F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0092/CSA pubblicata del 2 Gennaio 2025 – U.S.D. Atletico Uri
Decisione/0092/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0127/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone – Componente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0127/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S.D. Atletico Uri in data 04.12.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 62 del 3.12.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.12.2024, il dott. Antonino Tumbiolo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Atletico Uri ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitta al calciatore Caio De Cenco in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone G, in relazione alla gara Real Monterotondo Scalo Atletico Uri, del 30.11.2024 (cfr. Com. Uff. n. 62 del 3.12.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al signor Caio De Cenco la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara."
La società ricorrente fonda il suo reclamo su due motivi.
Il primo si basa su una supposta erronea ricostruzione dei fatti da parte del direttore di gara, che evidenzierebbe un'errata collocazione spazio-temporale dei soggetti nella dinamica dell'espulsione.
Il secondo in ordine all'entità della sanzione che si assume troppo grave in relazione alla condotta contestata.
Richiama, la difesa della reclamante, alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte Federale di Appello e del Collegio di Garanzia dello Sport, ritenendo che possano essere rilevanti nel caso di specie e conclude con le seguenti richieste:
- in via principale, annullare ogni sanzione a carico del calciatore Caio De Cenco, per l’evidenza della diversità dei fatti refertati rispetto alla realtà;
- in via secondaria, ridurre ad una giornata di squalifica la sanzione a carico del calciatore;
- in subordine, ridurre a due giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore Caio De Cenco;
- in ulteriore subordine, decidere secondo equità.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 18 dicembre 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, nel quale la condotta del calciatore veniva così descritta "A giuoco fermo, a circa tre metri di distanza da me, mi urlava per sei volte consecutive la seguente frase: 'sei scarso!' .
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non ritiene di accogliere il primo motivo in mancanza di precise e puntuali argomentazioni nel merito da parte della società reclamante, non potendo assumere rilevanza nel presente giudizio quanto addotto dalla stessa, in ordine alla supposta distanza tra il calciatore e l'arbitro, e non risultando conferenti i precedenti giurisprudenziali citati.
Nel caso di specie, deve, poi, essere considerato mezzo di prova del tutto inammissibile, il video prodotto (sul punto si vedano le decisioni della Corte Sportiva di Appello, Sez. III, n. 024 del 13 ottobre 2023, n. 240 del 5 aprile 2022 e n. 104 del 9 marzo 2021).
In ordine al secondo motivo di reclamo, la Corte, in ossequio al richiamato principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., non può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera a), C.G.S., nella sua nuova formulazione, come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, ma, tuttavia, in considerazione della tenuità dell'espressione ingiuriosa, e valutate la dinamica e le modalità della condotta della calciatore, ritiene di ridurre la sanzione della squalifica, anche in applicazione dell'art. 16 C.G.S., a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce