F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0100/CSA pubblicata del 14 Gennaio 2025 – Campobasso FC S.r.l.
Decisione/0100/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0150/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. n. 0150/CSA/2024-2025, proposto dalla società Campobasso FC S.r.l. in data 20.12.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 17.12.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.01.2025, il Dott. Carlo Buonauro.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presidente della società Campobasso FC s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale - in riferimento alla gara in relazione alla gara Campobasso/Pescara del 14.12.2024 - è stata inflitta al sig. Francesco Benassai la squalifica per 2 (due) giornate di gara “per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva in scivolata all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale)”.
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione (in via principale ad una sola giornata di squalifica ed in via subordinata ad una giornata con ammenda) - per diverso calcolo dosimetrico (in generale applicazione dei principi di proporzionalità e congruità delle sanzioni ai fatti in contestazione e/o per riconoscimento, in preponderanza, delle ulteriormente invocate circostanze attenuanti) - della sanzione comminata con riferimento alle 2 giornate per la condotta de qua, parte reclamante ha svolto alcune considerazioni. Nel rapporto supplementare, non contestato ed anzi pacificamente riportato, così si legge: “in scivolata, a gioco in svolgimento, calciava l’avversario sul polpaccio senza contesa del pallone ma senza arrecare danno”.
Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va respinto per le ragioni che seguono.
Per un verso - e quanto alla qualificazione della fattispecie – occorre ribadire, in costante continuità con la posizione ermeneutica della Sezione, che trattasi di condotta gravemente antisportiva in quanto non connotata da intenzionale volontà lesiva al di fuori dell’ordinaria dinamica di gioco, ma di eccesso di foga agonistica in una dimensione comunque funzionalmente volta a meccanismi sportivi: in tal senso non solo è corretta la sussunzione operata dal giudice sportivo, ma lo stesso reclamante, al di là di un non coerente richiamo alla diversa ipotesi di condotta violenta, pare complessivamente muovere il proprio ragionamento entro tale dimensione categoriale.
Per altro verso – concentrandosi quindi la doglianza essenzialmente sul profilo quantificatorio – appare corretto il bilanciamento dosimetrico operato dal giudice sportivo, confermando la pena base per l’accadimento in esame, in forza di una reciproca elisione tra le riscontrate circostanze aggravamenti ed attenuanti: in particolare, la descritta disanima, per la zona attinta (polpaccio), a riprova non solo di un colpo in scivolata-calcio da tergo ma soprattutto in una zona più alta della gamba rispetto all’ordinaria posizione della palla, induce a ritenere non manifestamente irragionevole il ragionamento operato dal giudice sportivo, indipendentemente dalla apparente non perfetta coincidenza semantica tra le espressioni da questi utilizzate e le risultanze del supplemento arbitrale. Ne consegue che sia la potenzialità lesiva del gesto che la sua non immediata riferibilità ad una contesa della palla si appalesano come circostanze aggravanti idonee a bilanciare, neutralizzandosi a vicenda, con l’assenza in concreto di conseguenze dannose, orientando verso la pena edittale in forma base.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto va respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce