F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0090/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – A.S.D. AVC Vogherese 1919
Decisione/0090/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0131/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Antonino Tumbiolo - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0131/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. AVC Vogherese 1919 in data 07.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 62 del 03.12.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18 dicembre 2024, il dott. Savio Picone e udito il sig. Riccardo Chiodi per la società reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società AVC Vogherese 1919 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 2.500,00 euro e diffida, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Gozzano / AVC Vogherese 1919 disputata il 1° dicembre 2024 presso lo Stadio “D’Albertas” di Gozzano.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “Per avere propri sostenitori, al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso all'interno del recinto di gioco e avere rivolto espressione offensiva nei confronti della Terna arbitrale, fino a quando l'intervento di un dirigente della società ospitante riportava la situazione alla normalità. Inoltre, al termine della gara, alcuni sostenitori invadevano il terreno di gioco, rivolgendo espressioni offensive nei confronti della Terna arbitrale, raggiungendolo fino agli spogliatoi. Solamente l'intervento delle Forze dell'Ordine permetteva di riportare la situazione alla normalità”.
La società reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni ed afferma, in sintesi: che la responsabilità della sicurezza e degli accessi al terreno di gioco ricadrebbe unicamente sulla società ospitante; che, sia a fine primo tempo che a fine gara, i propri sostenitori, collocati nel settore ospiti dello stadio, nella tribuna opposta all'ingresso degli spogliatoi, non avrebbero effettuato alcun movimento, come dimostrato dalla documentazione video allegata al ricorso.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 18 dicembre 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S.
Nel merito, l’arbitro ha annotato a referto: “(…) AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO ENTRAVANO NEL CAMPO DI GIOCO, PER LA PRECISIONE DALLA PORTA CHE DAVA L'ACCESSO ALLO SPAZIO ANTISTANTE GLI SPOGLIATOI, PERSONE NON IDENTIFICATE E NON PRESENTI NELLA DISTINTA DI GARA, MA CHIARAMENTE RICONDUCIBILI ALLA SOCIETÀ VOGHERESE, LE QUALI SI RIVOLGEVANO VERSO LA TERNA ARBITRALE: SIETE DELLE MERDE, AVETE ROVINATO UNA PARTITA, CI AVETE FATTO RIMANERE IN 10 SENZA MOTIVO, NON CAPITE UN CAZZO; QUESTE PERSONE LA SMETTEVANO SOLTANTO DOPO L'INTERVENTO DI UN DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ OSPITANTE GOZZANO GRAZIE AL QUALE LA SITUAZIONE TORNAVA ALLA NORMALITÀ. UNA VOLTA TERMINATA LA GARA SI RIPRESENTAVA LA MEDESIMA SITUAZIONE CON LE STESSE MODALITÀ E GLI STESSI EPITETI: SIETE CONTENTI? NON CI AVETE CAPITO UN CAZZO. VERGOGNOSI. FATE SCHIFO. QUESTE PERSONE, CON IL LORO COMPORTAMENTO E I LORO INSULTI, ARRIVAVANO A POCHI METRI DALLA PORTA DELLO SPOGLIATOIO DELLA TERNA ARBITRALE E, QUESTA VOLTA, NON BASTAVA L'INTERVENTO DELLA DIRIGENZA DELLA SOCIETÀ OSPITANTE GOZZANO PER RIPRISTINARE LA CALMA, MA ERA NECESSARIO ANCHE L'INTERVENTO DEI CARABINIERI”.
La descrizione dei fatti non è confutata dalle generiche deduzioni della società reclamante.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la gravità dei fatti sia stata univocamente accertata e descritta nel rapporto arbitrale.
Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori. E, per quanto qui rileva, l’art. 6, terzo comma, C.G.S. estende la responsabilità oggettiva delle società ai comportamenti dei propri sostenitori in trasferta, fatti salvi gli obblighi della società ospitante.
La giurisprudenza ha più volte affermato che la ratio dell’istituto della responsabilità oggettiva, funzionale al pacifico e regolare svolgimento delle competizioni ed alla tutela dell’incolumità delle persone, è quella di indurre le società a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire fatti lesivi, anche nelle gare in trasferta, quando non vi sia una diretta responsabilità dell’organizzazione della gara, elemento, questo, che è al più valutabile ai fini della commisurazione della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. da ultimo C.S.A., sez. III, n. 76 del 14 dicembre 2022).
Da quanto detto discende la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla AVC Vogherese 1919 con la decisione qui impugnata, che deve pertanto essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce