F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0087/CSA pubblicata del 27 Dicembre 2024 – Società A.S.D. Chieri
Decisione/0087/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0119/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Francesca Mite - Componente
Savio Picone - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0119/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Chieri in data 03.12.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 60 del 26.11.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.12.2024, il dott. Savio Picone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. Chieri ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 1.500,00 euro, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alla gara Città di Varese / Chieri disputata il 24 novembre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, un soggetto non identificato ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara lanciato sputi dal recinto di gioco all’indirizzo di un A.A. senza tuttavia colpirlo, nonché rivolto proteste nei confronti degli ufficiali di gara”.
La società reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero la riduzione dell’ammenda, per genericità della contestazione, non essendo possibile, sulla base del referto arbitrale, individuare a posteriori l’autore delle condotte ingiuriose. Non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti per l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 8 C.G.S.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 11 dicembre 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.
Il provvedimento del Giudice Sportivo scaturisce dalla segnalazione dell’arbitro. Si legge nel referto di gara: “(…) Al termine della gara, uscendo dal T.D.G. e prima di entrare nel tunnel che porta agli spogliatoi, un ignoto spettatore si avvicinava al recinto di gioco e sputava diverse volte in direzione dello scrivente e dell'AA1, senza mai colpirci, ed inoltre proferiva le seguenti parole: ce l’hai messa proprio tutta a farli vincere e ci sei riuscito”. Ad integrazione del referto, l’arbitro comunicava al Giudice Sportivo che lo spettatore, di circa 50 anni, non indossava sciarpa o altro segno rivelatore dell’appartenenza ad una delle due squadre, ma nella specie, in considerazione del risultato della gara, era da presumersi che si trattasse di tifoso del Chieri.
Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova, secondo quanto stabilito dall’art. 61.1 C.G.S.; nella vicenda in esame, i fatti e comportamenti illeciti sono stati puntualmente descritti nel referto e nella comunicazione integrativa.
Dal referto si desume, con sufficiente grado di probabilità, specialmente in relazione al risultato della gara, la riconducibilità dell’autore della condotta illecita alla società reclamante.
D’altronde, le frasi di protesta attribuite allo spettatore entrato nel recinto di gioco appaiono del tutto prive di contenuto ingiurioso. Per tale profilo, che pure il Giudice Sportivo ha richiamato nella motivazione della decisione impugnata, il Collegio ritiene di dover ridurre l’entità dell’ammenda, nella misura indicata in dispositivo.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Chieri è parzialmente accolto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce