F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0086/CSA pubblicata del 27 Dicembre 2024 – Società Vis Pesaro 1898 S.r.l.
Decisione/0086/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0130/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Savio Picone – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0130/CSA/2024-2025, proposto dalla società Vis Pesaro 1898 S.r.l. in data 5.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 052/SGS del 03.12.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.12.2024, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 5.12.2024, la società Vis Pesaro dal 1898 s.r.l. (di seguito Vis Pesaro) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 052 del 3.12.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 400,00 “per l’assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza (art. 14 del Regolamento del Campionato), durante la gara”.
Violazione rilevata in occasione dell’incontro Vis Pesaro – Feralpisalò disputatosi a Pesaro il 1°.12.2024 alle ore 16.00, valevole per il Campionato Nazionale Under 17 di Lega Pro.
La reclamante sostiene che, nell’occasione, l’ambulanza era in realtà regolarmente posizionata dietro una delle porte del campo principale dello stadio “Tonino Benelli”, circostanza confermata sia dallo scambio di corrispondenza in precedenza intercorso tra la società e la ODV Blu Pubblica Assistenza (con la quale essa società intrattiene rapporti continuativi volti ad assicurare la presenza di un’autombulanza per tutte le gare da disputare nei vari campionati), sia da formale attestazione in tal senso rilasciata dalla medesima ODV in data 3.12.2024 (ove vengono precisati gli estremi indentificativi del mezzo ed i nominativi dell’equipaggio), sia infine dalla constatazione che nella gara immediatamente precedente disputata sullo stesso campo alle ore 14.00 tra le compagini Under 15 delle medesime società Vis Pesaro e Feralpisalò, non era stata rilevata l’assenza dell’ambulanza.
La reclamante sottolinea inoltre che l’Arbitro, nel supplemento di referto, aveva precisato che “per l’ambulanza, sia io che i miei assistenti ti confermiamo che non era presente o per lo meno non li abbiamo visti nei pressi del recinto di gioco”, lasciando così intendere che il mezzo potesse essere sfuggito alla sua vista.
Conclude pertanto per l’annullamento della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della Vis Pesaro può essere accolto.
Difatti, mentre è lo stesso Direttore di Gara, nel proprio supplemento di referto, a non escludere che la presenza dell’ambulanza potesse essere sfuggita alla vista sua e dei suoi assistenti, la reclamante ha prodotto, per converso, ampia documentazione dalla quale risulta non solo che essa società si era attivata per tempo per assicurare la presenza di un’ambulanza in occasione della gara in questione, ma anche che tale presenza era stata in concreto assicurata, come attestato da apposita e puntuale dichiarazione rilasciata dalla Onlus Blu Pubblica Assistenza, della cui veridicità non vi è motivo alcuno per dubitare.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce