Legnago Salus s.r.l.)”. Tale decisione appariva, ad avviso della Procura federale, errata perché contraria al comma 2 dello stesso art. 20 bis delle N.O.I.F., ai sensi del quale “Ove l’Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che …… ne risultino i beneficiari effettivi.”. Tale, secondo la Procura, era la posizione del Dalla Valle, in quanto titolare del 40% della ADM Presence e, quindi, secondo la tesi dell’organo requirente, beneficiario effettivo della stessa e, come tale, soggetto alla verifica dei requisiti di onorabilità (ex art.20- bis, comma 2 delle N.O.I.F.); la Procura federale, infatti, ricordava che per “beneficiario effettivo” (secondo l’art. 20 del Dlgs 231/2007 e del documento di informativa del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC) si intende la persona fisica che detiene una quota del capitale sociale della persona giuridica non inferiore al 25%.

In secondo luogo, la Procura riteneva errato il proscioglimento del signor Davide Venturato, deferito nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della F.C. Legnago Salus s.r.l., dal 05/06/2019, relativamente sia alla contestata carenza di certificazione del merito creditizio del sig. Schiavo sia alla posizione del signor Mauro Dalla Valle.

Con riferimento a questa seconda contestazione, la Procura reiterava quanto già affermato con riferimento alla posizione del signor Dalla Valle. Per quanto attiene alla contestata carenza della certificazione del merito creditizio riguardante il sig. Schiavo, la Procura evidenziava la contraddittorietà della decisione di primo grado, atteso che il medesimo Tribunale federale aveva ritenuto sussistente la responsabilità in proprio del socio Schiavo per l’omesso deposito nei termini della documentazione in questione.

Le medesime contestazioni venivano avanzate dalla Procura federale con riferimento al proscioglimento del Michelazzi nella sua qualità di Amministratore delegato e Legale rappresentante della F.C. Legnago Salus s.r.l., relativamente alla vigilanza sull’ottemperanza agli obblighi di documentazione del signor Mauro Dalla Valle e del signor Schiavo.

La Procura, inoltre, contestava il proscioglimento del signor Davide Venturato, per il mancato deposito nel termine regolamentare della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e della documentazione relativa alla solidità finanziaria, relativi alla sua partecipazione in proprio al capitale sociale, ritenendo errata la distinzione, operata dal Tribunale federale, tra acquirenti “nuovi” e titolari di nuove percentuali di quote (ma già soci) della società sportiva. La medesima Procura evidenziava che il Venturato era già socio in proprio, per una quota diversa (57,50%), quando la società sportiva militava nella LND (Campionato di serie D) e dunque non era sottoposta ai controlli della C.O.A.P.S. previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto normativa riferita alle sole società professionistiche.

Con memoria del 30 dicembre 2024, i reclamati si opponevano al reclamo e ne chiedevano il rigetto.

IV. Con reclamo n. 0076/CFA/2024- 2025, la società FC Legnago Salus s.r.l. e i signori Davide Venturato, Stefano Michelazzi, Giorgio Schiavo e Guido Passarini, impugnavano la decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare.

Il reclamante Michelazzi, premesso di aver ceduto le quote detenute in proprio e di detenere una partecipazione indiretta in F.C. Legnago Salus s.r.l. inferiore al 10% del capitale sociale in quanto socio al 40% del capitale sociale di ADM Presence s.r.l., a sua volta titolare del 20% del capitale sociale del sodalizio sportivo, chiedeva di essere scagionato da ogni addebito e, al massimo, di rispondere unicamente come legale rappresentante di ADM Presence S.r.l. e non già come socio della stessa avendo una partecipazione, come detto, inferiore al 10%. Conseguentemente, evidenziava la sproporzione della sanzione comminata.

Con riferimento a tutte le altre posizioni, i reclamanti eccepivano la non perentorietà dei termini di cui all’art. 20-bis N.O.I.F. e, in ogni caso, chiedevano ridursi le sanzioni comminate.

Con memoria del 30 dicembre 2024, la Procura federale si opponeva al reclamo.

V. All’udienza, tenutasi in videoconferenza il 3 gennaio 2025, uditi l'Avv. Angela De Michele e il Dott. Luca Scarpa per la Procura federale, l’Avv. Andrea Scalco per i Sig.ri Davide Venturato, Stefano Michelazzi, Giorgio Schiavo e Guido Passerini, la causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei due reclami, aventi entrambi ad oggetto l’impugnazione della medesima decisione del Tribunale federale.

I reclami così riuniti non meritano accoglimento.

Venendo alle questioni poste dalla Procura federale con il reclamo recante il numero 0075/CFA/2024- 2025, si osserva quanto segue.

II. Contesta la Procura federale la decisione del Tribunale federale nella parte in cui non ha riconosciuto in capo al signor Mauro Dalla Valle la posizione di beneficiario effettivo della ADM Presence (di cui detiene il 40%) e, conseguentemente, non lo ha ritenuto soggetto agli obblighi di cui all’art. 20 bis delle N.O.I.F.

Come emerge dalla lettura degli atti, il signor Dalla Valle non ha partecipazioni societarie nella F.C. Legnago Salus s.r.l., di cui è invece socia al 20% la ADM Presence s.r.l. (del cui 40% è titolare il medesimo Dalla Valle). Correttamente la Procura ha deferito in giudizio, per sentirlo condannare per violazione dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., il sig. Stefano Michelazzi, amministratore unico, legale rappresentante e socio - in quanto titolare del 40% del capitale - della citata ADM Presence s.r.l.

Al contrario del deferimento del Michelazzi, quello del Dalla Valle appare errato.

Incontestata tra le parti è la titolarità in capo al Dalla Valle, attraverso il possesso del 40% della ADM Presence, di una quota della F.C. Legnago Salus s.r.l. (pari all’8%) minore di quella richiesta per integrare gli obblighi previsti dal comma 3 del citato art. 20-bis N.O.I.F. La Procura, però, assume che il Dalla Valle abbia assunto la posizione di beneficiario effettivo (art. 20 bis, comma 2, N.O.I.F.) della quota della F.C. Legnago Salus s.r.l. posseduta dalla ADM Presence; com’è noto, beneficiario effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica o ne è il beneficiario.

Il Collegio, però, rileva che la Procura federale non ha ottemperato all’onere – sulla medesima gravante – di fornire la prova della sussistenza di tale posizione in capo al Dalla Valle. Non conferente, a tali fini, appare il richiamo all’art. 20 del Dlgs 231/2007 – richiamato dalla Procura federale - atteso che la relativa definizione di “titolare effettivo”, in quanto contenuta in una normativa penalistica, finalizzata alla “prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, non è passibile di applicazione analogica (art. 14 disposizioni sulla legge in generale, c.d. preleggi al cod. civ.).

La richiesta della Procura federale sarebbe corretta laddove la stessa avesse dimostrato il possesso in capo al Dalla Valle della posizione di detentore di un particolare potere di controllo della ADM Presence e, conseguentemente, dell’intero pacchetto azionario pari al 20% della F.C. Legnago Salus s.r.l.; tale presupposto non solo non appare provato ma appare contraddetto dalla posizione assunta dal Michelazzi – correttamente evocato in giudizio - che, oltre che possedere la medesima quota dell’ADM Presence (pari al 40%), vi ricopre anche la carica di Amministratore unico.

In altri termini, l’attribuzione in capo al Dalla Valle della posizione di beneficiario effettivo – ai sensi del comma 2 dall’art. 20-bis N.O.I.F. - richiede la prova di un particolare potere all’interno della compagine societaria idoneo a determinare una capacità di controllo superiore a quella evincibile dal mero dato azionario; nel caso di specie la Procura, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova in tal senso.

Pertanto, il reclamo, sul punto, va respinto.

III. Il Collegio condivide la decisione del Tribunale federale in ordine all’applicabilità dell’art. 20-bis ai soli soci che abbiano assunto per la prima volta, a seguito di acquisizione, una partecipazione sociale non inferiore al 10%. L’applicabilità della disposizione anche a coloro che già posseggano una partecipazione non inferiore al 10% e che ne modifichino l’entità – sostenuta dalla Procura federale – porterebbe a reiterare inutilmente l’iter previsto dalla citata norma ogni qualvolta si modifichi l’entità della partecipazione societaria seppure in misura tale da non incidere sulla ricordata soglia del 10%.

Non rileva, ai suddetti fini, la circostanza evidenziata dalla medesima Procura, circa la partecipazione del Venturato al capitale sociale della società sportiva Legnago per una quota diversa (57,50%) quando la società militava nella LND (Campionato di serie D) e, dunque, non era sottoposta ai controlli della C.O.A.P.S. previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F. Infatti, la F.C. Legnago Salus s.r.l., per partecipare al Campionato Professionistico di Serie C della stagione sportiva 2024/2025, ha dovuto richiedere ed ottenere la Licenza nazionale e a tal fine ha dovuto effettuare tutti gli adempimenti relativi alla verifica dei criteri legali ed economicofinanziari, di quelli infrastrutturali, sportivi e organizzativi richiesti per la partecipazione al relativo campionato.

Pertanto, da un lato, non sarebbe corretto richiedere alla F.C. Legnago Salus s.r.l. (ed ai relativi soci) di assolvere ad adempimenti ulteriori rispetto a quelli – comunque molto penetranti – richiesti per l’iscrizione al Campionato Professionistico di Serie C; dall’altro, la tesi della Procura, nel collegare l’onere di sottoporsi ai controlli previsti dalla citata disposizione (art. 20 bis N.O.I.F.) al verificarsi della circostanza – assolutamente accidentale – di qualsiasi modifica della composizione sociale, porta a risultati non coerenti con l’ordinamento. Interpretata in tal modo, infatti, la norma non appare – come sostiene la Procura – utile alla verifica dei requisiti ex art. 20 bis N.O.I.F. dei soci delle società professionistiche in quanto si applicherebbe – anche in modalità reiterata - solo a quelle società i cui soci dovessero eventualmente modificare – seppure in misura minimale – la propria partecipazione azionaria.

IV. Parimenti da respingere sono le simili censure mosse dalla Procura federale alla sentenza del Tribunale federale nella parte in cui ha prosciolto i signori Davide Venturato e Stefano Michelazzi, rispettivamente nelle qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, il primo, e di amministratore delegato e legale rappresentante, il secondo, della F.C. Legnago Salus s.r.l., con riferimento sia alla contestata carenza della certificazione del merito creditizio riguardante sia il sig. Schiavo sia alla posizione del signor Mauro Dalla Valle.

Con riferimento alla posizione di quest’ultimo (e, di conseguenza, di quella dei signori Venturato e Michelazzi nelle rispettive qualità), valga quanto finora esposto.

Per quanto attiene alla posizione del sig. Schiavo, occorre evidenziare che con l’impugnata decisione, il Tribunale federale ha proceduto ad irrogare al medesimo (tra le altre) la sanzione di mesi sei di sospensione per non aver tempestivamente depositato alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e le referenze bancarie. Il medesimo Tribunale, però, ha evidenziato la non imputabilità, quanto meno sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo, della mancata produzione delle classi di rating per il signor Schiavo in quanto, in assenza di affidamenti, gli istituti di credito non assegnano alcun rating (come comprovato dalle dichiarazioni rilasciate rispettivamente da Unicredit e da Banca Popolare di Sondrio, nella PEC del 19.3.2024, depositate unitamente alle certificazioni inviate durante il soccorso istruttorio).

Conseguentemente, il Tribunale federale ha correttamente prosciolto anche i sig.ri Venturato e Michelazzi relativamente alla contestata carenza della certificazione del merito creditizio riguardante il sig. Schiavo. Tale decisione appare condivisibile in ottemperanza al noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur: se l’assegnazione del rating non è possibile, non se ne può sanzionare la mancata attestazione.

Peraltro, con riferimento alla posizione sia del sig. Schiavo sia dei sig.ri Venturato e Michelazzi, tale proscioglimento ha effetto solo al fine della determinazione nel quantum della sanzione comunque irrogata, in considerazione della ritenuta sussistenza delle altre violazioni contestate con il deferimento.

V. Va, altresì, respinto, il reclamo della società FC Legnago Salus s.r.l. e dei signori Davide Venturato, Stefano Michelazzi, Giorgio Schiavo e Guido Passarini.

Il reclamante Michelazzi lamenta di essere stato erroneamente deferito nella veste di titolare del 40% del capitale sociale di ADM Presence s.r.l., la quale è tuttavia titolare del 20% del capitale sociale del sodalizio sportivo; pertanto, poiché la sua partecipazione al capitale della F.C. Legnago Salus s.r.l. è pari all’8% e, dunque, inferiore alla soglia minima del 10% di cui al comma 3 dell’art. 20 bis N.O.I.F., chiedeva di essere scagionato (come il Tribunale federale ha disposto per il Della Valle, anch’egli titolare di una quota sociale pari all’8%).

In realtà, la Procura ha deferito il Michelazzi nella duplice veste di amministratore delegato e legale rappresentante della F.C. Legnago Salus s.r.l., dal 05/06/2019 e di Amministratore unico, legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus s.r.l. In tale seconda veste, quel che rileva è la posizione di Amministratore unico e legale rappresentante della ADM Presence S.r.l. mentre la qualità di socio della stessa è utile solo come mero presupposto della carica di Amministratore unico.

Ne consegue che il deferimento del medesimo, nella descritta qualità appare corretto; pertanto, la decisione in parte qua appare assolutamente condivisibile.

VI. Infine, sono da respingere le eccezioni inerenti la natura perentoria del termine di cui al citato art. 20-bis NOIF.

La natura perentoria dei termini fissati dai commi 7 e 8 dell’art. 20 bis delle NOIF emerge dall’art. 32 del CGS, nella parte in cui prevede che “5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a 10.000 e non superiore ad 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.” nonché dal comma 6 dell’art. 44 del medesimo CGS che statuisce che “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”.

Da tale ultima disposizione emerge che – contrariamente a quanto dedotto dai reclamanti – all’interno dell’ordinamento de quo la regola è costituita dalla perentorietà dei termini – pienamente giustificata dal principio di celerità del giudizio sportivo – e non già dalla loro natura meramente ordinatoria.

VII. Del tutto generiche e pertanto da respingere sono le eccezioni inerenti la misura delle sanzioni; queste, peraltro, sono legate alla mera decorrenza dei termini, non rilevando affatto l’esame dell’elemento soggettivo del soggetto agente.

Per i motivi sovraesposti, si dispone la reiezione dei citati reclami con la conferma dell’impugnata sentenza.

P.Q.M.

Respinge i reclami in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luigi Caso                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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