F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0121/TFN – SD del 15 Gennaio 2025 (motivazioni) – Franco Sbroglia – Reg. Prot. 79/TFN-SD
Decisione/0121/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0079/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Gianfranco Marcello – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9403/1186pf23-24/GC/PM/fm del 10 ottobre 2024, depositato l'11 ottobre 2024, nei confronti del sig. Franco Sbroglia, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 10 ottobre 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale:
− Il sig. Sbroglia Franco, Arbitro Effettivo della sezione AIA di L’Aquila, appartenente all’Organo Tecnico Sezionale, per rispondere della violazione dell’art. 42 commi 1, 2, 3 let. c), 4 let. d), 4 let. e) del Regolamento AIA nonché degli artt. 5, 6.2, 6.4 e 7.3 let. a) del Codice Etico e di Comportamento AIA, per avere lo stesso, in data 28 aprile 2024, pubblicato, sulla Pagina “A Tuttocalcio.TV” del Social Network Facebook, diverse dichiarazioni pubbliche, sotto forma di commenti e risposte al post del 28.4.2024 delle ore 19.50 “Amiternum e Lycia vincono i playoff e si giocheranno l’accesso alla Seconda Categoria”, inerenti lo svolgimento nonché l’esito della gara ASD LYCIA-COLLARMELE- PLAYOFF 3 CATEGORIA GIR.B ABRUZZO del 28.04.2024, dallo stesso Sbroglia diretta, dal seguente tenore: “se offendi mia madre e la mia famiglia e la mia terra…la partita finisce in 3; vedremo cosa dirà il referto e occhio a quello che scrivi con le offese, perché hai trovato pane per i tuoi denti”, senza aver preliminarmente ottenuto espressa autorizzazione dal Presidente dell’AIA ed in ogni caso prima che il Giudice Sportivo avesse deliberato, con C.U. n. 43 del 02.05.2024- G.S. Delegazione Prov. L’Aquila, in merito alla gara da lui stesso diretta.
La fase istruttoria
L’attività istruttoria vedeva l’acquisizione di diversi documenti, tra i quali apparivano rilevanti ai fini della prova dell’illecito i seguenti:
1) Scheda, foglio censimento e organigramma Asd Lycia calcio con Dati società, Organigramma, autocertificazione ex art. 22 bis NOIF;
2) Scheda, foglio censimento e organigramma Asd Collarmele calcio con dati società, organigramma e autocertificazione ex art. 22 bis NOIF
3) Referto di gara Lycia-Collarmele del 28.04.2024 con allegate le distinte di gioco;
4) Estratto decisione Giudice Sportivo Territoriale C.U. n. 43 del 02.05.2024;
5) Certificazione Sezione Aia di L’Aquila del 17.06.2024;
6) Scheda tecnica A.E. Franco Sbroglia, Codice Meccanografico 6093276, in data 15 luglio 2024, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di L’Aquila, appartenente all’Organo Tecnico Sezionale;
7) Verbale audizione Mauro Faenza, Presidente ASD Collarmele, del 17.06.2024;
8) Verbale audizione Mario Cipriani, Allenatore ASD Collarmele, del 17.06.2024;
9) Verbale audizione Enea Buccilli, Presidente ASD Lycia calcio, del 04.07.2024;
10) Verbale audizione Pierluigi Di Vincenzo, Allenatore ASD Lycia calcio, del 04.07.2024;
11) Verbale di Audizione del sig. Sbroglia Franco, Codice Meccanografico 6093276, in data 15 luglio 2024, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di L’Aquila, appartenente all’Organo Tecnico Sezionale;
12) Verbale audizione Giancarlo Rodrigo, calciatore già tesserato per l’ASD Collarmele, del 22.07.2024.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale con propria Ordinanza fissava inizialmente per la discussione del deferimento l’udienza del 6 novembre 2024; in tale sede si dava però atto che la notifica del deferimento, pur regolarmente inviato via posta, non risultava ancora perfezionatasi; veniva pertanto fissata la nuova udienza del 12 dicembre 2024.
Anche in tale udienza si verificava che l’indirizzo del deferito, per come risultante in atti, non permetteva efficaci notifiche; il Tribunale, ai sensi dell' art. 50, comma 5, CGS, su richiesta della Procura Federale rimetteva dunque in termini la medesima e rinviava la trattazione del procedimento all'udienza dell'8 gennaio 2025, disponendo che gli atti del giudizio venissero notificati al deferito, a cura della Procura Federale, anche mediante la Segreteria Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri attraverso il sistema Sinfonia4You.
Pur notiziato, mediante il detto sistema di notifica, il deferito non faceva comunque pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
In sede di discussione era presente l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva invece per la parte deferita.
La Procura federale si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento ed a conclusione del proprio intervento chiedeva irrogarsi nei confronti del sig. Franco Sbroglia la sanzione di 2 (due) mesi di sospensione.
La decisione
Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità del deferito.
Ed invero il deferimento contesta – tra l’altro- la violazione, da parte del sig. Sbroglia, dell’art. 42 commi 1, 2, 3 let. c), 4 let. d), 4 let. e) del Regolamento AIA, il quale così testualmente recita: “Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità; … agli Arbitri è fatto divieto … di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato”.
Ritiene il Tribunale che il deferito sia incorso nella violazione contestata; ed invero le norme citate vietano agli arbitri di “rilasciare interviste” ovvero di fare “dichiarazioni pubbliche” ovvero ancora di partecipare “a gruppi di discussione … che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati”.
Tale fattispecie ricorre chiaramente nel caso in esame, ove è indubbio, perché anche riconosciuto dallo stesso deferito in sede di audizione del 15 luglio 2024, che il sig. Sbroglia abbia partecipato ad un “forum” pubblico sulla pagina web da tutti accessibile e denominata “A Tuttocalcio.TV” del Social Network Facebook. In particolare, in tale forum pubblico il sig. Sbroglia ha partecipato alla discussione con diversi post anche riferendo delle offese ricevute dai tesserati partecipanti alla gara ASD LYCIACOLLARMELE- PLAYOFF 3 CATEGORIA GIR.B ABRUZZO del 28.04.2024 dallo stesso diretta non appena il giorno prima. Orbene le dichiarazioni, i commenti o i rilievi effettuati dal deferito contrastano con quanto disposto dalla norma, essendo per la verità proprio il comportamento che il Regolamento AIA intende inibire.
I direttori di gara non devono partecipare a discussioni, più o meno polemiche, circa gli esiti (e la conduzione) delle gare calcistiche disputate.
Nel caso in esame certamente riferite alla partita appena diretta ed in violazione delle norme citate sono dunque le seguenti dichiarazioni dello Sbroglia: “se offendi mia madre e la mia famiglia e la mia terra…la partita finisce in 3 … il Collarmele aveva la partita in mano, aveva perché poi l’ha persa. Certo lo capisco che in 6 si può perdere la testa; … non credo che dalla tribuna tu abbia potuto sentire le parole e le offese; … vedremo cosa dirà il referto e occhio a quello che scrivi con le offese, perché hai trovato pane per i tuoi denti”.
Tali dichiarazioni o “post” pubblicati sulla pagina facebook di una portale pubblico come il sito https://www.atuttocalcio.tv/ violano chiaramente i precetti dell’art. 42 commi 1 e 4 lett. d), del Regolamento AIA; d’altra parte, questo Tribunale ha già sottolineato come i social network debbano essere usati con la dovuta cautela, evitandone l’utilizzo che non sia strettamente privato e direttamente riferito alle gare condotte.
Ritiene il Collegio infatti che le norme in esame intendano impedire proprio che i direttori di gara commentino pubblicamente le partite disputate e dirette non solo personalmente, ma anche dai singoli associati AIA, dovendo ovviamente evitare di rilasciare dichiarazioni o interviste, analizzare situazioni di gara, partecipare a dibattiti, forum o discussioni pubbliche ovvero riferire di quanto accaduto in sede di gara e dei comportamenti tenuti dai tesserati e dalle società affiliate; è poi del tutto comprensibile che tali comportamenti debbano essere ancor più evitati nella pendenza dei procedimenti del Giudice Sportivo ovvero degli altri organi di Giustizia Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Franco Sbroglia la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Roberto Proietti
Depositato in data 15 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai