F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0122/TFN – SD del 15 Gennaio 2025 (motivazioni) – Emilio D’Addio e la società ASD Accademia Granata L.E. – Reg. Prot. 105/TFN-SD
Decisione/0122/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0105/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'8 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13231/133pf2425/GC/GR/ff del 21 novembre 2024 nei confronti del sig. Emilio D’Addio e della società ASD Accademia Granata L.E., la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento n. 13231/133pf24-25/GC/GR/ff del 20 novembre 2024, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1. il Sig. Emilio D’Addio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Accademia Granata L.E. per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Granata L.E., omesso di provvedere all’inizio della stagione sportiva 2023-2024 al regolare tesseramento come dirigente del sig. Omar Manuelli, consentendo, e comunque non impedendo, allo stesso di svolgere il ruolo e i compiti di responsabile del settore giovanile, sia nel periodo 1° luglio 2023 – 19 marzo 2024, nel quale egli non risultava regolarmente tesserato, sia nel periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024, nel quale egli risultava invece regolarmente tesserato come collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906;
2. la società A.S.D. Accademia Granata L.E. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Presidente Emilio D’Addio e dal tecnico Omar Manuelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento traeva origine da una segnalazione della società Accademia Granata L.E. indirizzata al C.R. Marche e da quest’ultimo inoltrata alla Procura Federale in data 10 luglio 2024 in cui venivano denunciate condotte disciplinarmente rilevanti attribuite al tecnico sig. Omar Manuelli, al quale si imputava di avere svolto, nella parte finale della stagione sportiva 2023- 2024, attività di proselitismo volta a favorire che diversi atleti della società Accademia Granata L.E. si tesserassero, nella successiva stagione sportiva 2024-2025, per la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando: - al sig. Omar Manuelli, dal 1° luglio 2023 al 19 marzo 2024 soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la società A.S.D Accademia Granata L.E., nonché successivamente tesserato, dal 20 marzo 2024 al 29 aprile 2024, come collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906:
a) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1 del Regolamento del Settore tecnico, per avere svolto le mansioni di dirigente della società A.S.D. Accademia Granata L.E., quale responsabile del settore giovanile, senza averne titolo, dapprima perché non regolarmente tesserato (in relazione al periodo 1° luglio 2023 – 19 marzo 2024) e successivamente perché tesserato come tecnico collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906 (in relazione al periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024), in violazione del divieto di svolgere attività per più di una società, anche se con mansioni diverse;
b) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per avere, a partire dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione sportiva 2023-2024, posto in essere un’attività di proselitismo, consistita nell’avere inviato plurimi messaggi su gruppi whatsapp di tesserati (e relativi genitori) della società A.S.D. Accademia Granata L.E., ai quali partecipava con la qualifica di amministratore in ragione del precedente incarico di responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Accademia Granata L.E., svolto in mancanza di un valido titolo con le modalità descritte al capo a) dell’incolpazione, al fine di convincere gli atleti del settore giovanile della predetta società a tesserarsi, nella stagione sportiva 2024-2025, per la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l., sottolineando la bontà dell’impiantistica sportiva a disposizione di quest’ultima e la circostanza che parte della dirigenza della società A.S.D. Accademia Granata L.E. della stagione sportiva 2023-2024 si sarebbe tesserata, nella successiva stagione sportiva 2024-2025, con la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l.;
− al sig. Gino Bartolucci, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S.D. Tre Ponti s.r.l., la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per avere consentito e/o comunque non impedito al tecnico Sig. Omar Manuelli, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 per la società Alma Juventus Fano 1906, di svolgere, a partire dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione sportiva 2023-2024, un’attività di proselitismo, consistita nell’avere inviato plurimi messaggi su gruppi whatsapp di tesserati (e relativi genitori) della società A.S.D. Accademia Granata L.E., ai quali partecipava con la qualifica di amministratore in ragione del precedente incarico di responsabile del settore giovanile della stessa, svolto in mancanza di un valido titolo, al fine di convincere gli atleti a tesserarsi, nella stagione sportiva 2024-2025, per la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l.;
- al sig. Emilio D’Addio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Accademia Granata L.E., la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché dall’art.40, comma 1 del Regolamento del Settore tecnico, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Granata L.E., omesso di provvedere all’inizio della stagione sportiva 2023-2024 al regolare tesseramento come dirigente del sig. Omar Manuelli, consentendo, e comunque non impedendo, allo stesso di svolgere il ruolo e i compiti di responsabile del settore giovanile, sia nel periodo 1° luglio 2023 – 19 marzo 2024, nel quale egli non risultava regolarmente tesserato, sia nel periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024, nel quale egli risultava invece regolarmente tesserato come collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906;
- la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva delle società S.S.D. Tre Ponti s.r.l. e A.S.D. Accademia Granata L.E., per i fatti di cui al precedente capo di incolpazione, ascritti ai sig.ri Gino Bartolucci ed Emilio D’Addio, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidenti e legali rappresentanti delle medesime società e al sig. Omar Manuelli soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse delle società S.S.D. Tre Ponti s.r.l. e A.S.D. Accademia Granata L.E.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i sig.ri Omar Manuelli, Gino Bartolucci e la società S.S.D. Tre Ponti s.r.l., hanno convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Invece, il Presidente Emilio D’Addio ha presentato rituale memoria del 14 ottobre 2024 con cui ha prodotto un foglio di censimento del 14.11.2023 attestante il tesseramento del sig. Omar Manuelli quale responsabile del Settore Giovanile della società Accademia Granata per la stagione 2023/2024.
La Procura, quindi, ritenendo sussistente la violazione contestata nonostante le difese svolte, ha notificato il deferimento in oggetto a carico del sig. Emilio D’Addio e della società A.S.D. Accademia Granata L.E.
All’udienza del 12.12.2024, il Collegio in accoglimento dell'istanza di rinvio per motivi di salute formulata dal sig. Emilio D'Addio, ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza dell'8 gennaio 2025.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza, nessuna attività è stata compiuta dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza dell'8 gennaio 2025 è comparso l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Emilio D’Addio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- nei confronti della società ASD Accademia Granata L.E., euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda
E’ comparso altresì il sig. Emilio D’Addio il quale ha ammesso di aver agito con qualche leggerezza e di aver dato per scontato che il sig. Omar Manuelli fosse regolarmente tesserato per la società, ma ha rappresentato di aver sempre operato con spirito sportivo nell’interesse dei tesserati.
La decisione
Dal compendio probatorio acquisito è emerso, come dato pacifico, ammesso da tutte le parti interessate, che il sig. Omar Manuelli:
- ha svolto il ruolo e i compiti di responsabile del settore giovanile della A.S.D. Accademia Granata L.E. nel periodo 1° luglio 2023 – 19 marzo 2024 pur in assenza del necessario propedeutico tesseramento in tale qualifica;
- ha proseguito nell’opera di responsabile del settore giovanile della società Accademia Granata L.E. anche nel successivo periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024, nel quale egli risultava invece regolarmente tesserato come collaboratore 1° squadra per la società Alma Juventus Fano 1906.
Non assume alcuna rilevanza, in senso contrario, il foglio di censimento del 14.11.2023 prodotto dal Presidente D’Addio che attesterebbe il tesseramento del sig. Omar Manuelli quale responsabile del Settore Giovanile della società Accademia Granata per la stagione 2023/2024. Infatti, l’unico tesseramento del sig. Omar Manuelli effettivamente risultante al Comitato Regionale Marche FIGC per la stagione sportiva 2023-2024 è quello come tecnico della società Alma Juventus Fano 1906 nel periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024.
Pertanto, risulta provata la condotta illecita del sig. Emilio D’Addio, che quale Presidente legale rappresentante della A.S.D. Accademia Granata L.E., , ha omesso di provvedere all’inizio della stagione sportiva 2023-2024 al regolare tesseramento come dirigente del sig. Omar Manuelli, consentendo allo stesso di svolgere il ruolo e i compiti di responsabile del settore giovanile, sia nel periodo 1° luglio 2023 – 19 marzo 2024, nel quale egli non risultava regolarmente tesserato, sia nel periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024, nel quale egli risultava invece regolarmente tesserato come collaboratore di altra società.
Sussiste in definitiva la violazione degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. che prescrivono l’obbligatorietà del previo tesseramento di tecnici, collaboratori e dirigenti nonché dell’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico che sancisce il divieto di svolgimento contemporaneo di attività per più di una società di cui si è reso colpevole il sig. Omar Manuelli nel periodo 20 marzo 2024 – 29 aprile 2024 peraltro su esplicita richiesta dello stesso Presidente sig. D’Addio.
Di tali violazioni risponde anche la società A.S.D. Accademia Granata L.E., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Presidente Emilio D’Addio e dal tecnico Omar Manuelli (quest’ultimo la cui posizione è stata in precedenza definita con l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva)
Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Emilio D'Addio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Accademia Granata L.E., euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Roberto Proietti
Depositato in data 15 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai