F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0078/CSA pubblicata del 24 Dicembre 2024 – Società U.S. Avellino 1912 S.r.l.

Decisione/0078/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0121/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente  

Michele Messina - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0121/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 05.12.2024,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Primavera 2, di cui al Comunicato Ufficiale n. 88 del 26.11.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.12.2024, l’Avv. Michele Messina e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

La Società U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Primavera 2 al tesserato Sig.r Corrado Pianese, di cui al Comunicato Ufficiale n. 88 del 26 Novembre 2024, in relazione alla gara Perugia - Avellino del 23 Novembre 2024, il cui provvedimento è così motivato: “per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni insultanti, alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva all’Arbitro un applauso irridente”.

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, una volta illustrati i fatti occorsi durante la gara e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati, ha eccepito l’erronea delibera del Giudice Sportivo per aver questi, a fondamento della propria decisione, richiamato espressioni offensive indirizzate all’Arbitro anziché all’allenatore responsabile della squadra avversaria e dedotto in ordine all’utilizzo da parte del Sig.r Corrado Pianese di moduli verbali senz’altro coloriti ma senza alcun tipo di seguito e/o ripercussione.

La Società U.S. Avellino 1912 S.r.l, una volta contestata la mancata applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. che, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 C.G.S., troverebbe, a suo dire, applicazione nell’ordinamento federale in virtù di pacifica e consolidata giurisprudenza trattandosi di un unicum fenomenico ispirato dal principio del favor rei, ha chiesto la riforma della sanzione inflitta al tecnico Sig.r Corrado Pianese da 3 (tre) a 2 (due) giornate effettive di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 10 Dicembre 2024 è comparso per la Società ricorrente l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

Il Collegio, ancorché le motivazioni sottese alla decisione del Giudice Sportivo debbano dirsi errate per essere state le richiamate espressioni insultanti indirizzate all’allenatore della squadra avversaria e non al direttore di gara, considera in premessa come la condotta in contestazione risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 2 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati.

Dalla lettura integrata e combinata del rapporto arbitrale emerge, infatti, come il ricorrente abbia prima proferito nei confronti del tecnico responsabile del Perugia parole offensive e successivamente rivolto all’Arbitro un applauso irridente, la cui valenza è da considerarsi, oltre che irrispettosa e non soltanto inopportuna, secondo il comune sentire sicuramente irriguardosa.

Il direttore di gara motiva l’espulsione del Sig. Corrado Pianese “poiché a gioco fermo, a seguito dell’espulsione di un suo calciatore abbandonava l’area tecnica rivolgendo al Sig. Moll Moll Juan allenatore responsabile della società Perugia…” le volgari espressioni ivi dettagliatamente riportate, la cui portata lesiva, proprio perché distintamente percepite e, comunque in assenza di contributi utili a confutare gli eventi come riportati negli atti ufficiali di gara, non potrebbe a nessun titolo essere smentita né intendersi affievolita.

Tale comportamento deve, pertanto, essere associato all’ipotesi di grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 comma 2 C.G.S. che testualmente recita “Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato”.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte conforme al dettato normativo e alla ricostruzione del fatto così come narrato nel referto arbitrale nel quale viene, in realtà, ulteriormente precisato come il Sig.r Corrado Pianese, alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, abbia applaudito il direttore di gara con fare ironico e abbandonato dopo un minuto il recinto di gioco.

In ragione della sua natura irridente  anche tale, sopravvenuto, comportamento si qualifica obiettivamente censurabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S. così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede la sanzione minima dell’inibizione “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

In definitiva, la condotta del tecnico risulta esaustivamente ricostruita con l'effetto di escludere, in apice e per le ragioni sopra evidenziate, il costrutto difensivo su cui poggia il ricorso del Sodalizio ricorrente.

Il reclamo della Società U.S. Avellino 1912 S.r.l. ad avviso del Collegio non può essere apprezzato neppure sotto il profilo del mancato riconoscimento dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. che, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 C.G.S., troverebbe, a dire della ricorrente, applicazione nell’ordinamento federale in virtù di pacifica e consolidata giurisprudenza trattandosi di un unicum fenomenico ispirato dal principio del favor rei.

A riguardo deve, in realtà,  considerarsi come le censurate condotte debbano ritenersi distinte sotto il profilo sia fenomenico che temporale con conseguente inapplicabilità, stante l'impossibilità di ricondurle a un medesimo disegno criminoso, dell’invocato istituto della continuazione ex art. 81 c.p..

Ciò nondimeno, il contesto in cui è maturato l'addebito, aggravato dalla ritardata uscita del Sig.r Corrado Pianese dal terreno di gioco all’esito della comminata espulsione, risulta ponderato dal Giudice di prime cure nella valutazione dosimetrica della sanzione irrogata.

Secondo questa Corte, non possono, quindi, essere valorizzate le richieste di attenuazione che la Società reclamante pone a fondamento della richiesta di diminuzione della sanzione inflitta al suo tesserato, a fronte di episodi che obiettivamente travalicano i limiti della continenza verbale.

Le articolazioni difensive della Società U.S. Avellino 1912 S.r.l., pertanto, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere considerate recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti nel rispetto del disposto di cui agli artt.36 comma 1 lettera a) e 39 comma 2 C.G.S.

Non può, infatti, essere revocata in dubbio l’equità ( rectius mitezza) della sanzione comminata dal Giudice Sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per tre giornate, laddove il minimo edittale previsto per la violazione del solo art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S. in ordine ad episodi di condotta ingiuriosa e irriguardosa è pari a quattro giornate.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società U.S. Avellino 1912 S.r.l. nell’interesse del suo tesserato Sig.r Corrado Pianese deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL VICE PRESIDENTE                                                                                                                

Michele Messina                                                           Umberto Maiello 

                                                                                                                                                 Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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