F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0089/CSA pubblicata del 30 Dicembre 2024 – U.S. Avellino 1912 S.r.l.
Decisione/0089/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0118/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0118/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 03.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, di cui al C.U. n. 67/DIV del 26 novembre 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13 dicembre 2024, il Dott. Carlo Buonauro e udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società U.S. Avellino 1912 s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - in riferimento alla gara ‘Avellino – Catania’ del giorno 23 novembre 2024, valevole per la 16^ Giornata di Andata del Campionato di Serie C Now, Girone C, Stagione Sportiva 2024-2025 - è stata inflitta al sig. Antonio Moscaritolo l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 26 dicembre 2024 per le seguenti ragioni: A) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una mass confrontation, tentava più volte di raggiungere il SIG. FAGGIANO venendo prontamente fermato da un tesserato avversario; B) per avere, reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale).”.
A sostegno dell’impugnazione, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni dirette ad ottenere la riduzione per diverso calcolo dosimetrico (per eccessiva severità rispetto ai fatti; per omessa considerazione della continuazione; per erroneo riferimento alla previsione ex art. 37 CGS; per riconoscimento, in preponderanza, alle ulteriormente invocate circostanze attenuanti; per evidente sproporzione rispetto ad altro sanzionato) della sanzione comminata; conclude infatti chiedendo, in via principale, riduzione della inibizione fino al 26.12.2024 al presofferto, ovvero, in subordine, con riduzione a 15 giorni di inibizione, ovvero a 20 giorni di inibizione, ovvero riduzione al presofferto con ammenda di €500,00, o riduzione a giorni 15 di inibizione con ammenda di €300,00 o €500,00, o riduzione a 20 giorni di inibizione con ammenda di € 300,00..
Il reclamo è infondato in quanto affidato a censure non meritevoli di favorevole considerazione e, pertanto, va respinto.
Ed, invero, per un verso, non sono confutate le risultanze degli atti di gara con riguardo alla censurata condotta articolatasi in un duplice e rilevante comportamento illecito: atteggiamento aggressivo nel reiterate tentativo di raggiungere fisicamente controparte; atteggiamento reciprocamente minaccioso tra gli stessi. La gravità delle stesse, non necessariamente avvinte dal nesso di continuazione, rende quantomeno congrua la contestata sanzione, comunque correttamente circoscritta nell’ambito della pena base con reciproca elisione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, anche a prescindere dal riferimento all’art. 37 CGS.
Per altro verso, risultano irrilevanti le argomentazioni difensive relative all’asserita sproporzione rispetto all’altro dirigente coinvolto nella stessa vicenda ed a sua volta sanzionato: in disparte la diversa portata eziologica, sussistono autonome forme di gravità tali da non appalesare evidenti o manifeste erroneità di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce